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900220
SERVIZIO PRESTAZIONI
ASSICURAZIONI GENERALI
OBBLIGATORIE N. 134370
SERVIZIO ELABORAZIONE
AUTOMATICA DATI n. 680
Circolare n. 73
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
   e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Ristampa del mod. DM 10/M-RS. Modalita' di compilazione.
SERVIZIO PRESTAZIONI
ASSICURAZIONI GENERALI
OBBLIGATORIE N. 134370
SERVIZIO ELABORAZIONE
AUTOMATICA DATI n. 680
Roma, 26 marzo 1981                AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 73                       e, per conoscenza,
                                   AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
All. 1                             AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                                   AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: Ristampa del mod. DM 10/M-RS. Modalita' di compilazione.
     In occasione  della  ristampa  del  modulo  DM  10/M-RS  (elenco  dei
dipendenti  per  i  quali  sono state erogate e poste a conguaglio somme a
titolo di indennita' di malattia e di maternita') sono state apportate  al
modulo stesso alcune modifiche volte da un lato a semplificare la verifica
da parte dell'I.N.P.S.  dei  dati  in  esso  registrati  e  dall'altro  ad
agevolare la sua compilazione da parte dei datori di lavoro.
     In proposito istruzioni particolareggiate  vengono  fornite  a  tergo
dello stesso modulo DM 10/M-RS.
     A  complemento  di  tali  istruzioni  ed  allo  scopo   di   chiarire
ulteriormente  le  modalita'  di  compilazione  del  modulo in presenza di
particolari situazioni e' stata predisposta l'allegata circolare ai datori
di lavoro.
     Le Sedi Provinciali daranno immediatamente corso alle  operazioni  di
stampa  della circolare che dovra' essere trasmessa con ogni sollecitudine
ai datori di lavoro.
     I  Dirigenti le Sedi regionali, ove lo ritengano opportuno per motivi
di rapidita' di fornitura e di economia di spesa, potranno  accentrare  le
operazioni  di  stampa della circolare presso una delle Sedi provinciali o
presso la Sede regionale.
                                        IL DIRETTORE GENERALE
                                              FASSARI
                                                              ALLEGATO
                         Ai datori di lavoro
Modalita' di compilazione del nuovo mod. DM 10/M-RS.
     I   datori   di  lavoro  che  pongono  a  conguaglio  nella  denuncia
contributiva (Mod. DM 10/M) somme corrisposte ai lavoratori  a  titolo  di
indennita'  di  malattia  e/o  di  maternita' sono tenuti a compilare e ad
allegare alla denuncia stessa il mod. DM 10/M-RS  (elenco  dei  dipendenti
per  i  quali  sono  state  erogate e poste a conguaglio somme a titolo di
indennita' di malattia e/o di maternita').
     In  occasione della ristampa, l'I.N.P.S. ha provveduto ad apportare a
quest'ultimo modulo alcune  modifiche  che  incidono  sulle  modalita'  di
compilazione da parte dei datori di lavoro.
     In proposito istruzioni particolareggiate  vengono  fornite  a  tergo
dello stesso modulo DM 10/M-RS.
     A  complemento  di  tali  istruzioni  ed  allo  scopo   di   chiarire
ulteriormente  le  modalita'  di  compilazione  del  modulo in presenza di
situazioni particolari si forniscono le seguenti precisazioni.
1. - Aziende con dipendenti gia' iscritti ad Enti mutualistici diversi.
     Anteriormente al 1 gennaio 1980 il personale di  una  stessa  azienda
poteva  risultare iscritto in parte ad un determinato Ente mutualistico ed
in parte ad un Ente mutualistico diverso:  per  conseguenza,  l'erogazione
dell'indennita'  di  malattia  (e talora anche di quella di maternita') in
favore del personale in  questione  poteva  essere  regolata  da  norme  e
criteri diversi.
