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960412
DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI
TESPORANEE
DIREZIONE CENTRALE
RAGIONERIA E
FINANZA
Circolare n. 82
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO-LEGALI
   e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
   DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMIN.TORI
   DI FONDI, GESTIONI E CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Sussidio di disoccupazione per i lavori socialmente
utili - Art. 1 del D.L. n. 180/1996
DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI
TESPORANEE
DIREZIONE CENTRALE
RAGIONERIA E
FINANZA
Roma, 11 aprile 1996  AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 82       AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
                         PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                      AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                         PRIMARI MEDICO-LEGALI
                         e, per conoscenza,
All. 3                AL PRESIDENTE
                      AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                      AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
                         DI INDIRIZZO E VIGILANZA
                      AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMIN.TORI
                         DI FONDI, GESTIONI E CASSE
                      AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                      AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Oggetto: Sussidio di disoccupazione per i lavori socialmente
         utili - Art. 1 del D.L. n. 180/1996
SOMMARIO. Ulteriore reiterazione delle disposizioni
concernenti la disciplina dei lavori socialmente utili.
Erogazione del sussidio di cui all'art. 1, comma 3,  del D.L.
n. 180/1996  in favore  dei  "disoccupati  di  lunga  durata"
utilizzati nei progetti  approvati nel corso  del 1995  e  in
favore  dei  lavoratori  utilizzati  nei  progetti  approvati
dall'1.1.1996.  Assenze del lavoratore durante il periodo  di
utilizzazione nei progetti.  Dichiarazione di  disponibilita'
allo svolgimento  dei lavori  socialmente  utili.   Ulteriori
chiarimenti  in ordine  all'utilizzazione dei lavoratori  nei
progetti.
     Con il decreto-legge  2 aprile 1996, n. 180,  pubblicato
nella G.U. n. 79  del 3 aprile 1996  ed entrato in vigore  il
giorno  successivo,  sono state  ulteriormente  reiterate  le
disposizioni concernenti la disciplina dei lavori socialmente
utili originariamente introdotta con il D.L. n. 31/1995 e via
via confermata, seppure con modifiche,  con i DD.LL. nn. 105,
232, 326, 416 e 515 del 1995 e con il D.L. n. 39 del 1996.
     Al riguardo restano valide le istruzioni applicative
gia' diramate  con le precedenti circolari  non  avendo  tale
disciplina subito sostanziali modifiche.
     Con la presente circolare  si forniscono  le  istruzioni
relative alla corresponsione del sussidio di cui  all'art. 1,
comma 3, del D.L. n. 180/1996 in favore dei lavoratori di cui
all'art. 25,  comma 5,  della legge n. 223/1991  (piu' avanti
specificati),  per  il  periodo  di  loro  utilizzazione  nei
progetti approvati nel corso del 1995,  nonche' in favore dei
lavoratori utilizzati nei progetti approvati dall'1.1.1996.
     Con riferimento ai quesiti posti dalle SAP in materia di
lavori socialmente utili  si forniscono inoltre i chiarimenti
che  si rendono  necessari  relativamente  alle  assenze  dei
lavoratori durante i periodi di utilizzazione nei progetti  e
alla dichiarazione  di disponibilita'  per lo svolgimento  di
tali lavori, nonche' ulteriori chiarimenti in ordine
all'assegnazione dei lavoratori dopo il 31.12.1995 a progetti
approvati entro tale data  e  alla loro utilizzazione in piu'
di un progetto.
1 - Erogazione del sussidio di cui all'art. 1, comma 3, del
    D.L. n. 180/1996  in favore  dei  "disoccupati di lunga
    durata"  utilizzati  nei progetti  approvati  entro  il
    31 dicembre 1995.
     Ferme restando le priorita' di assegnazione ai progetti,
previste nei commi 5  e  11 del medesimo art. 1,  per effetto
del richiamo - operato dal precedente comma 2 - delle
disposizioni  dell'art. 14,  comma 1,  del  D.L.  n. 299/1994
(convertito dalla legge n. 451/1994) relativamente ai
soggetti utilizzabili in lavori socialmente utili, nei
progetti stessi possono essere utilizzati  anche i lavoratori
di  cui  all'art.  25,  comma  5,   della  legge  n. 223/1991
indipendentemente dalle aree  nelle cui liste di collocamento
o di mobilita' risultino iscritti.
     Tali lavoratori  sono:  quelli  iscritti  da piu' di due
anni nella prima classe  delle liste  di collocamento  e  che
risultino non iscritti  da almeno tre anni  negli elenchi  ed
albi degli esercenti attivita' commerciali, degli artigiani e
dei coltivatori diretti, nonche' negli albi dei liberi
professionisti; quelli iscritti nelle liste di mobilita', che
fruiscano  o  meno di indennita';  quelli  appartenenti  alle
categorie determinate, anche per specifiche aree
territoriali,  mediante delibera della Commissione  regionale
per l'impiego  approvata  dal Ministero  del lavoro  e  della
previdenza sociale.
     Secondo quanto precisato dal Ministero medesimo, sono da
considerare  tra i lavoratori  iscritti  da piu' di due  anni
nella prima classe  delle liste di collocamento  anche quelli
"usciti  dalle liste  di mobilita'  dopo  una  permanenza  di
almeno due anni,  dal momento che l'iscrizione  in tali liste
produce  gli effetti dell'iscrizione  nella prima classe  del
collocamento ordinario".
     Ove siano sprovvisti  di trattamento  previdenziale,  ai
lavoratori  di cui sopra  avviati  a progetti  approvati  nel
corso  del  1995  spetta  -  per  non  piu'  di  dodici  mesi
nell'ambito di un progetto (v. primo capoverso del successivo
punto 5)  -  il sussidio di cui all'art. 1, comma 3.
     In  considerazione  dei  diversi  importi  previsti  nel
tempo tale sussidio verra' erogato,  con riserva di conguagli
successivi,  per l'attivita'  svolta fino al 13.8.1995  nella
misura di lire 600.000 mensili (lire 7.500 per 80 ore)  se il
progetto prevede un impegno lavorativo di 80 ore mensili e in
misura  proporzionalmente  ridotta  se  prevede   un  impegno
inferiore;  per l'attivita' svolta dal 14.8.1995 al 31.1.1996
nella misura di lire 800.000 mensili (lire 8.000 per 100 ore)
se il progetto  prevede un impegno  di 100 ore mensili  e  in
misura  proporzionalmente  ridotta  se  prevede   un  impegno
inferiore.
     Per l'attivita' svolta dall'1.2.1996 in poi  il sussidio
spetta invece in misura fissa - non superiore a lire  800.000
mensili  -  non    essendo   piu'   commisurato    alle   ore
dell'attivita' stessa effettivamente prestata nell'ambito del
progetto.
     Per la concessione del sussidio  dovra' essere  avanzata
all'INPS  apposita domanda - come  da modello  allegato  alla
presente circolare - tramite la Sezione circoscrizionale  per
l'impiego che ha provveduto all'assegnazione dell'interessato
al singolo progetto.
     Le domande pervenute alle S.C.I.  saranno periodicamente
trasmesse   -   con  apposito  elenco   -   alle  Sedi   INPS
territorialmente   competenti,    che   provvederanno    alla
liquidazione del sussidio mediante la procedura automatizzata
che viene messa a disposizione dalla  Direzione Centrale  per
la Tecnologia Informatica.
     Ai lavoratori sopraindicati spettano,  per i periodi  di
concessione del sussidio,  l'eventuale assegno  per il nucleo
familiare  -  con le limitazioni riportate nella circolare n.
13/1996   relativamente   ai  periodi  antecedenti  la   data
dell'1.2.1996  -  e la contribuzione figurativa  ai soli fini
dell'acquisizione  del  diritto  al  pensionamento  (art.  1,
comma 9).
2 - Erogazione del sussidio di cui all'art. 1, comma 3,  del
    D.L. n. 180/1996 in favore dei lavoratori utilizzati nei
    progetti approvati dall'1 gennaio 1996.
