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Circolare numero 104 del 05-08-2011


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Direzione Centrale Entrate
Roma, 05/08/2011
Circolare n. 104
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:

Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio  2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164). Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale ed assistenziale. Articolo 38, comma 6 e 7: novità in materia di elenchi nominativi annuali dei lavoratori dell’agricoltura.

SOMMARIO:

1. Notifica mediante pubblicazione telematica.

2. Soppressione degli elenchi trimestrali.

3. Elenchi di variazione

Premessa

 

Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, pubblicato nella G.U. n. 155 del 6 luglio 2011, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111 (G.U. n. 164 del 16 luglio 2011), ha apportato, all’articolo 38, comma 6 e 7, modificazioni alle disposizioni contenute nel Regio Decreto 24 settembre 1940, n.1949, inmateria di elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.

Si illustrano, di seguito, le novità più importanti, rinviando a successivi messaggi per l’emanazione delle modalità tecniche di attuazione.

 

1. Notifica mediante pubblicazione telematica (articolo 38, comma 6).

 

Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:

    "12-bis. (Notifica  mediante  pubblicazione  telematica)  1.  Con riferimento alle giornate di occupazione successive  al  31  dicembre 2010, dichiarate dai  datori  di  lavoro  e  comunicate  all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi  dell'articolo  6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto  1993,  n.375,  per gli operai  agricoli  a  tempo  determinato,  per  i  compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi  annuali  di cui  all'articolo  12  sono  notificati  ai  lavoratori   interessati mediante pubblicazione telematica effettuata  dall'INPS  nel  proprio sito internet entro il mese di  marzo  dell'anno  successivo  secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso".

 

Pertanto, gli elenchi nominativi annuali 2012, valevoli per l’anno 2011, non dovranno più essere stampati su carta ed essere inviati all’Albo Pretorio dei Comuni in quanto la loro pubblicazione sul sito istituzionale dell’Istituto avrà, a tutti gli effetti, valore di notifica ai lavoratori interessati.   

 

2. Soppressione degli elenchi trimestrali (articolo 38, comma 7).

 

L’articolo 38, comma 7, primo periodo, prevede che:

A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del  presente decreto sono soppressi gli  elenchi  nominativi  trimestrali  di  cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1º  ottobre  1996,  n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre  1996,  n.608………..”

 

Pertanto, già a decorrere dal primo trimestre 2011, non verranno predisposti i dati per l’elaborazione, stampa  e successiva pubblicazione degli elenchi trimestrali.

 

 

3. Elenchi di variazione (articolo 38, comma 7).

 

L’articolo 38, comma 7, secondo periodo, prevede che:

“…….In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo  la  compilazione  e  la  pubblicazione  dell'elenco nominativo annuale,  l'INPS  provvede  alla  notifica  ai  lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le  modalita'  telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione……..”

 

 

 

Le variazioni che interverranno successivamente alla pubblicazione degli elenchi nominativi per l’anno 2012 e seguenti, saranno riepilogate in appositi elenchi trimestrali e pubblicate con modalità telematiche, aventi, a tutti gli effetti, valore di notifica agli interessati e, pertanto, non dovranno più essere comunicate individualmente ai lavoratori.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori