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Messaggio numero 1382 del 20-01-2011

  
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Direzione Centrale Entrate

 





         Roma, 20-01-2011



         Messaggio n. 1382

 


 

OGGETTO:

Assunzione in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo in virtù delle disposizioni del D. Lgs. n. 151/2001. Sgravio contributivo (art. 4, c. 3) nell'ipotesi di opzione della lavoratrice sostituita per il congedo flessibile.

 

                                                        Ai Direttori Centrali
                                                        Ai Direttori Regionali
                                                        Ai Direttori Provinciali
                                                        Ai Direttori delle Agenzie
 
 
Sono giunte all’Istituto richieste di chiarimenti in merito allo sgravio contributivo previsto per l’assunzione in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del D. Lgs. n. 151/2001 e - in particolare - alle ipotesi in cui la lavoratrice sostituita si avvale della flessibilità del congedo di cui all’articolo 20 del decreto legislativo medesimo.
Al riguardo, si forniscono le precisazioni che seguono.
 
La disposizione che regola il beneficio in questione è, come noto, l’art. 4 del D. Lgs. n. 151/2001, che - in particolare - prevede (art. 4, c. 2) che le assunzioni in sostituzione possono avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva; per i rapporti di lavoro così instaurati in aziende con meno di venti dipendenti, il successivo comma 3 del medesimo articolo dispone uno sgravio contributivo nella misura del 50% della contribuzione dovuta per la persona assunta.
 
Tale norma deve tuttavia essere posta in relazione con la possibilità per la lavoratrice di fruire della flessibilità del congedo ex art. 20 del D. Lgs. n. 151/2001.
 
Come noto, infatti, se “ordinariamente” l’astensione obbligatoria dal lavoro ha inizio due mesi prima della data presunta del parto, le lavoratrici - previa apposita autorizzazione medica - hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente al parto e nei quattro mesi successivi all’evento.
 
Di conseguenza – sia in un’ottima sistemica che in ragione delle finalità della norma - si ritiene che lo sgravio possa trovare applicazione anche nell’eventualità che la lavoratrice sostituita opti per la flessibilità del congedo e ne dia comunicazione al datore di lavoro quando sia già intervenuta l’assunzione del sostituto.
 
Al riguardo, deve, peraltro, osservarsi che l’opzione per la flessibilità del congedo può legittimamente essere esercitata sino alla fine del settimo mese di gravidanza (1).
 
In tali situazioni, l’assunzione risulta comunque originariamente intervenuta in conformità alla testuale previsione dell’art. 4, c. 2, più volte citato, ancorché – concretamente – si possa riscontrare il superamento del periodo temporale di affiancamento previsto dalla norma.
 
Si ricorda, infine, che lo sgravio contributivo in argomento può trovare applicazione entro il limite di legge (art. 4, c. 4 del D.lgs. n. 151/2001) del compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
 
 
Il Direttore generale
Nori
 
 
 
(1) Si veda il messaggio n.13279 del 25/5/2007.