2.1 - L'art. 1, comma 20, del D.L. n. 180/1996 stabilisce che
le risorse  del Fondo per l'occupazione  di cui al precedente
comma 4  non destinate  al finanziamento  dei  progetti  gia'
approvati nel corso del 1995,  vengono  ripartite  a  livello
regionale - in relazione alla dimensione quantitativa di tali
progetti e al numero dei disoccupati di lunga durata iscritti
nelle liste  di collocamento  e  di mobilita' nelle aree  del
Mezzogiorno  e  in quelle di declino industriale  individuate
dall'U.E.,   nonche'  nelle  aree  che  presentano  rilevante
squilibrio  tra domanda  ed  offerta  di lavoro - per  essere
destinate al finanziamento dei progetti di lavoro socialmente
utile approvati dall'1 gennaio 1996.
     Secondo  quanto stabilito  dalla norma  in parola,  alla
determinazione   dei  criteri   e   delle  priorita'  per  le
assegnazioni dei lavoratori  ai  progetti  stessi  provvedono
direttamente le Commissioni regionali per l'impiego.
     I lavoratori che possono essere avviati ai predetti
progetti sono quelli determinati, in via generale, per
effetto del richiamo  -  operato  dal  comma 2  del  medesimo
articolo 1  -  delle disposizioni  dell'art. 14, comma 1, del
citato D.L. n. 299/1994 e cioe' i lavoratori che fruiscono di
trattamento CIGS  e quelli di cui all'art. 25, comma 5, della
legge n. 223/1991  (v.  primo capoverso  del  punto  1  della
presente circolare).
     Se  sprovvisti  di  trattamento  previdenziale,  a  tali
ultimi lavoratori  spetta,  per non piu'  di dodici  mesi  di
impegno  nell'ambito  dello stesso  progetto,  unicamente  il
sussidio di cui al comma 3  dell'art. 1 del D.L. n. 180/1996,
che dall'1.2.1996  e' fissato  nella misura  di lire  800.000
mensili.
     Nel caso in cui  l'inizio  o  la fine  dell'impegno  del
singolo lavoratore nel progetto  avvenga nel corso  del  mese
tale importo verra' proporzionalmente ridotto.
     I progetti approvati dall'1.1.1996  possono anche essere
finanziati,  parzialmente  o  totalmente,   con  le   risorse
eventualmente messe a disposizione da parte delle  Regioni  o
di altri Enti pubblici ed ai lavoratori che vi sono assegnati
spetta ugualmente  il sussidio  di cui  al comma 3.  Le  Sedi
dovranno  tenere  in  apposita  evidenza  i  nominativi   dei
lavoratori  ai quali  viene erogato  il sussidio  per effetto
dell'utilizzazione in progetti finanziati con tali risorse.
     Le modalita' per la liquidazione del sussidio  in favore
dei lavoratori impegnati in progetti approvati  nel  corrente
anno sono quelle indicate al precedente punto 1.
     Anche per tali progetti spettano l'eventuale A.N.F. e la
contribuzione figurativa,  per i quali vale  quanto precisato
all'ultimo capoverso del medesimo punto 1.
2.2 - Istruzioni Contabili.
     Per la rilevazione degli oneri derivanti dall'erogazione
del sussidio di disoccupazione  di cui  all'art. 1,  comma 3,
del D.L. n. 180/1996  a favore  dei lavoratori impegnati  nei
progetti di lavori socialmente utili approvati dall'1.1.1996,
ai sensi del comma 20 dello stesso art. 1, e' stato istituito
il conto GAU 30/57 (v. allegato 2).
     Resta confermato  che  detto  sussidio  da  erogare  per
progetti di lavori socialmente utili approvati nel corso  del
1995  continuera'  ad  essere  imputato  al  conto  GAU 30/56
previsto dalla circolare n. 19 del 22.1.1996.
3 - Assenze del lavoratore durante il periodo di
    utilizzazione in lavori socialmente utili.
     Il sussidio previsto  per i lavori socialmente utili  ha
natura  assistenziale.  L'utilizzazione  dei  lavoratori  nei
progetti non comporta l'instaurazione di un rapporto di
lavoro con l'Ente gestore.
     L'erogazione del sussidio  e' strettamente  legata  alla
partecipazione alle attivita' di progetto  e,  pertanto,  nel
caso  in cui  il lavoratore  si sottragga  volontariamente  e
senza giustificato motivo a tale obbligo ne consegue il venir
meno del diritto all'erogazione stessa.
     Permane invece  il diritto alla sua erogazione, secondo
quanto precisato dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale  con  la  circolare  n.  1  del  19 gennaio 1996  (v.
allegato 3),  nel  caso  in  cui  il  lavoratore   non  possa
partecipare alle attivita' di progetto per motivi
indipendenti dalla sua volonta'.
     Non  e'  necessaria  una  specifica  comunicazione  del
soggetto gestore del progetto alle Sedi INPS quando l'assenza
del  lavoratore  venga  considerata  giustificata;  nel  caso
invece di assenza ritenuta ingiustificata  il soggetto stesso
valutera' se l'assenza possa essere recuperata,  mediante un
corrispondente incremento  dell'impegno  del lavoratore,  nel
corso   dello  stesso  mese   o   in  quello   immediatamente
successivo,  e,  ove non ritenga possibile  far effettuare il
recupero, provvedera' a segnalarlo all'Ufficio del lavoro che
ha  provveduto  alla  sua  assegnazione   per  i  conseguenti
adempimenti.
     Il provvedimento  con il quale tale Ufficio  dichiarera'
la definitiva decadenza del lavoratore dal diritto
all'utilizzazione nei lavori socialmente utili ed al relativo
sussidio  verra' comunicato  alla Sede INPS  territorialmente
competente,   che  interrompera'  l'erogazione  del  sussidio
stesso  e  procedera' al recupero degli importi eventualmente
gia' corrisposti per il periodo cui l'assenza si riferisce.
     I Dirigenti le Sedi  avranno  cura  di sensibilizzare  i
locali Uffici del lavoro  e,  in particolar modo,  i soggetti
gestori dei progetti  affinche' comunichino con tempestivita'
i nominativi  dei lavoratori  segnalati  agli  uffici  stessi
anche prima dell'assunzione  del  provvedimento  dichiarativo
della  decadenza,   per  poter  sospendere  l'erogazione  del
sussidio  in  tempo  utile  ad evitare  la determinazione  di
indebiti da recuperare.
     Si precisa altresi' che l'erogazione del sussidio non va
sospesa  nei  casi  in  cui,  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 1,  comma 19,  del D.L. n. 180/1996,  i  lavoratori
impegnati  nei  progetti  siano  chiamati  a  partecipare  ad
attivita' di orientamento organizzate dalle Agenzie  o  dalle
Sezioni circoscrizionali per l'impiego.
     La predetta disposizione stabilisce infatti che durante
i periodi  di assenza  per lo svolgimento  di tali  attivita'
- che gli Uffici del lavoro devono tempestivamente comunicare
ai soggetti gestori dei progetti  ed  all'INPS - i lavoratori
interessati  continuano a percepire  il sussidio  in corso di
erogazione  (comunque  non oltre  il termine  di dodici  mesi
dall'inizio dell'attivita' nel progetto cui sono assegnati).
3.1 - Assenze per malattia.
     Nel caso di assenza del lavoratore per malattia,
debitamente certificata al soggetto gestore del progetto, non
e' dovuto l'eventuale importo integrativo a carico di
quest'ultimo  ma,  secondo quanto precisato  dal Ministero di
cui sopra,  il sussidio  erogato dall'INPS  non  deve  essere
sospeso.
     Per  tali  assenze   non  e'  necessaria  una  specifica
comunicazione    del   soggetto   utilizzatore    alle   Sedi
dell'Istituto  ne' deve essere  trasmessa  la  certificazione
sanitaria relativa alla malattia, dato che lo svolgimento dei
lavori socialmente utili non comporta l'instaurazione  di  un
rapporto di lavoro.
3.2 - Assenze per maternita'.
     Durante  i  periodi   di  astensione  obbligatoria   per
maternita'  l'erogazione del sussidio deve essere sospesa  in
quanto - sulla base del disposto dei commi 3  e  9  dell'art.
1 del decreto in oggetto, che prevede l'applicazione,  per il
sussidio  in  parola,   delle  disposizioni  in  materia   di
indennita' di mobilita' - alle lavoratrici interessate spetta
l'indennita' di maternita'. Il Ministero del lavoro  e  della
previdenza sociale ha infatti precisato che trovano
applicazione le disposizioni dell'art. 6,  comma 3,  del D.L.
n. 148/1993, come convertito dalla legge n. 236/1993,  per le
quali si fa rinvio alle istruzioni contenute  nelle circolari
nn. 150 e 230 del 1993.
