921028 Direzione Centrale Prestazioni Temporanee Uff. V Circolare n. 247. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza, Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Arretrati retributivi in misura forfettaria in occasione del rinnovo di C.C.N.L. Riflessi sulle integrazioni salariali straordinarie per il contratto di solidarieta' e sull'assegno per congedo matrimoniale. Direzione Centrale Prestazioni Temporanee Uff. V Roma, 23 ottobre 1992 Ai Dirigenti centrali e periferici Circolare n. 247. Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza, Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Arretrati retributivi in misura forfettaria in occasione del rinnovo di C.C.N.L. Riflessi sulle integrazioni salariali straordinarie per il contratto di solidarieta' e sull'assegno per congedo matrimoniale. In relazione alla erogazione di somme di importo forfettario concesse a titolo di arretrati retributivi in occasione del rinnovo di C.C.N.L., e' stato chiesto che vengano definite le modalita' di ricalcolo del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ex lege n. 863/84 (contratto di solidarieta') nonche' dell'assegno per congedo matrimoniale. Al riguardo si forniscono le seguenti istruzioni. 1) Contratti di solidarieta' Per i periodi di trattamento straordinario di integrazione salariale concesso per contratto di solidarieta' il datore di lavoro e' tenuto ad erogare la quota dell'importo forfettario corrispondente all'orario di lavoro effettivamente prestato; la restante quota, non percepita dai lavoratori interessati al contratto di solidarieta', dovra' essere presa a base per il ricalcolo del trattamento straordinario di integrazione salariale compreso nel periodo di riferimento, applicando a tale quota la misura spettante per detto trattamento (50 per cento ovvero 60 per cento per le aree del Mezzogiorno). - 2 - Il ricalcolo dara' comunque luogo ad un effettivo beneficio per i lavoratori in quanto, trattandosi di contratto di solidarieta', il relativo trattamento non e' soggetto al limite massimo mensile; inoltre, stante la peculiarita' del contratto anzidetto e la conseguente riparametrazione dei vari istituti contrattuali, la riliquidazione dovra' essere operata anche nei casi in cui, in base agli accordi collettivi, siano da prendere in considerazione, ai fini della riliquidazione del trattamento di integrazione salariale, soltanto i periodi di sospensione dal lavoro (e non anche quelli di riduzione). 2) Assegno per congedo matrimoniale 2.1) Istruzioni normative Si chiarisce innanzitutto che gli importi forfettari di cui trattasi, in quanto erogati a titolo di arretrati retributivi, possono essere valutati ai fini della determinazione del guadagno medio giornaliero "realizzato" dal lavoratore con la "normale retribuzione" corrispostagli o che gli sarebbe stata corrisposta nel periodo di paga considerato, guadagno sulla cui base si determina l'importo dell'assegno a norma delle vigenti disposizioni. Pertanto, in analogia a quanto gia' previsto per le prestazioni economiche di malattia e maternita' (cfr. circolari n. 134419 AGO del 7 luglio 1984, n. 41 PMMC del 30 marzo 1987 e n. 127 del 17 maggio 1991), l'assegno per congedo matrimoniale erogato a carico dell'Istituto, va ricalcolato, nei confronti dei lavoratori aventi titolo a percepire l'importo forfettario di cui trattasi, quando detto importo viene corrisposto con riferimento ad un periodo nel quale e' compreso il periodo di paga in base al quale e' stato calcolato l'assegno stesso. L'assegno invece non va riliquidato qualora il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere, a norma di contratto, la quota parte di importo forfettario riferibile al periodo di congedo matrimoniale (come di norma accade quando l'importo forfettario in questione non sia frazionabile in quote giornaliere). - 3 - 2.2) Istruzioni contabili Le differenze di assegno per congedo matrimoniale a carico dell'Istituto, corrisposte dalle aziende ai lavoratori per effetto delle anzidette riliquidazioni, possono essere conguagliate a mezzo del DM 10/2 - 89, riportandone l'importo in uno dei righi in bianco del quadro "D", preceduto dalla dizione "Diff. Ass. Cong. Matr." e dal codice "L 052". IL DIRETTORE GENERALE F.to BILLIA