900220 SERVIZIO PRESTAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI OBBLIGATORIE N. 134370 SERVIZIO ELABORAZIONE AUTOMATICA DATI n. 680 Circolare n. 73 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Ristampa del mod. DM 10/M-RS. Modalita' di compilazione. SERVIZIO PRESTAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI OBBLIGATORIE N. 134370 SERVIZIO ELABORAZIONE AUTOMATICA DATI n. 680 Roma, 26 marzo 1981 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 73 e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE All. 1 AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Ristampa del mod. DM 10/M-RS. Modalita' di compilazione. In occasione della ristampa del modulo DM 10/M-RS (elenco dei dipendenti per i quali sono state erogate e poste a conguaglio somme a titolo di indennita' di malattia e di maternita') sono state apportate al modulo stesso alcune modifiche volte da un lato a semplificare la verifica da parte dell'I.N.P.S. dei dati in esso registrati e dall'altro ad agevolare la sua compilazione da parte dei datori di lavoro. In proposito istruzioni particolareggiate vengono fornite a tergo dello stesso modulo DM 10/M-RS. A complemento di tali istruzioni ed allo scopo di chiarire ulteriormente le modalita' di compilazione del modulo in presenza di particolari situazioni e' stata predisposta l'allegata circolare ai datori di lavoro. Le Sedi Provinciali daranno immediatamente corso alle operazioni di stampa della circolare che dovra' essere trasmessa con ogni sollecitudine ai datori di lavoro. I Dirigenti le Sedi regionali, ove lo ritengano opportuno per motivi di rapidita' di fornitura e di economia di spesa, potranno accentrare le operazioni di stampa della circolare presso una delle Sedi provinciali o presso la Sede regionale. IL DIRETTORE GENERALE FASSARI ALLEGATO Ai datori di lavoro Modalita' di compilazione del nuovo mod. DM 10/M-RS. I datori di lavoro che pongono a conguaglio nella denuncia contributiva (Mod. DM 10/M) somme corrisposte ai lavoratori a titolo di indennita' di malattia e/o di maternita' sono tenuti a compilare e ad allegare alla denuncia stessa il mod. DM 10/M-RS (elenco dei dipendenti per i quali sono state erogate e poste a conguaglio somme a titolo di indennita' di malattia e/o di maternita'). In occasione della ristampa, l'I.N.P.S. ha provveduto ad apportare a quest'ultimo modulo alcune modifiche che incidono sulle modalita' di compilazione da parte dei datori di lavoro. In proposito istruzioni particolareggiate vengono fornite a tergo dello stesso modulo DM 10/M-RS. A complemento di tali istruzioni ed allo scopo di chiarire ulteriormente le modalita' di compilazione del modulo in presenza di situazioni particolari si forniscono le seguenti precisazioni. 1. - Aziende con dipendenti gia' iscritti ad Enti mutualistici diversi. Anteriormente al 1 gennaio 1980 il personale di una stessa azienda poteva risultare iscritto in parte ad un determinato Ente mutualistico ed in parte ad un Ente mutualistico diverso: per conseguenza, l'erogazione dell'indennita' di malattia (e talora anche di quella di maternita') in favore del personale in questione poteva essere regolata da norme e criteri diversi. In tale ipotesi, secondo quanto precisato nell'opuscolo "Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi di malattia e di maternita'. Erogazione delle prestazioni economiche per malattia e per maternita'" - Edizione 1980, le aziende hanno provveduto ad erogare le prestazioni economiche in parola, a far tempo dal 1 gennaio 1980, attenendosi alle norme e ai criteri gia' vigenti presso gli Enti mutualistici che ne avevano curato l'erogazione anteriormente a tale data. Alle aziende in questione si ricorda che, per la registrazione dei dati concernenti le indennita' di malattia e di maternita' corrisposte ai dipendenti in base a normative diverse, devono essere utilizzati separati moduli DM 10/M-RS: cosi', ad esempio, nel caso di azienda avente alle proprie dipendenze lavoratori indennizzati in base alle norme I.N.A.M. e lavoratori indennizzati in base a norme diverse dell'I.N.A.M., dovra' essere utilizzato un modulo (o piu' moduli) DM 10/M-RS per la registrazione dei dati riguardanti i lavoratori indennizzati secondo le norme I.N.A.M. ed un altro modulo ( o piu' moduli) DM 10/M-RS per la registrazione dei dati riguardanti gli altri lavoratori. 