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Circolare numero 40 del 19-03-2012


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Direzione Centrale Entrate
Roma, 19/03/2012
Circolare n. 40
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO:

Determinazione per l’anno 2012 delle retribuzioni convenzionali di cui all’art. 1 e 4, co.1, del decreto-legge 31.7.1987, n. 317, convertito con modificazioni in legge 3.10.1987, n. 398 per i lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale. Regolarizzazioni contributive.

SOMMARIO:

Pubblicazione, in allegato, del DM. 24.01.2012 (G.U. del 30 gennaio 2012, n.24) di determinazione delle retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori italiani all’estero in Paesi non legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale. Ambito territoriale di applicazione e istruzioni operative. Istruzioni per la regolarizzazione del mese di gennaio 2012.

 

A) RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER L’ANNO 2012.

 

Con D.M. 24 gennaio 2012 (in G.U. del 30 gennaio 2012, n. 24), che si allega, sono state determinate le retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, co. 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni in legge 3 ottobre 1987, n. 398 che devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2012 a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale, ovvero per le assicurazioni obbligatorie non contemplate nei predetti accordi ove esistenti.

Al riguardo si chiarisce che la disciplina di cui alla legge n. 398/1987 si applica non soltanto ai lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE e ai  lavoratori extracomunitari titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese non convenzionato (si veda al riguardo il messaggio n. 000995 del 18 gennaio 2012) . 

 

 

Campo di applicazione

Si ricorda che l’ambito territoriale di applicazione della legge n. 398/1987 è diverso da quello degli Stati membri della CE.

Come è noto, fanno parte della Comunità europea i seguenti Stati: Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d’oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricompresse nell’arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord compresa Gibilterra), Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canaria, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria.

Al riguardo si rammenta che dal 1° maggio 2010 le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale degli Stati membri dell’Unione europea costituite dai regolamenti CEE nn. 1408 del 14 giugno 1971 e 574 del 21 marzo 1972 sono sostituite dalle norme di coordinamento del  regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, come modificato dal regolamento  (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e dal regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009 (si vedano le circolari nn. 82 e 83 del 1 luglio 2010 e 99 del 21/07/2010).

 

Sono esclusi inoltre dall’ambito di applicazione della legge n. 398/1987 anche i Paesi aderenti all’Accordo SEE - Liechtenstein, Norvegia, Islanda – cui si applica la normativa comunitaria.

Si evidenzia al riguardo che i nuovi regolamenti comunitari (regolamenti CEE nn. 883/2004 e 987/2009) non si applicano nei rapporti con i predetti Stati e che per essi continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nei regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72.

 

La normativa comunitaria si applica, infine, anche nei rapporti con la Svizzera (1) e anche per essi continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nei regolamenti regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72.

 

Per quanto attiene alla Convenzione europea di sicurezza sociale, essa rimane di fatto tuttora applicabile solo nei rapporti con la Turchia.

Il regime delle retribuzioni convenzionali previsto dalla legge n. 398/1987 si applica in via residuale anche per le assicurazioni non contemplate dalle convenzioni in materia di sicurezza sociale vigenti  (cfr. circolare n. 87 del 15 marzo 1994).

Si richiamano in proposito le convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall’Italia con Paesi extracomunitari:

Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), (ex) Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Jugoslavia, Macedonia), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Croazia e Corea (2). 

 

 

Retribuzioni convenzionali.

Le retribuzioni di cui al decreto citato costituiscono come noto base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.

Come precisato in premessa dette retribuzioni sono prese a riferimento per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale e, solo in via residuale per i lavoratori occupati in Paesi con i quali vigono accordi parziali, per le assicurazioni   non contemplate dalle convenzioni.

Come stabilito dall’art. 2 del D.M. 24 gennaio 2012 – il quale, in sostanza, ripete il testo dei precedenti decreti ministeriali di determinazione delle retribuzioni convenzionali – “per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all’art. 1”.

Al riguardo, si richiama il parere a suo tempo espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (v. circolare n. 72 del 21 marzo 1990) secondo cui, ai fini dell’attuazione della disposizione relativa alle fasce di retribuzione, per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero.

L’importo così calcolato deve poi  essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi. 

I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, risoluzione del rapporto, trasferimento nel corso del mese; in tal caso l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, comprese nella frazione di mese interessata.

Al di fuori dei predetti casi  i valori in questione non sono frazionabili.

I valori contenuti nelle tabelle allegate sono espressi in Euro e, ai fini dell’individuazione delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondati all’unità di Euro secondo quanto stabilito dalla delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 1123 del 17 novembre 1998. Si veda al riguardo la circolare n. 208/2001.

Relativamente all’ambito di applicabilità del regime introdotto dall’art. 36 della legge 21.11.2000, n. 342 (comma 8 bis dell’art. 51 del T.U.I.R.) si rinvia a quanto stabilito nel punto A della circolare n. 86/2001.

Per quanto attiene all’indennità sostitutiva del preavviso si precisa che anche per tale emolumento l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale.

Per le modalità di calcolo della contribuzione si rinvia a quanto disposto con messaggio n. 00159 del 30.12.2003.

 

 

Casi particolari.

La retribuzione individuata secondo i criteri illustrati può subire delle variazioni nei seguenti casi, illustrati a suo tempo nella circolare n. 141 R.C.V. del 20 giugno 1989 :

 

  • passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese;
  • mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista”, o per passaggio di qualifica;

 

In questi due casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto.

 

Un terzo caso è quello in cui maturino nel corso dell’anno compensi variabili (es. lavoro straordinario, premi ecc). Poiché questi ultimi non sono stati inclusi all’inizio dell’anno nel calcolo dell’importo della retribuzione globale annuale da prendere a base ai fini dell’individuazione della fascia di retribuzione applicabile (come avviene, invece, per gli emolumenti ultramensili), occorrerà provvedere a rideterminare l’importo della stessa comprensivo delle predette voci retributive e di ridividere  il valore così ottenuto per dodici mensilità. Se per effetto di tale ricalcolo si dovesse determinare un valore retributivo mensile che comporta una modifica della fascia da prendere a riferimento nell’anno per il calcolo della contribuzione rispetto a quella adottata, si renderà necessario procedere ad una operazione di conguaglio, per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell’anno in corso.

 

 

B) REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE

Le aziende che per i mesi di gennaio e febbraio 2012 hanno operato in difformità dalle istruzioni di cui al punti A) della presente circolare possono regolarizzare tali periodi ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 (cfr. circolare n. 292 del 23/12/1993 ) senza aggravio di oneri aggiuntivi.

La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare .

 

Ai fini della compilazione della denuncia UNIEMENS le aziende si atterranno alle seguenti modalità:

- calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’ 1.1.2012 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;

- le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

 

 

Si riportano, in allegato, il decreto ministeriale e le tabelle delle retribuzioni per l’anno 2012, individuate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori  

 

NOTE

 

(1) Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone . Si veda la circolare n. 118/2002 e il messaggio n. 00112 del 3/10/2003.

(2) Il 26 gennaio 2006 è entrata in vigore l’Intesa amministrativa per l’applicazione dell’Accordo di previdenza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea. 

Si veda al riguardo la circolare n. 48 del 5 marzo 2007.