     In tale ipotesi, secondo  quanto  precisato  nell'opuscolo  "Denuncia
delle   retribuzioni   e  versamento  dei  contributi  di  malattia  e  di
maternita'. Erogazione delle prestazioni economiche  per  malattia  e  per
maternita'"  -  Edizione  1980,  le aziende hanno provveduto ad erogare le
prestazioni economiche  in  parola,  a  far  tempo  dal  1  gennaio  1980,
attenendosi  alle  norme  e  ai  criteri  gia'  vigenti  presso  gli  Enti
mutualistici che ne avevano curato l'erogazione anteriormente a tale data.
     Alle  aziende  in  questione si ricorda che, per la registrazione dei
dati concernenti le indennita' di malattia e di maternita' corrisposte  ai
dipendenti  in base a normative diverse, devono essere utilizzati separati
moduli DM 10/M-RS: cosi', ad esempio, nel  caso  di  azienda  avente  alle
proprie  dipendenze  lavoratori indennizzati in base alle norme I.N.A.M. e
lavoratori indennizzati in base  a  norme  diverse  dell'I.N.A.M.,  dovra'
essere   utilizzato   un   modulo  (o  piu'  moduli)  DM  10/M-RS  per  la
registrazione dei dati riguardanti i lavoratori  indennizzati  secondo  le
norme  I.N.A.M.  ed  un  altro  modulo  ( o piu' moduli) DM 10/M-RS per la
registrazione dei dati riguardanti gli altri lavoratori.
2. Modalita' di registrazione delle somme corrisposte a titolo di
   "anticipazioni".
     La  piu' rilevante delle innovazioni apportate alle istruzioni per la
compilazione del modulo  riguarda  le  modalita'  di  registrazione  delle
anticipazioni.
     Allo scopo di semplificare gli adempimenti a  carico  del  datore  di
lavoro,   il   nuovo  Mod.  DM  10/M-RS  prevede,  in  sostituzione  delle
registrazioni   individuali   richieste   dal   precedente   modulo,   una
registrazione  dell'importo  complessivo  corrisposto e posto a conguaglio
nel mese  a  titolo  di  anticipazioni  per  eventi  di  malattia  ed  una
registrazione  dell'importo  complessivo  corrisposto e posto a conguaglio
nel mese a titolo di anticipazioni per eventi di maternita'.
     Tali registrazioni vengono definite "Registrazioni collettive di tipo
provvisorio" in quanto le singole anticipazioni che concorrono  a  formare
gli importi complessivi esposti nel modulo devono dar luogo ad altrettante
registrazioni individuali di tipo definitivo una volta conclusi gli eventi
di malattia e di maternita'.
3. - Modalita' di compilazione della casella "Codice dell'ente di
     malattia" (1).
     Diversamente dal precedente modulo, che prevedeva  l'indicazione  del
codice  soltanto  da  parte  dei datori di lavoro i cui dipendenti fossero
iscritti, anteriormente al 1980, ad Enti di malattia diversi all'I.N.A.M.,
il  nuovo modulo prevede la compilazione della casella da parte di tutti i
datori di lavoro, ivi compresi quelli i cui dipendenti  fossero  iscritti,
ai  fini  dell'assistenza  di  malattia,  all'I.N.A.M.: in questa ipotesi,
nella casella dovra' essere riportata, quale codice, la sigla "I.N.A.M.".
     Immediatamente  sotto  la  predetta  casella il nuovo modulo reca una
seconda casella che i datori di lavoro sono tenuti a compilare per rendere
nota  la  normativa in base alla quale sono state erogate le indennita' di
malattia poste a conguaglio nella denuncia contributiva.
     A  tal  fine i datori di lavoro riporteranno nella casella la dizione
"SI" nel caso in cui, qualunque fosse l'ente di malattia che anteriormente
al  1980  assisteva  i  dipendenti (2), l'indennita' di malattia sia stata
erogata secondo la normativa I.N.A.M.: riporteranno, la dizione  "NO"  nel
caso  in  cui  l'indennita'  di malattia sia stata erogata in base a norme
diverse da quelle vigenti presso l'I.N.A.M.
