960412 DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI TESPORANEE DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA E FINANZA Circolare n. 82 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO-LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMIN.TORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Sussidio di disoccupazione per i lavori socialmente utili - Art. 1 del D.L. n. 180/1996 DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI TESPORANEE DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA E FINANZA Roma, 11 aprile 1996 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 82 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO-LEGALI e, per conoscenza, All. 3 AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMIN.TORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Oggetto: Sussidio di disoccupazione per i lavori socialmente utili - Art. 1 del D.L. n. 180/1996 SOMMARIO. Ulteriore reiterazione delle disposizioni concernenti la disciplina dei lavori socialmente utili. Erogazione del sussidio di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. n. 180/1996 in favore dei "disoccupati di lunga durata" utilizzati nei progetti approvati nel corso del 1995 e in favore dei lavoratori utilizzati nei progetti approvati dall'1.1.1996. Assenze del lavoratore durante il periodo di utilizzazione nei progetti. Dichiarazione di disponibilita' allo svolgimento dei lavori socialmente utili. Ulteriori chiarimenti in ordine all'utilizzazione dei lavoratori nei progetti. Con il decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, pubblicato nella G.U. n. 79 del 3 aprile 1996 ed entrato in vigore il giorno successivo, sono state ulteriormente reiterate le disposizioni concernenti la disciplina dei lavori socialmente utili originariamente introdotta con il D.L. n. 31/1995 e via via confermata, seppure con modifiche, con i DD.LL. nn. 105, 232, 326, 416 e 515 del 1995 e con il D.L. n. 39 del 1996. Al riguardo restano valide le istruzioni applicative gia' diramate con le precedenti circolari non avendo tale disciplina subito sostanziali modifiche. Con la presente circolare si forniscono le istruzioni relative alla corresponsione del sussidio di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. n. 180/1996 in favore dei lavoratori di cui all'art. 25, comma 5, della legge n. 223/1991 (piu' avanti specificati), per il periodo di loro utilizzazione nei progetti approvati nel corso del 1995, nonche' in favore dei lavoratori utilizzati nei progetti approvati dall'1.1.1996. Con riferimento ai quesiti posti dalle SAP in materia di lavori socialmente utili si forniscono inoltre i chiarimenti che si rendono necessari relativamente alle assenze dei lavoratori durante i periodi di utilizzazione nei progetti e alla dichiarazione di disponibilita' per lo svolgimento di tali lavori, nonche' ulteriori chiarimenti in ordine all'assegnazione dei lavoratori dopo il 31.12.1995 a progetti approvati entro tale data e alla loro utilizzazione in piu' di un progetto. 1 - Erogazione del sussidio di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. n. 180/1996 in favore dei "disoccupati di lunga durata" utilizzati nei progetti approvati entro il 31 dicembre 1995. Ferme restando le priorita' di assegnazione ai progetti, previste nei commi 5 e 11 del medesimo art. 1, per effetto del richiamo - operato dal precedente comma 2 - delle disposizioni dell'art. 14, comma 1, del D.L. n. 299/1994 (convertito dalla legge n. 451/1994) relativamente ai soggetti utilizzabili in lavori socialmente utili, nei progetti stessi possono essere utilizzati anche i lavoratori di cui all'art. 25, comma 5, della legge n. 223/1991 indipendentemente dalle aree nelle cui liste di collocamento o di mobilita' risultino iscritti. Tali lavoratori sono: quelli iscritti da piu' di due anni nella prima classe delle liste di collocamento e che risultino non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attivita' commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti, nonche' negli albi dei liberi professionisti; quelli iscritti nelle liste di mobilita', che fruiscano o meno di indennita'; quelli appartenenti alle categorie determinate, anche per specifiche aree territoriali, mediante delibera della Commissione regionale per l'impiego approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Secondo quanto precisato dal Ministero medesimo, sono da considerare tra i lavoratori iscritti da piu' di due anni nella prima classe delle liste di collocamento anche quelli "usciti dalle liste di mobilita' dopo una permanenza di