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900330
SERVIZIO PRESTAZIONI
ASSICURAZIONI GENERALI
OBBLIGATORIE N. 134417
SERVIZIO ELABORAZIONE
AUTOMATICA DATI N. 926
Circolare n. 113
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
   e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Prestazioni economiche di maternita' per astensione
obbligatoria. Lavoratrici mezzadre e colone. Reddito medio
giornaliero colonico. Biennio 1982-1983. Riliquidazione.
SERVIZIO PRESTAZIONI
ASSICURAZIONI GENERALI
OBBLIGATORIE N. 134417
SERVIZIO ELABORAZIONE
AUTOMATICA DATI N. 926
Roma,  26 maggio 1984             AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 113                     e, per conoscenza,
                                  AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                                  AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                                  AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: Prestazioni economiche di maternita' per astensione
         obbligatoria. Lavoratrici mezzadre e colone. Reddito medio
         giornaliero colonico. Biennio 1982-1983. Riliquidazione.
     Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale ha stabilito, con
Decreto del 30 aprile 1984, ai sensi dell'art. 14 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204 (1), che il reddito medio giornaliero colonico da valere
per il biennio 1982-1983, ai fini della determinazione della misura
dell'indennita' di maternita' in favore delle lavoratrici mezzadre e
colone, e' pari a 27.400 lire.
     Con circolare n. 134386 A.G.O./83 del 6 aprile 1982 (2) sono state,
come noto, fornite istruzioni secondo cui per le lavoratrici agricole il
periodo da prendere a riferimento ai fini della determinazione della
misura  dell'indennita'  giornaliera  di  maternita' per astensione
obbligatoria dal lavoro e' l'ultima  giornata  utile  o  lavorativa
precedente l'inizio della predetta astensione.
     Pertanto, la prestazione economica in questione deve essere, in via
definitiva, corrisposta per l'astensione obbligatoria dal lavoro che ha
avuto inizio nel periodo 3 gennaio 1982-2 gennaio 1984 nella misura pari
a 21.920 lire (cioe' l'80% di 27.400 lire).
     Il predetto importo giornaliero sara' erogato, in via provvisoria e
salvo conguaglio, anche per i periodi di astensione obbligatoria che
hanno avuto inizio successivamente al 2 gennaio 1984.
     Le Sedi riliquideranno (3) le pratiche di che trattasi utilizzando
l'opzione di "riliquidazione singola pratica"; per l'individuazione delle
pratiche liquidate alle lavoratrici mezzadre e colone potra' essere
attivata l'opzione  12  sub  opzione  1,  di  estrazione  selettiva
dell'archivio, dopo aver fornito come elementi di selezione: il periodo
decorrente "DA 0182 A ..." ed il codice di qualifica "CM" (v. parte 3a
circolare n. 805 E.A.D./259 del 27 dicembre 1982 in Atti ufficiali 1982,
pag. 3743).
                                             IL DIRETTORE GENERALE
                                                     FASSARI
---------------------------
     (1) V. "Atti ufficiali" 1972, pag. 73.
     (2) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 1420.
     (3) Le pratiche concernenti i periodi di astensione obbligatoria dal
lavoro  che  hanno  avuto  inizio il 1 o il 2 gennaio 1982, periodi
indennizzati nella misura di 16.400 lire, cioe' l80% dell'importo di
20.500 lire indicato dal D.M. 10 novembre 1982 di cui alla circolare n.
134398 A.G.O./9 del 10 gennaio 1983, in Atti ufficiali 1983, pag. 194,
non devono, ovviamente, essere riliquidate.