      Una  situazione particolare ricorre per le aziende delle province di
Trieste e  Gorizia  che  erogano  ai  propri  dipendenti  l'indennita'  di
malattia  in  base  alla normativa I.N.A.M.: nell'ambito di tali province,
infatti,  la  normativa   I.N.A.M.   si   differenziava   e   continua   a
differenziarsi,  per  taluni  aspetti,  da  quella  vigente  nel resto del
territorio nazionale.
     Attesa  tale  circostanza  le  predette  aziende  riporteranno  nella
casella "Codice dell'ente di malattia" la sigla I.N.A.M. e  nella  casella
immediatamente sottostante la sigla delle rispettive province e cioe' TS e
GO.
4. - Modalita' di compilazione della casella 10 "Codice evento".
     Le istruzioni riportate a tergo del nuovo Mod. DM  10/M-RS  precisano
che  il  codice  1  ed  il codice 4 devono essere utilizzati per indicare,
rispettivamente, la malattia insorta in costanza di rapporto di  lavoro  e
la  malattia  insorta durante lo stato di sospensione: cio' significa che,
ai fini dell'individuazione del codice da indicare nella casella 10,  deve
aversi   riguardo  esclusivamente  alla  situazione  in  atto  al  momento
dell'effettivo inizio della malattia.
     In   proposito   si   ricorda   che,   anche  ai  fini  della  misura
dell'indennita' (intera o ridotta a 2/3) spettante al lavoratore,  occorre
avere  riguardo  alla  data di insorgenza della malattia nel senso che, in
caso di malattia insorta in costanza di rapporto di lavoro  e  protrattasi
oltre  l'inizio  della  sospensione con intervento ordinario della C.I.G.,
l'indennita' deve essere corrisposta in misura  intera  anche  durante  lo
stato  di  sospensione:  viceversa, in caso di malattia insorta durante la
sospensione del rapporto di lavoro e protrattasi oltre la cessazione della
sospensione,  l'indennita' deve essere corrisposta in misura ridotta anche
per il periodo successivo alla cessazione della sospensione.
     Il  nuovo  mod.  DM  10/M-RS prevede altresi' che, nel caso in cui la
malattia costituisca "ricaduta" di altra malattia terminata da  non  oltre
30  gironi,  la  circostanza venga evidenziata integrando il codice 1 o il
codice 4 con la lettera R: in tale ipotesi, pertanto, il datore di  lavoro
indichera'  il  codice  1 R ovvero il codice 4 R a seconda che la malattia
sia insorta  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro  ovvero  in  stato  di
sospensione.
     Un nuovo  codice  e'  stato  infine  previsto  per  le  registrazioni
riguardanti  il  trattamento  emodialitico ambulatoriale in considerazione
delle peculiarita' che diversificano detto trattamento dagli altri  eventi
di  malattia e della specifica disciplina che regola, secondo la normativa
I.N.A.M., l'erogazione dell'indennita' in favore dei lavoratori sottoposti
a  dialisi (applicazione della carenza e diversificazione della misura per
anno solare, ecc.).
5. - Modalita' di compilazione della casella 12 "Periodo evento".
     All'atto della registrazione individuale di  tipo  definitivo,  nella
casella  12  del Mod. DM 10/M-RS devono essere indicate la data iniziale e
quella terminale dell'evento di malattia o di  maternita'  (3)  rilevabili
dalla certificazione medica trasmessa o recapitata dal lavoratore.
     Puo' accadere, tuttavia, che la data iniziale dell'evento come  sopra
individuata risulti anteriore alla data dalla quale sorge per il datore di
lavoro l'obbligo di corrispondere l'indennita' al proprio dipendente (4).
     In tal caso, quale data iniziale dell'evento deve essere indicata  la
data  dalla  quale  e'  sorto  per  il  datore  di  lavoro l'obbligo della
corresponsione dell'indennita'.
