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Circolare numero 29 del 09/02/2011


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Direzione Centrale Entrate

 

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 09/02/2011

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n. 29 

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

 

 

 

OGGETTO:

Pescatori “autonomi” Aliquota contributiva per l’anno 2011.

 

 

 

SOMMARIO:

1. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali.

2. Aliquota contributiva per l’anno 2011.

3. Proroga dello sgravio contributivo ex art. 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

4. Modalità di versamento

 

 

 

1. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali.

I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 e sono tenuti a versare all'Istituto un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

 

Per il corrente anno la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata accertata dall’ISTAT nella misura del 1,6%.

La misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, risulta come segue:

 

Anno 2011

Retribuzione convenzionale

misura giornaliera

€  24,72

misura mensile (25gg)

€ 618,00

 

Su tale retribuzione mensile devono essere calcolati, per il 2011, i contributi dovuti dai pescatori “autonomi”.

2. Aliquota contributiva dovuta al FPLD

In base alle disposizioni di cui al Decreto interministeriale del 21 febbraio 1996 – emanato in attuazione dell’art. 3, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335 – e dell’art. 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, i pescatori autonomi sono soggetti all’aumento di 4,29 punti percentuali; tale incremento è applicato gradualmente in ragione di 0,50% ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1997, con ultimo aumento di 0,29 % dal 1° gennaio 2013.

 

Conseguentemente l’aliquota contributiva per l’anno 2011 aumenta di un ulteriore 0,50%, per un totale di 14,61%

Tale aliquota risulta determinata come segue:

 

Gestione F.P.L.D.

Aliquote

Coefficienti di ripartizione

Base

0,11

0,007529

Adeguamento

14,50

0,992471

Totale

14,61

1,000000

 

Il contributo mensile per l'anno 2011, risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a Euro 90,29 così suddiviso:

 

F.P.L.D.

Contributo mensile

base

     0,68

adeguamento

   89,61

Totale

   90,29

 

3. Sgravio contributivo ex art. 2, comma 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Per la salvaguardia dell’occupazione della gente di mare, l’art. 2, comma 2, della legge n. 203/2008, ha disposto l’estensione, a decorrere dall’anno 2009 e nel limite dell’80%, dei benefici di cui all’art. 6 del decreto legge 30/12/1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27/2/1998, n. 30, alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari.

 

Il beneficio consiste pertanto nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali fino all’80% dell’ammontare stabilito.

Come già affermato con circolare n. 76 dell’11 maggio 2004 con riferimento alla analoga norma contenuta nell’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, lo sgravio compete non solo al personale dipendente assicurato in base alle norme di cui alla legge n. 413/1984 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi) ed a quello associato in cooperative o compagnie, bensì anche ai pescatori “autonomi”.

 

Conseguentemente il contributo mensile,da corrispondere al netto della predetta agevolazione, risulta pari a €.18,06  così suddiviso:

 

F.P.L.D.

Contributo mensile

Base

 euro    0,14

Adeguamento

 euro  17,92

Totale

 euro  18,06

4. Modalità di versamento

Nulla è innovato in materia di versamento del contributo che, si rammenta, deve essere effettuato in rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese.

 

Con successivo messaggio sarà comunicata la data di spedizione della lettera ai contribuenti contenente le istruzioni per procedere al versamento dei dovuti contributi.

 

 

In applicazione di quanto disposto dall’art. 37, comma 49, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio del 4 ottobre 2006, non si procede all’invio dei modelli F24 ai pescatori autonomi titolari di partita IVA.

 

 

 

 

Il Direttore Generale

Nori