almeno due anni, dal momento che l'iscrizione in tali liste produce gli effetti dell'iscrizione nella prima classe del collocamento ordinario". Ove siano sprovvisti di trattamento previdenziale, ai lavoratori di cui sopra avviati a progetti approvati nel corso del 1995 spetta - per non piu' di dodici mesi nell'ambito di un progetto (v. primo capoverso del successivo punto 5) - il sussidio di cui all'art. 1, comma 3. In considerazione dei diversi importi previsti nel tempo tale sussidio verra' erogato, con riserva di conguagli successivi, per l'attivita' svolta fino al 13.8.1995 nella misura di lire 600.000 mensili (lire 7.500 per 80 ore) se il progetto prevede un impegno lavorativo di 80 ore mensili e in misura proporzionalmente ridotta se prevede un impegno inferiore; per l'attivita' svolta dal 14.8.1995 al 31.1.1996 nella misura di lire 800.000 mensili (lire 8.000 per 100 ore) se il progetto prevede un impegno di 100 ore mensili e in misura proporzionalmente ridotta se prevede un impegno inferiore. Per l'attivita' svolta dall'1.2.1996 in poi il sussidio spetta invece in misura fissa - non superiore a lire 800.000 mensili - non essendo piu' commisurato alle ore dell'attivita' stessa effettivamente prestata nell'ambito del progetto. Per la concessione del sussidio dovra' essere avanzata all'INPS apposita domanda - come da modello allegato alla presente circolare - tramite la Sezione circoscrizionale per l'impiego che ha provveduto all'assegnazione dell'interessato al singolo progetto. Le domande pervenute alle S.C.I. saranno periodicamente trasmesse - con apposito elenco - alle Sedi INPS territorialmente competenti, che provvederanno alla liquidazione del sussidio mediante la procedura automatizzata che viene messa a disposizione dalla Direzione Centrale per la Tecnologia Informatica. Ai lavoratori sopraindicati spettano, per i periodi di concessione del sussidio, l'eventuale assegno per il nucleo familiare - con le limitazioni riportate nella circolare n. 13/1996 relativamente ai periodi antecedenti la data dell'1.2.1996 - e la contribuzione figurativa ai soli fini dell'acquisizione del diritto al pensionamento (art. 1, comma 9). 2 - Erogazione del sussidio di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. n. 180/1996 in favore dei lavoratori utilizzati nei progetti approvati dall'1 gennaio 1996. 2.1 - L'art. 1, comma 20, del D.L. n. 180/1996 stabilisce che le risorse del Fondo per l'occupazione di cui al precedente comma 4 non destinate al finanziamento dei progetti gia' approvati nel corso del 1995, vengono ripartite a livello regionale - in relazione alla dimensione quantitativa di tali progetti e al numero dei disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento e di mobilita' nelle aree del Mezzogiorno e in quelle di declino industriale individuate dall'U.E., nonche' nelle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro - per essere destinate al finanziamento dei progetti di lavoro socialmente utile approvati dall'1 gennaio 1996. Secondo quanto stabilito dalla norma in parola, alla determinazione dei criteri e delle priorita' per le assegnazioni dei lavoratori ai progetti stessi provvedono direttamente le Commissioni regionali per l'impiego. I lavoratori che possono essere avviati ai predetti progetti sono quelli determinati, in via generale, per effetto del richiamo - operato dal comma 2 del medesimo articolo 1 - delle disposizioni dell'art. 14, comma 1, del citato D.L. n. 299/1994 e cioe' i lavoratori che fruiscono di trattamento CIGS e quelli di cui all'art. 25, comma 5, della legge n. 223/1991 (v. primo capoverso del punto 1 della presente circolare). Se sprovvisti di trattamento previdenziale, a tali ultimi lavoratori spetta, per non piu' di dodici mesi di impegno nell'ambito dello stesso progetto, unicamente il sussidio di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.L. n. 180/1996, che dall'1.2.1996 e' fissato nella misura di lire 800.000 mensili. Nel caso in cui l'inizio o la fine dell'impegno del singolo lavoratore nel progetto avvenga nel corso del mese tale importo verra' proporzionalmente ridotto. I progetti approvati dall'1.1.1996 possono anche essere finanziati, parzialmente o totalmente, con le risorse eventualmente messe a disposizione da parte delle Regioni o di altri Enti pubblici ed ai lavoratori che vi sono assegnati spetta ugualmente il sussidio di cui al comma 3. Le Sedi dovranno tenere in apposita evidenza i nominativi dei lavoratori ai quali viene erogato il sussidio per effetto dell'utilizzazione in progetti finanziati con tali risorse. Le modalita' per la liquidazione del sussidio in favore dei lavoratori impegnati in progetti approvati nel corrente anno sono quelle indicate al precedente punto 1. Anche per tali progetti spettano l'eventuale A.N.F. e la contribuzione figurativa, per i quali vale quanto precisato all'ultimo capoverso del medesimo punto 1. 