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Messaggio numero 22673 del 01-12-2011


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Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Roma, 01-12-2011
Messaggio n. 22673
OGGETTO:

Prolungamento  dell’intervento di tutela del reddito di cui all’art. 12 co. 5bis del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazione dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e integrato dall’art. 1 comma 37, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

   

L’articolo 12, comma 5, del decreto-legge31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge30 luglio 2010, n. 122 e integrato dall’articolo 1, comma 37, della legge13 dicembre 2010, n. 220 stabilisce che le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della entrata in vigore del decreto legge , continuano ad applicarsi, nel limite di 10.000 soggetti che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, alle seguenti categorie di lavoratori di cui alle lettere a), b) e c) del citato comma 5.

  1. lavoratori collocati in mobilità ordinaria, su tutto il territorio nazionale, sulla base di accordi stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  2. ai lavoratori collocati in mobilità lunga, ai sensi delle leggi n.176/1998, n.81/2003 e n.296/2006, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;

  3. ai lavoratori che al 31 maggio 2010 - data di entrata in vigore del decreto legge n.78 del 2010 -  risultavano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore.

Relativamente alla lett. b), nel computo dei potenziali beneficiari vanno considerati anche i lavoratori ultracinquantenni di cui all’art. 1 del Decreto legge 6 marzo 2006, n. 68 convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2006, n.127.

Il successivo  comma 5 bis dell’art. 12 della legge in argomento, introdotto dall’articolo 1, comma 37, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, stabilisce che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, co.1, lett. a), del D. L. n. 185 del 2008, convertito in Legge n. 2 del 2009, può disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, per le medesime categorie di lavoratori la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito.

In tal senso sarà concesso il prolungamento dell’ intervento  di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori che non rientrano nel contingente delle 10.000 unità di cui all’art.12 comma 5 del citato decreto legge n.78 del 2010, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito .

In particolare, il prolungamento sarà concesso per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato  decreto Legge n.78 del 2010  e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilitodall’articolo 12 del medesimo decreto legge.

Al riguardo, visti i dati del monitoraggio effettuato dall’Istituto, ai sensi dell’art. 12 co. 6, sulla base della data di cessazione del rapporto lavoro, delle domande di pensione dei lavoratori che intendono avvalersi della salvaguardia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto in corso di emanazione, concederà il prolungamento dell’intervento di tutela del reddito a tutti i lavoratori che si stima nell’anno 2011 non rientrino nel contingente di 10.000 unità di cui all’art. 12, comma 5.

A seguito  dell’individuazione nominativa dei lavoratori beneficiari, che è in corso di elaborazione, seguirà a breve apposito messaggio contenente istruzioni operative sulle modalità di pagamento.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori