Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
L’articolo 12, comma 5, del decreto-legge31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge30 luglio 2010, n. 122 e integrato dall’articolo 1, comma 37, della legge13 dicembre 2010, n. 220 stabilisce che le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della entrata in vigore del decreto legge , continuano ad applicarsi, nel limite di 10.000 soggetti che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, alle seguenti categorie di lavoratori di cui alle lettere a), b) e c) del citato comma 5.
Relativamente alla lett. b), nel computo dei potenziali beneficiari vanno considerati anche i lavoratori ultracinquantenni di cui all’art. 1 del Decreto legge 6 marzo 2006, n. 68 convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2006, n.127. Il successivo comma 5 bis dell’art. 12 della legge in argomento, introdotto dall’articolo 1, comma 37, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, stabilisce che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, co.1, lett. a), del D. L. n. 185 del 2008, convertito in Legge n. 2 del 2009, può disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, per le medesime categorie di lavoratori la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito. In particolare, il prolungamento sarà concesso per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto Legge n.78 del 2010 e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilitodall’articolo 12 del medesimo decreto legge. Al riguardo, visti i dati del monitoraggio effettuato dall’Istituto, ai sensi dell’art. 12 co. 6, sulla base della data di cessazione del rapporto lavoro, delle domande di pensione dei lavoratori che intendono avvalersi della salvaguardia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto in corso di emanazione, concederà il prolungamento dell’intervento di tutela del reddito a tutti i lavoratori che si stima nell’anno 2011 non rientrino nel contingente di 10.000 unità di cui all’art. 12, comma 5. A seguito dell’individuazione nominativa dei lavoratori beneficiari, che è in corso di elaborazione, seguirà a breve apposito messaggio contenente istruzioni operative sulle modalità di pagamento.
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