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Circolare numero 38 del 14-03-2012


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Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 14/03/2012
Circolare n. 38
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:

Fasce di retribuzione e di reddito pensionabili per le pensioni con decorrenza nell’anno 2012. Minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione. Limiti di reddito 2012 per la riduzione della percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità. Aggiornamento tabelle.

SOMMARIO:

Vengono inviate le tabelle aggiornate con la perequazione automatica del 2,7 per cento.

Il decreto del 18 gennaio 2012, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 18 del 23 gennaio  2012, fissa nella misura del 2,6 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l'anno 2012.

 

Con circolare n. 10 del 2 febbraio 2012 è stato comunicata la rivalutazione automatica, in via provvisoria, per l’anno 2012.

Si rammenta che la perequazione è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento.

Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite perequato (art. 24, comma 25 della legge 22 dicembre 2011, n.214).

 

Con comunicato stampa del 16 gennaio 2012 l’ISTAT ha comunicato che l’indice di perequazione automatica definitivo delle pensioni per l’anno 2012 è pari al 2,7%.

Fermo restando che, a norma di quanto disposto dal citato decreto ministeriale, il conguaglio di perequazione spettante per l’anno 2012 sarà effettuato in sede di perequazione per l’anno 2013, si è proceduto per intanto alla rideterminazione, sulla base della predetta percentuale del 2,7 per cento, del massimale di retribuzione pensionabile con l’aliquota del 2 per cento annuo e delle fasce pensionabili con le aliquote di rendimento decrescenti di cui alla tabella allegata alla legge 11 marzo 1988, n.67, e all’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

 

Sulla base del trattamento minimo di pensione per l’anno 2012, quale risulta con l’applicazione dell’aumento di perequazione del 2,7 per cento (euro 481,00 mensili), si è proceduto altresì alla rideterminazione del minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione, a norma dell’articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389. Resta comunque fermo che il trattamento minimo per l’anno 2012 viene erogato nella misura risultante sulla base del coefficiente di perequazione automatica del 2,6 per cento stabilita con decreto ministeriale 18 gennaio 2012, salvo conguaglio in sede di perequazione per l‘anno 2013.

 

Sono stati rideterminati i limiti di reddito relativi all’anno 2012 ai fini della riduzione percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità a norma dell’articolo 1, commi 41 e 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

E’ stato infine aggiornato il massimale di retribuzione imponibile di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, utilizzato per il calcolo del contributo di solidarietà di cui all’articolo 67 della legge n. 488 del 1999.

 

Si precisa che i limiti di reddito per l’integrazione al minimo e per le pensioni sociali potranno essere adeguati soltanto in occasione dell’aggiornamento degli importi del trattamento minimo e della pensione e assegno sociale che viene effettuato normalmente in occasione del rinnovo delle pensioni per l’anno successivo, con il conguaglio tra perequazione provvisoria e definitiva.

 

Si comunica che le procedure di calcolo delle pensioni sono aggiornate sulla base dei dati rideterminati con l’applicazione della predetta percentuale di perequazione automatica del 2,7 per cento accertata dall’ISTAT per l’anno 2012.

 

Si trasmettono in allegato 1 le tabelle aggiornate sulla base della percentuale di variazione del 2,7 per cento, in sostituzione delle tabelle F, G, O, R, S e T  trasmesse all’ allegato 2 della circolare n. 10 del 2012 (Rinnovo delle pensioni per l’anno 2012).

  Il Direttore Generale  
  Nori