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921028
  Direzione Centrale
Prestazioni Temporanee
       Uff. V
Circolare n. 247.
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali
   e periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
   Primari Medico legali
Ai Direttori dei Centri operativi
   e, per conoscenza,
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Arretrati  retributivi  in  misura  forfettaria   in
occasione   del   rinnovo   di  C.C.N.L.  Riflessi  sulle
integrazioni salariali straordinarie per il contratto  di
solidarieta' e sull'assegno per congedo matrimoniale.
  Direzione Centrale
Prestazioni Temporanee
       Uff. V
Roma, 23 ottobre 1992    Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 247.        Ai Coordinatori generali, centrali
                            e periferici dei Rami professionali
                         Ai Primari Coordinatori generali e
                            Primari Medico legali
                         Ai Direttori dei Centri operativi
                            e, per conoscenza,
                         Ai Presidenti dei Comitati regionali
                         Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:  Arretrati  retributivi  in  misura  forfettaria   in
     occasione   del   rinnovo   di  C.C.N.L.  Riflessi  sulle
     integrazioni salariali straordinarie per il contratto  di
     solidarieta' e sull'assegno per congedo matrimoniale.
          In relazione alla erogazione  di  somme  di  importo
forfettario  concesse  a  titolo  di  arretrati retributivi in
occasione del  rinnovo  di  C.C.N.L.,  e'  stato  chiesto  che
vengano  definite  le  modalita'  di ricalcolo del trattamento
straordinario di integrazione salariale concesso  ex  lege  n.
863/84  (contratto  di  solidarieta') nonche' dell'assegno per
congedo matrimoniale.
          Al riguardo si forniscono le seguenti istruzioni.
1) Contratti di solidarieta'
          Per   i  periodi  di  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale concesso per contratto di  solidarieta'
il datore di lavoro e' tenuto ad erogare la quota dell'importo
forfettario corrispondente all'orario di lavoro effettivamente
prestato;  la  restante  quota,  non  percepita dai lavoratori
interessati al contratto di solidarieta', dovra' essere  presa
a  base  per  il  ricalcolo  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale compreso nel  periodo  di  riferimento,
applicando   a  tale  quota  la  misura  spettante  per  detto
trattamento (50 per cento ovvero 60 per cento per le aree  del
Mezzogiorno).
                           - 2 -
          Il  ricalcolo  dara'  comunque luogo ad un effettivo
beneficio per i lavoratori in quanto, trattandosi di contratto
di  solidarieta',  il  relativo trattamento non e' soggetto al
limite massimo mensile; inoltre, stante  la  peculiarita'  del
contratto anzidetto e la conseguente riparametrazione dei vari
istituti contrattuali, la riliquidazione dovra' essere operata
anche  nei casi in cui, in base agli accordi collettivi, siano
da prendere in considerazione, ai  fini  della  riliquidazione
del  trattamento di integrazione salariale, soltanto i periodi
di sospensione dal lavoro (e non anche quelli di riduzione).
2) Assegno per congedo matrimoniale
2.1) Istruzioni normative
          Si chiarisce innanzitutto che gli importi forfettari
di  cui  trattasi,  in  quanto  erogati  a titolo di arretrati
retributivi,   possono   essere   valutati   ai   fini   della
determinazione del guadagno medio giornaliero "realizzato" dal
lavoratore con la "normale retribuzione" corrispostagli o  che
gli sarebbe stata corrisposta nel periodo di paga considerato,
guadagno sulla cui base si determina l'importo dell'assegno  a
norma delle vigenti disposizioni.
          Pertanto,  in analogia a quanto gia' previsto per le
prestazioni  economiche  di  malattia   e   maternita'   (cfr.
circolari  n.  134419 AGO del 7 luglio 1984, n. 41 PMMC del 30
marzo 1987 e n. 127 del 17 maggio 1991), l'assegno per congedo
matrimoniale  erogato  a carico dell'Istituto, va ricalcolato,
nei  confronti  dei  lavoratori  aventi  titolo  a   percepire
l'importo  forfettario  di  cui trattasi, quando detto importo
viene corrisposto con riferimento ad un periodo nel  quale  e'
compreso  il  periodo  di  paga  in  base  al  quale  e' stato
calcolato l'assegno stesso.
          L'assegno  invece  non  va  riliquidato  qualora  il
datore  di  lavoro  sia  tenuto  a  corrispondere,  a norma di
contratto, la quota parte di importo forfettario riferibile al
periodo  di  congedo matrimoniale (come di norma accade quando
l'importo forfettario in questione  non  sia  frazionabile  in
quote giornaliere).
                           - 3 -
2.2) Istruzioni contabili
          Le  differenze di assegno per congedo matrimoniale a
carico dell'Istituto, corrisposte dalle aziende ai  lavoratori
per  effetto  delle  anzidette  riliquidazioni, possono essere
conguagliate a mezzo del DM 10/2 - 89, riportandone  l'importo
in  uno  dei  righi  in bianco del quadro "D", preceduto dalla
dizione "Diff. Ass. Cong. Matr." e dal codice "L 052".
                                         IL DIRETTORE GENERALE
                                             F.to   BILLIA