2. Modalita' di registrazione delle somme corrisposte a titolo di "anticipazioni". La piu' rilevante delle innovazioni apportate alle istruzioni per la compilazione del modulo riguarda le modalita' di registrazione delle anticipazioni. Allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico del datore di lavoro, il nuovo Mod. DM 10/M-RS prevede, in sostituzione delle registrazioni individuali richieste dal precedente modulo, una registrazione dell'importo complessivo corrisposto e posto a conguaglio nel mese a titolo di anticipazioni per eventi di malattia ed una registrazione dell'importo complessivo corrisposto e posto a conguaglio nel mese a titolo di anticipazioni per eventi di maternita'. Tali registrazioni vengono definite "Registrazioni collettive di tipo provvisorio" in quanto le singole anticipazioni che concorrono a formare gli importi complessivi esposti nel modulo devono dar luogo ad altrettante registrazioni individuali di tipo definitivo una volta conclusi gli eventi di malattia e di maternita'. 3. - Modalita' di compilazione della casella "Codice dell'ente di malattia" (1). Diversamente dal precedente modulo, che prevedeva l'indicazione del codice soltanto da parte dei datori di lavoro i cui dipendenti fossero iscritti, anteriormente al 1980, ad Enti di malattia diversi all'I.N.A.M., il nuovo modulo prevede la compilazione della casella da parte di tutti i datori di lavoro, ivi compresi quelli i cui dipendenti fossero iscritti, ai fini dell'assistenza di malattia, all'I.N.A.M.: in questa ipotesi, nella casella dovra' essere riportata, quale codice, la sigla "I.N.A.M.". Immediatamente sotto la predetta casella il nuovo modulo reca una seconda casella che i datori di lavoro sono tenuti a compilare per rendere nota la normativa in base alla quale sono state erogate le indennita' di malattia poste a conguaglio nella denuncia contributiva. A tal fine i datori di lavoro riporteranno nella casella la dizione "SI" nel caso in cui, qualunque fosse l'ente di malattia che anteriormente al 1980 assisteva i dipendenti (2), l'indennita' di malattia sia stata erogata secondo la normativa I.N.A.M.: riporteranno, la dizione "NO" nel caso in cui l'indennita' di malattia sia stata erogata in base a norme diverse da quelle vigenti presso l'I.N.A.M. Una situazione particolare ricorre per le aziende delle province di Trieste e Gorizia che erogano ai propri dipendenti l'indennita' di malattia in base alla normativa I.N.A.M.: nell'ambito di tali province, infatti, la normativa I.N.A.M. si differenziava e continua a differenziarsi, per taluni aspetti, da quella vigente nel resto del territorio nazionale. Attesa tale circostanza le predette aziende riporteranno nella casella "Codice dell'ente di malattia" la sigla I.N.A.M. e nella casella immediatamente sottostante la sigla delle rispettive province e cioe' TS e GO. 4. - Modalita' di compilazione della casella 10 "Codice evento". Le istruzioni riportate a tergo del nuovo Mod. DM 10/M-RS precisano che il codice 1 ed il codice 4 devono essere utilizzati per indicare, rispettivamente, la malattia insorta in costanza di rapporto di lavoro e la malattia insorta durante lo stato di sospensione: cio' significa che, ai fini dell'individuazione del codice da indicare nella casella 10, deve aversi riguardo esclusivamente alla situazione in atto al momento dell'effettivo inizio della malattia. In proposito si ricorda che, anche ai fini della misura dell'indennita' (intera o ridotta a 2/3) spettante al lavoratore, occorre avere riguardo alla data di insorgenza della malattia nel senso che, in caso di malattia insorta in costanza di rapporto di lavoro e protrattasi oltre l'inizio della sospensione con intervento ordinario della C.I.G., l'indennita' deve essere corrisposta in misura intera anche durante lo stato di sospensione: viceversa, in caso di malattia insorta durante la sospensione del rapporto di lavoro e protrattasi oltre la cessazione della sospensione, l'indennita' deve essere corrisposta in misura ridotta anche per il periodo successivo