     All'opposto  puo'  accadere che la data terminale dell'evento risulti
posteriore alla data di cessazione del rapporto di lavoro o comunque  alla
data  dalla  quale  viene  meno  per  il  datore  di  lavoro  l'obbligo di
corresponsione dell'indennita' al proprio dipendente  (5):  in  tal  caso,
quale  data terminale dell'evento deve essere indicata la data dalla quale
e' venuto  meno  per  il  datore  di  lavoro  l'obbligo  di  corrispondere
l'indennita' al proprio dipendente.
6. - Modalita' di compilazione della casella 20 "Importo posto a
     conguaglio nella denuncia"  nei  casi  di  registrazione  individuale
     definitiva senza saldo finale ovvero con saldo finale negativo.
     Allorche'   le  anticipazioni  vengono  corrisposte  in  misura  pari
all'importo integrale  dell'indennita'  spettante  al  lavoratore  per  il
periodo  di  malattia (o di astensione dal lavoro per maternita') al quale
si riferiscono le anticipazioni stesse puo' accadere che,  all'atto  della
registrazione  individuale di tipo definitivo, nulla debba essere indicato
a titolo di saldo finale (6): verificandosi tale ipotesi la  registrazione
individuale  di tipo definitivo deve essere effettuata secondo le consuete
modalita' illustrate nel  retro  del  mod.  DM  10/M-RS  riportando  nella
casella n. 20 il numero 0.
     Puo' anche accadere, in casi eccezionali,  che,  avendo  erroneamente
corrisposto al lavoratore, a titolo di anticipazioni, un importo superiore
a quello complessivamente spettante per l'intero evento di malattia  o  di
maternita', il datore di lavoro debba recuperare a carico del dipendente e
restituire all'I.N.P.S. l'importo indebitamente erogato (7).
     In   tale  ipotesi  il  datore  di  lavoro  restituira'  all'I.N.P.S.
l'importo corrisposto in eccedenza esponendolo in un rigo  in  bianco  del
quadro  C della denuncia contributiva preceduto dalla dizione e dal codice
indicati nelle pagine 36 e 37 dell'opuscolo "Denuncia delle retribuzioni e
versamento  dei  contributi  di malattia e di maternita'. Erogazione delle
prestazioni economiche per malattia e per maternita'" - Edizione 1980 (8).
     Lo  stesso  importo  dovra'  essere  indicato, preceduto dal segno di
sottrazione (-), nella casella 20 del modulo DM 10/M-RS da  allegare  alla
denuncia contributiva.
------------------------
     (1) La casella e' posta nella parte alta del quadro B del modulo.
     (2) Presso numerosi Enti di malattia diversi dall'I.N.A.M. (ai  quali
l'opuscolo  "Denuncia  delle  retribuzioni  e  versamento dei contributi",
Edizione gennaio 1980, ha attribuito  un  codice  particolare  da  esporre
nell'apposita  casella  del Mod. DM 10/M-RS) l'erogazione della indennita'
di  malattia  era  disciplinata  dalla  stesa  normativa  vigente   presso
l'I.N.A.M.
     (3) Per quanto concerne la maternita' si ricorda che, ai  fini  della
compilazione  del  mod.  DM 10/M-RS, il periodo di astensione obbligatoria
(ante e postpartum)  e  quello  di  astensione  facoltativa  costituiscono
eventi   distinti   e   come   tali  devono  essere  oggetto  di  separate
registrazioni individuali definitive.
     Si  ricorda  altresi'  che,  nel caso in cui l'astensione facoltativa
venga frazionata, deve  essere  effettuata  un  registrazione  individuale
definitiva per ciascun periodo di astensione.
      (4) Es.: malattia  insorta  durante  lo  stato  di  sospensione  del
rapporto  di  lavoro  senza  intervento  della Cassa integrazione guadagni
(indennizzata  direttamente  dall'I.N.P.S.)  che  si  protrae   oltre   la
cessazione  dello  stato  di  sospensione  trasferendo al datore di lavoro
l'obbligo della corresponsione dell'indennita'.
