Trova in INPS

Versione Testuale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche dati documentali

Inps Servizi

Banche dati documentali


Circolare numero 21 del 31/01/2011


Attivando questo Link si può ricevere il documento in formato PDF

Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito

 

Coordinamento Generale Medico Legale

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 31/01/2011

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n. 21 

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

per l’accertamento e la riscossione

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

 

 

 

OGGETTO:

Art. 25 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

 

 

SOMMARIO:

Trasmissione telematica dei certificati di malattia ai sensi dell’art. 25 della legge n. 183/2010.

 

 

L’art. 25 della legge n. 183/2010 ha stabilito che, nei casi di assenza per malattia dei lavoratori del settore privato, le modalità relative al rilascio e alla trasmissione della certificazione di malattia vengano uniformate a quelle già previste per i lavoratori del settore pubblico ai sensi dell’art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Ciò al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato e una maggiore efficacia al sistema dei controlli.

 

Con tale disposizione si è voluto compiere un ulteriore passo in avanti nel processo di telematizzazione in corso mediante il riconoscimento dell’obbligo, per i medici del SSN o con esso convenzionati, di utilizzare le modalità di trasmissione telematica dei certificati attestanti la malattia dei lavoratori di datori di lavoro privati. L’eventuale inosservanza di tale obbligo comporta l’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei medici inadempienti, così come previsto nella circolare 1 del 19.3.2010 del Dipartimento della Funzione pubblica e del Dipartimento della Digitalizzazione della pubblica Amministrazione e innovazione tecnologica.

 

Peraltro, la legittimazione istituzionale a ricevere tale certificazione è sancita dal medesimo art. 25 laddove recita “al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse”, in tutti i casi di assenza per malattia dei lavoratori di datori di lavoro privato è prevista la modalità di trasmissione telematica dei certificati di malattia, mediante accesso al Sistema di Accoglienza Centrale (SAC). 

 

Infatti, la normativa vigente (tra le diverse norme si citano l’art. 5 della legge n. 300/1970 nonché l’art. 5, c. 12, del decreto legge n. 463/1983 convertito nella legge n. 638/1983) assegna all’Istituto l’obbligo di effettuare visite mediche domiciliari anche dietro richiesta del datore di lavoro privato e nei confronti di lavoratori non assicurati Inps.

 

L’art. 25 in esame non intende invece apportare alcuna innovazione per quanto concerne la normativa generale inerente la prestazione economica dell’indennità di malattia erogata dall’Inps ai lavoratori del settore  privato ai sensi  dell’articolo  2 del  decreto legge  n. 663/1979  convertito dalla legge n. 33/1980 e successive modificazioni.

Pertanto, rimane sempre riconosciuta al lavoratore privato la possibilità di richiedere al proprio medico curante, anche qualora questi non sia un medico del SSN o con esso convenzionato, la certificazione attestante lo stato di incapacità lavorativa.

 

 

 

 

 

 

Il Direttore Generale

                       Nori