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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 128 del 04-10-2011


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Roma, 04/10/2011
Circolare n. 128
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:

Aziende agricole: addizionale INAIL per la copertura del danno biologico per l’anno 2010.

SOMMARIO:

1.     Addizionale INAIL

1.1        Premessa

1.2        Modalità di recupero

1. ADDIZIONALE INAIL

 

1.1.      Premessa

 

Com’è noto il Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni concernente disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in particolare, prevede all’articolo 13, comma 12, un contributo addizionale sui premi assicurativi, finalizzato all’indennizzo del danno biologico, nelle misure e con le modalità stabilite con Decreto del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali.

 

Il Decreto del 13 giugno 2011 emanato dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2011, ai fini della copertura degli oneri relativi al “danno biologico”, ha determinato l’addizionale sui contributi assicurativi agricoli, dovuti per i lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, nelle seguenti misure:

 

  • aumento dell' 1,15 % del contributo assicurativo dovuto per l’anno 2010;

 

Pertanto, l’INPS, quale ente preposto alla riscossione dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, provvederà al recupero del predetto contributo dovuto dalle aziende agricole assuntrici di manodopera.

 

 

1.2 Modalità di recupero

 

Il recupero sarà posto in riscossione unitamente all’imposizione contributiva relativa alla competenza deltrimestre 2011, tramite lo stesso modello F24, come da tabella seguente:

 

 

2010

Addizionale oneri danno biologico sul contributivo Assistenza Infortuni sul lavoro

 

10,125 X 1,15% = 0,1164%

Addizionale oneri danno biologico sul contributo Addizionale Assistenza Infortuni sul lavoro

 

3,1185 X 1,15% = 0,0359%

 

 

Al recupero non verranno applicate somme aggiuntive.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Nori