alla cessazione della sospensione. Il nuovo mod. DM 10/M-RS prevede altresi' che, nel caso in cui la malattia costituisca "ricaduta" di altra malattia terminata da non oltre 30 gironi, la circostanza venga evidenziata integrando il codice 1 o il codice 4 con la lettera R: in tale ipotesi, pertanto, il datore di lavoro indichera' il codice 1 R ovvero il codice 4 R a seconda che la malattia sia insorta in costanza di rapporto di lavoro ovvero in stato di sospensione. Un nuovo codice e' stato infine previsto per le registrazioni riguardanti il trattamento emodialitico ambulatoriale in considerazione delle peculiarita' che diversificano detto trattamento dagli altri eventi di malattia e della specifica disciplina che regola, secondo la normativa I.N.A.M., l'erogazione dell'indennita' in favore dei lavoratori sottoposti a dialisi (applicazione della carenza e diversificazione della misura per anno solare, ecc.). 5. - Modalita' di compilazione della casella 12 "Periodo evento". All'atto della registrazione individuale di tipo definitivo, nella casella 12 del Mod. DM 10/M-RS devono essere indicate la data iniziale e quella terminale dell'evento di malattia o di maternita' (3) rilevabili dalla certificazione medica trasmessa o recapitata dal lavoratore. Puo' accadere, tuttavia, che la data iniziale dell'evento come sopra individuata risulti anteriore alla data dalla quale sorge per il datore di lavoro l'obbligo di corrispondere l'indennita' al proprio dipendente (4). In tal caso, quale data iniziale dell'evento deve essere indicata la data dalla quale e' sorto per il datore di lavoro l'obbligo della corresponsione dell'indennita'. All'opposto puo' accadere che la data terminale dell'evento risulti posteriore alla data di cessazione del rapporto di lavoro o comunque alla data dalla quale viene meno per il datore di lavoro l'obbligo di corresponsione dell'indennita' al proprio dipendente (5): in tal caso, quale data terminale dell'evento deve essere indicata la data dalla quale e' venuto meno per il datore di lavoro l'obbligo di corrispondere l'indennita' al proprio dipendente. 6. - Modalita' di compilazione della casella 20 "Importo posto a conguaglio nella denuncia" nei casi di registrazione individuale definitiva senza saldo finale ovvero con saldo finale negativo. Allorche' le anticipazioni vengono corrisposte in misura pari all'importo integrale dell'indennita' spettante al lavoratore per il periodo di malattia (o di astensione dal lavoro per maternita') al quale si riferiscono le anticipazioni stesse puo' accadere che, all'atto della registrazione individuale di tipo definitivo, nulla debba essere indicato a titolo di saldo finale (6): verificandosi tale ipotesi la registrazione individuale di tipo definitivo deve essere effettuata secondo le consuete modalita' illustrate nel retro del mod. DM 10/M-RS riportando nella casella n. 20 il numero 0. Puo' anche accadere, in casi eccezionali, che, avendo erroneamente corrisposto al lavoratore, a titolo di anticipazioni, un importo superiore a quello complessivamente spettante per l'intero evento di malattia o di maternita', il datore di lavoro debba recuperare a carico del dipendente e restituire all'I.N.P.S. l'importo indebitamente erogato (7). In tale ipotesi il datore di lavoro restituira' all'I.N.P.S. l'importo corrisposto in eccedenza esponendolo in un rigo in bianco del quadro C della denuncia contributiva preceduto dalla dizione e dal codice indicati nelle pagine 36 e 37 dell'opuscolo "Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi di malattia e di maternita'. Erogazione delle prestazioni economiche per malattia e per maternita'" - Edizione 1980 (8). Lo stesso importo dovra' essere indicato, preceduto dal segno di sottrazione (-), nella casella 20 del modulo DM 10/M-RS da allegare alla denuncia contributiva. ------------------------ (1) La casella e' posta nella parte alta del quadro B del modulo. (2) Presso numerosi Enti di malattia diversi dall'I.N.A.M. (ai quali l'opuscolo "Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi", Edizione gennaio 1980, ha attribuito un codice particolare da esporre nell'apposita casella del Mod. DM 10/M-RS) l'erogazione della indennita' di