     La situazione ipotizzata nel testo puo' altresi' verificarsi nei casi
di fusione o di concentrazioni aziendali allorche' un'azienda  succede  ad
un'altra  nei rapporti di lavoro gia' instaurati con i singoli dipendenti.
Per gli eventi di malattia (o di maternita')  in  corso  alla  data  dalla
quale  ha effetto la fusione (o concentrazione) l'azienda subentrante deve
indicare nella casella 12, quale data d'inizio dell'evento, la data  dalla
quale  si  e'  sostituita  all'altra  azienda  nel  rapporto  di lavoro e,
conseguentemente,  nella  corresponsione  dell'indennita'  al   lavoratore
assente: l'altra azienda, a sua volta, deve indicare, quale data terminale
dell'evento, la data dalla quale, cessando di esser parte del rapporto  di
lavoro,  ha  anche  cessato  di  corrispondere  l'indennita' al lavoratore
assente. In tali ipotesi, l'evento di malattia,  pur  conservando  la  sua
unita'   ai   fini   dell'applicazione   della   carenza  e  dalla  misura
dell'indennita', si fraziona in  due  eventi  distinti  che  costituiranno
oggetto  di  due  separate  registrazioni individuali: una (riguardante il
primo periodo  di  malattia)  da  parte  della  prima  azienda  e  l'altra
(riguardante il secondo periodo) da parte dell'azienda subentrante.
     (5) Es.: malattia  insorta  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro  e
protrattasi  oltre la data di cessazione del rapporto stesso, ovvero oltre
la data di sospensione senza intervento  ordinario  della  C.I.G.  ovvero,
infine,  oltre  la data del raggiungimento del periodo massimo di malattia
(180 giorni) indennizzabile nell'anno solare.
     L'ipotesi  puo'  altresi'  verificarsi  nei  casi  di  fusioni  e  di
concentrazioni aziendali ricordati nella precedente nota 4).
     (6)  Il  caso ipotizzato puo' verificarsi nel caso in cui la prognosi
venga a scadere nel periodo immediatamente precedente la fine del  periodo
di  paga.  Il  datore  di  lavoro,  non  essendo  in  grado  di  stabilire
tempestivamente se la malattia si protrarra'  o  meno  oltre  la  scadenza
della prognosi, provvede a corrispondere l'anticipazione rinviando al mese
successivo la registrazione individuale di tipo definitivo: in  tal  caso,
se  la  malattia  si  conclude  alla scadenza della prognosi, il datore di
lavoro  si  trovera'  ad  aver  gia'   corrisposto   l'importo   integrale
dell'indennita' spettante al lavoratore per l'intero evento di malattia  e
nulla dovra' corrispondere a titolo di saldo finale.
     (7) Si ricorda che il datore di lavoro non puo' porre a conguaglio, a
titolo  di  anticipazioni,  importi  superiori  a  quelli delle indennita'
effettivamente spettanti al lavoratore.
     Si  ricorda  altresi'  che  l'art.  1, 11 comma, del D.L. 30 dicembre
1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29  febbraio  1980,
n.  33, punisce con la multa da L. 200.000 a L. 1.000.000, chiunque compia
atti preordinati a procurare a se' o ad altri  le  prestazioni  economiche
per  malattia  e  per  maternita'  non  spettanti ovvero per periodi ed in
misura superiore a quelli spettanti.
     (8) Si ricorda che "l'erronea" od "indebita" esposizione a conguaglio
nei modd. DM 10/M di crediti per prestazioni erogate  (assegni  familiari,
integrazioni  salariali,  l'indennita' di malattia) determina un'omissione
contributiva che comporta, conseguentemente, l'applicazione delle sanzioni
civili  secondo le norme vigenti in materia, salvo che il datore di lavoro
dimostri che l'erogazione delle  prestazioni  e'  risultata  indebita  per
causa non a lui imputabile.