     Se  al termine  dell'astensione  obbligatoria  non  sono
ancora trascorsi  dodici mesi  dall'inizio dell'attivita' nel
progetto  e  se  l'interessata  riprende  l'attivita' stessa,
l'erogazione del sussidio viene ripristinata fino alla
scadenza dei previsti dodici mesi  previa acquisizione della
attestazione del soggetto gestore del progetto dell'avvenuta
ripresa dell'impegno.
3.3 - Assenze per ferie.
     Anche se  l'utilizzazione dei lavoratori nei progetti di
lavoro socialmente utile  non determina l'instaurazione di un
rapporto di lavoro, l'impegno lavorativo comporta tuttavia un
dispendio di energie psico-fisiche che vanno comunque
reintegrate in proporzione alla durata dell'impegno medesimo.
     A tal fine  detti progetti  sono articolati  in modo  da
prevedere il non impiego dei lavoratori per i giorni di ferie
che spettano in base al periodo di utilizzazione  e,  secondo
quanto precisato dal citato Ministero,  per i giorni  di  non
impiego l'erogazione del sussidio non va sospesa.
4 - Dichiarazione di disponibilita' allo svolgimento di
    lavori socialmente utili.
     Con  riferimento  alla circolare n. 270/1995  -  con  la
quale sono state fornite  le istruzioni applicative  relative
alle modifiche apportate dal D.L. n. 416/1995  (reiterato dai
DD.LL. nn. 515/1995, 39/1996 e 180/1996)  alla disciplina dei
sussidi di disoccupazione spettanti ai lavoratori  utilizzati
in lavori socialmente utili - si richiama l'attenzione  delle
SAP  su quanto peraltro gia' evidenziato  nel punto 1)  della
circolare n. 191/1995.
     In particolare,  secondo quanto stabilito  dall'art. 27,
comma 3,  del D.L.  n. 244/1995,  convertito  dalla legge  n.
341/1995,   per  ottenere   il  sussidio   di  disoccupazione
spettante ai sensi dell'art. 1, commi 5, 7  e  8, del D.L. n.
232/1995 (reiterato dai DD.LL. nn. 326, 416  e  515 del 1995,
nonche' dai  DD.LL.  n. 39  e  180  del  1996)  i  lavoratori
interessati  che  non erano  gia impegnati  in  detti  lavori
dovevano dichiarare,  entro  e  non  oltre  la  data  del  10
luglio 1995,  la propria disponibilita ad essere occupati nei
lavori  medesimi  rendendo  la  dichiarazione  di  persona  o
inviandola  a mezzo posta  alla  Sezione circoscrizionale per
l'impiego territorialmente competente.
     Il modello di domanda  per la concessione  del sussidio,
allegato  alla  stessa  circolare  n. 191/1995,  contiene  lo
spazio riservato alla predetta  Sezione circoscrizionale  per
l'attestazione relativa alla dichiarazione di cui sopra.
     Cio premesso si precisa che l'art. 1, comma 11, del D.L.
n. 180/1996,  disponendo l'avviamento  ai lavori  socialmente
utili  dei   "... lavoratori   che  dichiarino  alle  Sezioni
circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza la loro
disponibilita  con esclusione  dei soggetti  che abbiano  gia
dichiarato detta disponibilita  in applicazione dell'art. 27,
comma 3, del D.L. n. 244/1995",  consente in pratica a coloro
che non l'abbiano fatto entro la data  del 10 luglio 1995  di
rendere la dichiarazione in parola anche dopo la stessa data,
per  poter essere  appunto avviati  ai progetti  beneficiando
del sussidio previsto per il periodo di utilizzazione.
     La  disposizione  del  citato  comma  11   non  riguarda
peraltro  il  sussidio   previsto   per  il  periodo  di  non
utilizzazione  nei  lavori  in  argomento  e,  pertanto,   ai
lavoratori  di cui al precedente  comma 5  e  all'art. 3  del
medesimo   decreto   che   non  abbiano  reso   la   suddetta
dichiarazione entro il 10 luglio 1995  e  che a tale data non
erano  ancora  stati  avviati  ad un  progetto,  il  predetto
sussidio  non spetta  per il periodo successivo al  31 maggio
1995,  come del resto precisato  dal Ministero  del lavoro  e
della previdenza sociale con circolare n. 115 del 19.9.1995.