malattia era disciplinata dalla stesa normativa vigente presso l'I.N.A.M. (3) Per quanto concerne la maternita' si ricorda che, ai fini della compilazione del mod. DM 10/M-RS, il periodo di astensione obbligatoria (ante e postpartum) e quello di astensione facoltativa costituiscono eventi distinti e come tali devono essere oggetto di separate registrazioni individuali definitive. Si ricorda altresi' che, nel caso in cui l'astensione facoltativa venga frazionata, deve essere effettuata un registrazione individuale definitiva per ciascun periodo di astensione. (4) Es.: malattia insorta durante lo stato di sospensione del rapporto di lavoro senza intervento della Cassa integrazione guadagni (indennizzata direttamente dall'I.N.P.S.) che si protrae oltre la cessazione dello stato di sospensione trasferendo al datore di lavoro l'obbligo della corresponsione dell'indennita'. La situazione ipotizzata nel testo puo' altresi' verificarsi nei casi di fusione o di concentrazioni aziendali allorche' un'azienda succede ad un'altra nei rapporti di lavoro gia' instaurati con i singoli dipendenti. Per gli eventi di malattia (o di maternita') in corso alla data dalla quale ha effetto la fusione (o concentrazione) l'azienda subentrante deve indicare nella casella 12, quale data d'inizio dell'evento, la data dalla quale si e' sostituita all'altra azienda nel rapporto di lavoro e, conseguentemente, nella corresponsione dell'indennita' al lavoratore assente: l'altra azienda, a sua volta, deve indicare, quale data terminale dell'evento, la data dalla quale, cessando di esser parte del rapporto di lavoro, ha anche cessato di corrispondere l'indennita' al lavoratore assente. In tali ipotesi, l'evento di malattia, pur conservando la sua unita' ai fini dell'applicazione della carenza e dalla misura dell'indennita', si fraziona in due eventi distinti che costituiranno oggetto di due separate registrazioni individuali: una (riguardante il primo periodo di malattia) da parte della prima azienda e l'altra (riguardante il secondo periodo) da parte dell'azienda subentrante. (5) Es.: malattia insorta in costanza di rapporto di lavoro e protrattasi oltre la data di cessazione del rapporto stesso, ovvero oltre la data di sospensione senza intervento ordinario della C.I.G. ovvero, infine, oltre la data del raggiungimento del periodo massimo di malattia (180 giorni) indennizzabile nell'anno solare. L'ipotesi puo' altresi' verificarsi nei casi di fusioni e di concentrazioni aziendali ricordati nella precedente nota 4). (6) Il caso ipotizzato puo' verificarsi nel caso in cui la prognosi venga a scadere nel periodo immediatamente precedente la fine del periodo di paga. Il datore di lavoro, non essendo in grado di stabilire tempestivamente se la malattia si protrarra' o meno oltre la scadenza della prognosi, provvede a corrispondere l'anticipazione rinviando al mese successivo la registrazione individuale di tipo definitivo: in tal caso, se la malattia si conclude alla scadenza della prognosi, il datore di lavoro si trovera' ad aver gia' corrisposto l'importo integrale dell'indennita' spettante al lavoratore per l'intero evento di malattia e nulla dovra' corrispondere a titolo di saldo finale. (7) Si ricorda che il datore di lavoro non puo' porre a conguaglio, a titolo di anticipazioni, importi superiori a quelli delle indennita' effettivamente spettanti al lavoratore. Si ricorda altresi' che l'art. 1, 11 comma, del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, punisce con la multa da L. 200.000 a L. 1.000.000, chiunque compia atti preordinati a procurare a se' o ad altri le prestazioni economiche per malattia e per maternita' non spettanti ovvero per periodi ed in misura superiore a quelli spettanti. (8) Si ricorda che "l'erronea" od "indebita" esposizione a conguaglio nei modd. DM 10/M di crediti per prestazioni erogate (assegni familiari, integrazioni salariali, l'indennita' di malattia) determina un'omissione contributiva che comporta, conseguentemente, l'applicazione delle sanzioni civili secondo le norme vigenti in materia, salvo che il datore di lavoro dimostri che l'erogazione delle prestazioni e' risultata indebita per causa non a lui imputabile.