2.2 - Istruzioni Contabili. Per la rilevazione degli oneri derivanti dall'erogazione del sussidio di disoccupazione di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. n. 180/1996 a favore dei lavoratori impegnati nei progetti di lavori socialmente utili approvati dall'1.1.1996, ai sensi del comma 20 dello stesso art. 1, e' stato istituito il conto GAU 30/57 (v. allegato 2). Resta confermato che detto sussidio da erogare per progetti di lavori socialmente utili approvati nel corso del 1995 continuera' ad essere imputato al conto GAU 30/56 previsto dalla circolare n. 19 del 22.1.1996. 3 - Assenze del lavoratore durante il periodo di utilizzazione in lavori socialmente utili. Il sussidio previsto per i lavori socialmente utili ha natura assistenziale. L'utilizzazione dei lavoratori nei progetti non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro con l'Ente gestore. L'erogazione del sussidio e' strettamente legata alla partecipazione alle attivita' di progetto e, pertanto, nel caso in cui il lavoratore si sottragga volontariamente e senza giustificato motivo a tale obbligo ne consegue il venir meno del diritto all'erogazione stessa. Permane invece il diritto alla sua erogazione, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la circolare n. 1 del 19 gennaio 1996 (v. allegato 3), nel caso in cui il lavoratore non possa partecipare alle attivita' di progetto per motivi indipendenti dalla sua volonta'. Non e' necessaria una specifica comunicazione del soggetto gestore del progetto alle Sedi INPS quando l'assenza del lavoratore venga considerata giustificata; nel caso invece di assenza ritenuta ingiustificata il soggetto stesso valutera' se l'assenza possa essere recuperata, mediante un corrispondente incremento dell'impegno del lavoratore, nel corso dello stesso mese o in quello immediatamente successivo, e, ove non ritenga possibile far effettuare il recupero, provvedera' a segnalarlo all'Ufficio del lavoro che ha provveduto alla sua assegnazione per i conseguenti adempimenti. Il provvedimento con il quale tale Ufficio dichiarera' la definitiva decadenza del lavoratore dal diritto all'utilizzazione nei lavori socialmente utili ed al relativo sussidio verra' comunicato alla Sede INPS territorialmente competente, che interrompera' l'erogazione del sussidio stesso e procedera' al recupero degli importi eventualmente gia' corrisposti per il periodo cui l'assenza si riferisce. I Dirigenti le Sedi avranno cura di sensibilizzare i locali Uffici del lavoro e, in particolar modo, i soggetti gestori dei progetti affinche' comunichino con tempestivita' i nominativi dei lavoratori segnalati agli uffici stessi anche prima dell'assunzione del provvedimento dichiarativo della decadenza, per poter sospendere l'erogazione del sussidio in tempo utile ad evitare la determinazione di indebiti da recuperare. Si precisa altresi' che l'erogazione del sussidio non va sospesa nei casi in cui, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 19, del D.L. n. 180/1996, i lavoratori impegnati nei progetti siano chiamati a partecipare ad attivita' di orientamento organizzate dalle Agenzie o dalle Sezioni circoscrizionali per l'impiego. La predetta disposizione stabilisce infatti che durante i periodi di assenza per lo svolgimento di tali attivita' - che gli Uffici del lavoro devono tempestivamente comunicare ai soggetti gestori dei progetti ed all'INPS - i lavoratori interessati continuano a percepire il sussidio in corso di erogazione (comunque non oltre il termine di dodici mesi dall'inizio dell'attivita' nel progetto cui sono assegnati). 3.1 - Assenze per malattia. Nel caso di assenza del lavoratore per malattia, debitamente certificata al soggetto gestore del progetto, non e' dovuto l'eventuale importo integrativo a carico di quest'ultimo ma, secondo quanto precisato dal Ministero di cui sopra, il sussidio erogato dall'INPS non deve essere sospeso. Per tali assenze non e' necessaria una specifica comunicazione del soggetto utilizzatore alle Sedi dell'Istituto ne' deve essere trasmessa la certificazione sanitaria relativa alla malattia, dato che lo svolgimento dei lavori socialmente utili non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro. 3.2 - Assenze per maternita'. Durante i periodi di astensione obbligatoria per maternita' l'erogazione del sussidio deve essere sospesa in quanto - sulla base del disposto dei commi 3 e 9 dell'art. 1 del decreto in oggetto, che prevede l'applicazione, per il sussidio in parola, delle disposizioni in materia di indennita' di mobilita' - alle lavoratrici interessate spetta l'indennita' di maternita'. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha infatti precisato che trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 148/1993, come convertito dalla legge n. 236/1993, per le quali si fa rinvio alle istruzioni contenute nelle circolari nn. 150 e 230 del 1993. Se al termine dell'astensione obbligatoria non sono ancora trascorsi dodici mesi dall'inizio dell'attivita' nel progetto e se l'interessata riprende l'attivita' stessa, l'erogazione del sussidio viene ripristinata fino alla scadenza dei previsti dodici mesi previa acquisizione della attestazione del soggetto gestore del progetto dell'avvenuta ripresa dell'impegno. 3.3 - Assenze per ferie. Anche se l'utilizzazione dei lavoratori nei progetti di lavoro socialmente utile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'impegno lavorativo comporta tuttavia un dispendio di energie psico-fisiche che vanno comunque reintegrate in proporzione alla durata dell'impegno medesimo. A tal fine detti progetti sono articolati in modo da prevedere il non impiego dei lavoratori per i giorni di ferie che spettano in base al periodo di utilizzazione e, secondo quanto precisato dal citato Ministero, per i giorni di non impiego l'erogazione del sussidio non va sospesa. 4 - Dichiarazione di disponibilita' allo svolgimento di lavori socialmente utili. Con riferimento alla circolare n. 270/1995 - con la quale sono state fornite le istruzioni applicative relative alle modifiche apportate dal D.L. n. 416/1995 (reiterato dai DD.LL. nn. 515/1995, 39/1996 e 180/1996) alla disciplina dei sussidi di disoccupazione spettanti ai lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili - si richiama l'attenzione delle SAP su quanto peraltro gia' evidenziato nel punto 1) della circolare n. 191/1995. In particolare, secondo quanto stabilito dall'art. 27, comma 3, del D.L. n. 244/1995, convertito dalla legge n. 341/1995, per ottenere il sussidio di disoccupazione spettante ai sensi dell'art. 1, commi 5, 7 e 8, del D.L. n. 232/1995 (reiterato dai DD.LL. nn. 326, 416 e 515 del 1995, nonche' dai DD.LL. n. 39 e 180 del 1996) i lavoratori interessati che non erano gia impegnati in detti lavori dovevano dichiarare, entro e non oltre la data del 10 luglio 1995, la propria disponibilita ad essere occupati nei lavori medesimi rendendo la dichiarazione di persona o inviandola a mezzo posta alla Sezione circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente. Il modello di domanda per la concessione del sussidio, allegato alla stessa circolare n. 191/1995, contiene lo spazio riservato alla predetta Sezione circoscrizionale per l'attestazione relativa alla dichiarazione di cui sopra. Cio premesso si precisa che l'art. 1, comma 11, del D.L. n. 180/1996, disponendo l'avviamento ai lavori socialmente utili dei "... lavoratori che dichiarino alle Sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza la loro disponibilita con esclusione dei soggetti che abbiano gia dichiarato detta disponibilita in applicazione dell'art. 27, comma 3, del D.L. n. 244/1995", consente in pratica a coloro che non l'abbiano fatto entro la data del 10 luglio 1995 di rendere la dichiarazione in parola anche dopo la stessa data, per poter essere appunto avviati ai progetti beneficiando del sussidio previsto per il periodo di utilizzazione. La disposizione del citato comma 11 non riguarda peraltro il sussidio previsto per il periodo di non utilizzazione nei lavori in argomento e, pertanto, ai lavoratori di cui al precedente comma 5 e all'art. 3 del medesimo decreto che non abbiano reso la suddetta dichiarazione entro il 10 luglio 1995 e che a tale data non erano ancora stati avviati ad un progetto, il predetto sussidio non spetta per il periodo successivo al 31 maggio 1995, come del resto precisato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con circolare n. 115 del 19.9.1995. 