5 - Ulteriori chiarimenti in ordine all'utilizzazione dei
    lavoratori nei progetti di lavoro socialmente utile.
     Con nota  del 19 marzo 1996  il Ministero  del lavoro  e
della  previdenza  sociale   ha  precisato   che   mentre  le
disposizioni concernenti la concessione  del sussidio  di cui
al  comma  5  non  ne  consentono  l'erogazione  per  periodi
superiori a dodici mesi,  anche in caso  di utilizzazione  in
piu' di un progetto,  per quanto riguarda invece  il sussidio
di cui al comma 3  il limite di dodici mesi  si riferisce  al
singolo progetto.
     Il predetto Ministero ha altresi' espressamente
precisato che i lavoratori che abbiano usufruito del sussidio
di cui al comma 5 per dodici mesi  possono essere  nuovamente
utilizzati in lavori socialmente utili - con diritto soltanto
al sussidio  di cui al comma 3 - sempreche'  rientrino  nelle
categorie di cui al citato art. 25, comma 5,  della legge  n.
223/1991.
     Si fa inoltre presente  che i lavoratori di cui all'art.
1, comma 11, del D.L. n. 180/1996  (v.  punto  4  della  gia'
citata circolare n. 270/1995)  possono essere  assegnati  con
priorita' anche nel corrente anno ai progetti approvati entro
il  31.12.1995,  con diritto all'erogazione  del sussidio  di
cui  al  comma  5  -  per  un  periodo  complessivamente  non
superiore a dodici mesi - ovvero di quello di cui  al comma 3
- per non piu' di dodici mesi  per ogni progetto - a  seconda
che si tratti,  rispettivamente,  di progetti approvati prima
o dopo la data del 31.7.1995.
     I lavoratori cancellati dalle liste di mobilita' vi
saranno iscritti nuovamente dalla data di inizio del loro
impegno nel relativo progetto fino al termine dell'impegno
stesso.
     Con  circolare  n. 2  del 19 gennaio 1996  il  Ministero
di cui  sopra  ha inoltre  precisato  che,  in  attesa  della
ripartizione delle risorse finanziarie a carico del Fondo per
l'occupazione  per l'anno  1996,  le  attivita'  relative  ai
progetti  avviati  nel  corso  del  1995  non  devono  essere
sospese.
     Si  fa  infine  presente  che  per  quanto  riguarda  la
possibilita'  che i lavoratori avviati entro il 31.12.1995  a
progetti di lavoro socialmente utile  in qualita' di fruitori
di indennita' di mobilita'  e  che  cessano  di  fruirne  nel
corrente anno  possano proseguire  l'attivita'  nei  progetti
stessi  e  beneficiare  del sussidio,  e'  stato  chiesto  al
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  di far
conoscere  il proprio  avviso  e  si  fa  quindi  riserva  di
successive comunicazioni.
                                IL DIRETTORE GENERALE
                                       TRIZZINO
                                                   Allegato 1
             DOMANDA DI SUSSIDIO  PER PERIODI DI
          UTILIZZAZIONE IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI
             (Art. 1, comma 3, D.L. n. 180/1996)
Alla  S.A.P./C.O. INPS
di ...................
     ..l.. sottoscritt.. .............................. nat..
a .................................... il ..................,
codice fiscale ......................, abitante a ...........
.................... c.a.p. ....... via .....................
................... n. ..., telefono .............., premesso
che non fruisce di alcuna prestazione di disoccupazione,
                         c h i e d e
la corresponsione  del sussidio  di cui  all'art. 1, comma 3,
del D.L. n. 180/1996  previsto per i periodi di utilizzazione
in lavori socialmente utili.
     ..l.. sottoscritt.. medesim.., consapevole delle
conseguenze civili e penali in cui incorrerebbe in caso di
false dichiarazioni,
                       d i c h i a r a
ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15:
- di avere/non avere (1) fruito del trattamento straordinario
  di cassa integrazione fino al ................, data in cui
  e' stat.. licenziat.. dalla ditta .........................
  ................, via ....................................;
- di avere/non avere (1) fruito  dell'indennita' di mobilita'
  o del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia
  fino al .....................;
- di   avere/non avere  (1)   presentato   domanda   per   la
  concessione  dell'indennita'  ordinaria  di disoccupazione,
  dell'indennita' di mobilita' o  del trattamento speciale di
  disoccupazione per l'edilizia;
- di essere/non essere (1) titolare di pensione diretta e  di
  avere/non avere (1) presentato domanda di pensione diretta;
- di  avere/non avere  (1)  gia' fruito del sussidio previsto
  per i lavori socialmente utili dal ......... al ..........,
  dal .......... al .......... e dal ......... al ..........;
- di  avere  regolarmente  partecipato   alle   attivita'  di
  progetto cui attualmente e' assegnato.
     ..l.. sottoscritt.. si impegna inoltre a comunicare
tempestivamente  le variazioni  che dovessere intervenire  in
merito a quanto sopra dichiarato e, in particolare,
l'eventuale interruzione dell'attivita' di lavoro socialmente
utile.
..................        ..................................
     (data)                           (firma)
________
(1) cancellare l'ipotesi che non ricorre.
_____________________________________________________________
        SPAZIO RISERVATO ALL'ENTE GESTORE DEL PROGETTO
      ..................................................
                     (denominazione Ente)
     Si attesta che ..l.. sig...............................,
nat.. a ............................., il ..................,
partecipa regolarmente, dal ................., al progetto di
lavoro socialmente utile approvato il .................., che
terminera' il .................  e  che  prevede  un  impegno
di n. ... ore mensili.
............................    .............................
(timbro a datario dell'Ente)       (firma del funzionario)
_____________________________________________________________
           SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO DEL LAVORO
     Si attesta,  ai fini  della concessione  del sussidio di
disoccupazione  spettante  per i periodi di utilizzazione in
lavori socialmente utili, che ..l.. sig......................
......................, nat.. a .............................
il ....................., essendo: (1)
- iscritt.. nella lista di mobilita' di ....................;
- iscritt..  nella prima classe  delle liste  di collocamento
  con effetto dal ........................;
- compres..  in una  delle  categorie  di lavoratori  di  cui
  all'art. 25,  comma 5,  lett. c),  della legge n. 223/1991,
in data ................ e' stat.. assegnat..  al progetto di
lavoro socialmente utile approvato il .......................
non finanziato/parzialmente o totalmente finanziato  (1)  con
risorse della Regione .............. o dell'Ente ............
................. e gestito da ..............................
...............................   ...........................
(timbro a datario dell'Ufficio)     (firma del funzionario)
________
(1) Cancellare l'ipotesi che non ricorre.
                                                   Allegato 2
                VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione         :  I
Codice conto            :  GAU 30/57
Denominazione completa  :  Sussidio di disoccupazione di cui
                           all'art. 1, comma 3, del D.L. n.
                           180/1996 a favore dei soggetti
                           impegnati in progetti di lavori
                           socialmente utili approvati
                           dall'1.1.1996 - Art. 1, comma 20,
                           D.L. n. 180/1996.
Denominazione abbreviata:  SUSS.DS ART.1 C.3 D.L.180/96-ART.1
                           C.20 D.L.180/96
                                                   Allegato 3
   MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
    Direzione Generale
      per l'Impiego
         Div. II
CIRCOLARE N. 1/96
OGGETTO: Trattamento economico  e  normativo  dei disoccupati
         utilizzati nei progetti di LSU e fruenti dei sussidi
         di  cui  all'art. 1,  commi  3  e  5,  decreto-legge
         4.12.1995, n. 515.
     Si fa riferimento ai numerosi quesiti  formulati da piu'
parti in ordine alla materia indicata in oggetto, per fornire
i relativi chiarimenti.
MOBILITA' NEI E TRA I PROGETTI
     Si rappresenta, innanzitutto, che i disoccupati
assegnati possono essere utilizzati per altri compiti
nell'ambito dello stesso progetto ed anche in un diverso
progetto sempreche' si tratti di mansioni professionalmente
equivalenti e che il passaggio ad altro progetto non comporti
una riduzione della durata dell'utilizzazione o una riduzione
del numero dei lavoratori impegnati nei due o piu' progetti
complessivamente intesi.
SUSSIDIO
     Come e' noto, l'impiego dei lavoratori nello svolgimento
di progetti di LSU non comporta l'instaurazione di un
rapporto di lavoro subordinato.
     Inoltre, va rammentato che, diversamente dai normali
trattamenti previdenziali, il sussidio in oggetto ha una
natura particolare, strettamente legata all'occupazione dei
disoccupati nei lavori socialmente utili.
     In via generale, si precisa che la previsione di un
sussidio durante lo svolgimento dei progetti di LSU, ha la
evidente finalita' di garantire il necessario sostegno del
reddito di persone disoccupate e prive di qualsiasi
trattamento previdenziale.
     La predetta natura assistenziale porta a escludere che
il sussidio venga meno, dopo l'assegnazione di un lavoratore
al progetto, nel momento in cui il disoccupato, per motivi
indipendenti dalla sua volonta', non possa partecipare allo
svolgimento dei lavori socialmente utili, pur senza che sia
cessato il suo stato di disoccupazione e senza che egli abbia
acquisito il diritto ad altri tipi di sostegno economico.
     Solo ai predetti fini, quindi, poiche' il sussidio non
e' un trattamento previdenziale, la legge ne ha equiparato la
disciplina al regime della indennita' di mobilita'.
     Rimane peraltro confermato che, per quanto attiene a
eventuali trattamenti integrativi del sussidio, venendo meno
la finalita' assistenziale che la legge ha fissato ad una
determinata soglia, la corresponsione - del resto e non a
caso eventuale - deve essere condizionata alle giornate di
effettiva presenza.
     La particolare previsione di legge, comunque, che lega
il sussidio alla partecipazione al progetto di LSU, porta
alla impossibilita' di ammettere l'erogazione del medesimo in
quei casi in cui la mancata partecipazione al progetto
dipenda dalla volonta' del disoccupato. In altri temini non
sono estensibili gli istituti previsti nella disciplina del
rapporto di lavoro subordinato, del tipo dei permessi non
retribuiti.
     Pertanto, in caso di assensa ingiustificata, l'Ente
utilizzatore dovra' valutare se e' possibile recuperare detta
assenza, nell'ambito del mese corrente o di quello
immediatamente successivo, mediante un corrispondente
incremento dell'impegno del disoccupato.
     Nel caso il recupero non fosse possibile, l'Ente
procedera' a richiedere all'Ufficio del Lavoro la
sostituzione del disoccupato. Nei predetti casi l'Ufficio del
lavoro competente procedera' al provvedimento di definitiva
decadenza dal progetto e alla relativa comunicazione alla
sede INPS territorialmente competente per la decadenza dal
sussidio.
MATERNITA'
     Nei periodi di astensione obbligatoria per maternita',
come alle lavoratrici titolari di indennita' di mobilita',
anche a quelle titolari dei sussidi andra' riconosciuto il
trattamento previsto dall'art. 17 L. 1204/71 (v. art. 6 co. 3
L. 236/93 e art. 1, commi 3 e 9, D.L. n. 416/95 che estende
ai titolari dei sussidi la normativa in materia di mobilita'
e indennita' di mobilita').
FERIE
     Con riferimento all'eventuale periodo di ferie -
considerato nelle modalita' di svolgimento del progetto e non
riconosciuto come diritto in assenza di un vero e proprio
rapporto di lavoro subordinato - si ritiene ammissibile
l'erogazione del sussidio poiche' nella fattispecie in esame
sussiste un dispendio di energie psico-fisiche che, comunque,
vanno reintegrate proporzionalmente alla durata dell'impegno
(v. anche Circ. n. 66/95).
MALATTIA
     In caso di malattia e negli altri casi di astensione
dalle attivita' del progetto per motivi indipendenti dalla
volonta' del disoccupato, come e' il caso di malattia
debitamente certificata, si ritiene che al soggetto impegnato
in lavori socialmente utili, possa erogarsi il sussidio e,
quindi, in tali casi l'Ente utilizzatore potra' astenersi
dall'inviare ai servizi competenti (sezioni circoscrizionali
per l'impiego, sedi INPS) le relative comunicazioni
riguardanti l'astensione dalle attivita' di LSU.
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                 F.to  CACOPARDI