5 - Ulteriori chiarimenti in ordine all'utilizzazione dei lavoratori nei progetti di lavoro socialmente utile. Con nota del 19 marzo 1996 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha precisato che mentre le disposizioni concernenti la concessione del sussidio di cui al comma 5 non ne consentono l'erogazione per periodi superiori a dodici mesi, anche in caso di utilizzazione in piu' di un progetto, per quanto riguarda invece il sussidio di cui al comma 3 il limite di dodici mesi si riferisce al singolo progetto. Il predetto Ministero ha altresi' espressamente precisato che i lavoratori che abbiano usufruito del sussidio di cui al comma 5 per dodici mesi possono essere nuovamente utilizzati in lavori socialmente utili - con diritto soltanto al sussidio di cui al comma 3 - sempreche' rientrino nelle categorie di cui al citato art. 25, comma 5, della legge n. 223/1991. Si fa inoltre presente che i lavoratori di cui all'art. 1, comma 11, del D.L. n. 180/1996 (v. punto 4 della gia' citata circolare n. 270/1995) possono essere assegnati con priorita' anche nel corrente anno ai progetti approvati entro il 31.12.1995, con diritto all'erogazione del sussidio di cui al comma 5 - per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi - ovvero di quello di cui al comma 3 - per non piu' di dodici mesi per ogni progetto - a seconda che si tratti, rispettivamente, di progetti approvati prima o dopo la data del 31.7.1995. I lavoratori cancellati dalle liste di mobilita' vi saranno iscritti nuovamente dalla data di inizio del loro impegno nel relativo progetto fino al termine dell'impegno stesso. Con circolare n. 2 del 19 gennaio 1996 il Ministero di cui sopra ha inoltre precisato che, in attesa della ripartizione delle risorse finanziarie a carico del Fondo per l'occupazione per l'anno 1996, le attivita' relative ai progetti avviati nel corso del 1995 non devono essere sospese. Si fa infine presente che per quanto riguarda la possibilita' che i lavoratori avviati entro il 31.12.1995 a progetti di lavoro socialmente utile in qualita' di fruitori di indennita' di mobilita' e che cessano di fruirne nel corrente anno possano proseguire l'attivita' nei progetti stessi e beneficiare del sussidio, e' stato chiesto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di far conoscere il proprio avviso e si fa quindi riserva di successive comunicazioni. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO Allegato 1 DOMANDA DI SUSSIDIO PER PERIODI DI UTILIZZAZIONE IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI (Art. 1, comma 3, D.L. n. 180/1996) Alla S.A.P./C.O. INPS di ................... ..l.. sottoscritt.. .............................. nat.. a .................................... il .................., codice fiscale ......................, abitante a ........... .................... c.a.p. ....... via ..................... ................... n. ..., telefono .............., premesso che non fruisce di alcuna prestazione di disoccupazione, c h i e d e la corresponsione del sussidio di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. n. 180/1996 previsto per i periodi di utilizzazione in lavori socialmente utili. ..l.. sottoscritt.. medesim.., consapevole delle conseguenze civili e penali in cui incorrerebbe in caso di false dichiarazioni, d i c h i a r a ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15: - di avere/non avere (1) fruito del trattamento straordinario di cassa integrazione fino al ................, data in cui e' stat.. licenziat.. dalla ditta ......................... ................, via ....................................; - di avere/non avere (1) fruito dell'indennita' di mobilita' o del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia fino al .....................; - di avere/non avere (1) presentato domanda per la concessione dell'indennita' ordinaria di disoccupazione, dell'indennita' di mobilita' o del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia; - di essere/non essere (1) titolare di pensione diretta e di avere/non avere (1) presentato domanda di pensione diretta; - di avere/non avere (1) gia' fruito del sussidio previsto per i lavori socialmente utili dal ......... al .........., dal .......... al .......... e dal ......... al ..........; - di avere regolarmente partecipato alle attivita' di progetto cui attualmente e' assegnato. ..l.. sottoscritt.. si impegna inoltre a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessere intervenire in merito a quanto sopra dichiarato e, in particolare, l'eventuale interruzione dell'attivita' di lavoro socialmente utile. .................. .................................. (data) (firma) ________ (1) cancellare l'ipotesi che non ricorre. _____________________________________________________________ SPAZIO RISERVATO ALL'ENTE GESTORE DEL PROGETTO .................................................. (denominazione Ente) Si attesta che ..l.. sig..............................., nat.. a ............................., il .................., partecipa regolarmente, dal ................., al progetto di lavoro socialmente utile approvato il .................., che terminera' il ................. e che prevede un impegno di n. ... ore mensili. ............................ ............................. (timbro a datario dell'Ente) (firma del funzionario) _____________________________________________________________ SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO DEL LAVORO Si attesta, ai fini della concessione del sussidio di disoccupazione spettante per i periodi di utilizzazione in lavori socialmente utili, che ..l.. sig...................... ......................, nat.. a ............................. il ....................., essendo: (1) - iscritt.. nella lista di mobilita' di ....................; - iscritt.. nella prima classe delle liste di collocamento con effetto dal ........................; - compres.. in una delle categorie di lavoratori di cui all'art. 25, comma 5, lett. c), della legge n. 223/1991, in data ................ e' stat.. assegnat.. al progetto di lavoro socialmente utile approvato il ....................... non finanziato/parzialmente o totalmente finanziato (1) con risorse della Regione .............. o dell'Ente ............ ................. e gestito da .............................. ............................... ........................... (timbro a datario dell'Ufficio) (firma del funzionario) ________ (1) Cancellare l'ipotesi che non ricorre. Allegato 2 VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI Tipo variazione : I Codice conto : GAU 30/57 Denominazione completa : Sussidio di disoccupazione di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. n. 180/1996 a favore dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili approvati dall'1.1.1996 - Art. 1, comma 20, D.L. n. 180/1996. Denominazione abbreviata: SUSS.DS ART.1 C.3 D.L.180/96-ART.1 C.20 D.L.180/96 Allegato 3 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Direzione Generale per l'Impiego Div. II CIRCOLARE N. 1/96 OGGETTO: Trattamento economico e normativo dei disoccupati utilizzati nei progetti di LSU e fruenti dei sussidi di cui all'art. 1, commi 3 e 5, decreto-legge 4.12.1995, n. 515. Si fa riferimento ai numerosi quesiti formulati da piu' parti in ordine alla materia indicata in oggetto, per fornire i relativi chiarimenti. MOBILITA' NEI E TRA I PROGETTI Si rappresenta, innanzitutto, che i disoccupati assegnati possono essere utilizzati per altri compiti nell'ambito dello stesso progetto ed anche in un diverso progetto sempreche' si tratti di mansioni professionalmente equivalenti e che il passaggio ad altro progetto non comporti una riduzione della durata dell'utilizzazione o una riduzione del numero dei lavoratori impegnati nei due o piu' progetti complessivamente intesi. SUSSIDIO Come e' noto, l'impiego dei lavoratori nello svolgimento di progetti di LSU non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. Inoltre, va rammentato che, diversamente dai normali trattamenti previdenziali, il sussidio in oggetto ha una natura particolare, strettamente legata all'occupazione dei disoccupati nei lavori socialmente utili. In via generale, si precisa che la previsione di un sussidio durante lo svolgimento dei progetti di LSU, ha la evidente finalita' di garantire il necessario sostegno del reddito di persone disoccupate e prive di qualsiasi trattamento previdenziale. La predetta natura assistenziale porta a escludere che il sussidio venga meno, dopo l'assegnazione di un lavoratore al progetto, nel momento in cui il disoccupato, per motivi indipendenti dalla sua volonta', non possa partecipare allo svolgimento dei lavori socialmente utili, pur senza che sia cessato il suo stato di disoccupazione e senza che egli abbia acquisito il diritto ad altri tipi di sostegno economico. Solo ai predetti fini, quindi, poiche' il sussidio non e' un trattamento previdenziale, la legge ne ha equiparato la disciplina al regime della indennita' di mobilita'. Rimane peraltro confermato che, per quanto attiene a eventuali trattamenti integrativi del sussidio, venendo meno la finalita' assistenziale che la legge ha fissato ad una determinata soglia, la corresponsione - del resto e non a caso eventuale - deve essere condizionata alle giornate di effettiva presenza. La particolare previsione di legge, comunque, che lega il sussidio alla partecipazione al progetto di LSU, porta alla impossibilita' di ammettere l'erogazione del medesimo in quei casi in cui la mancata partecipazione al progetto dipenda dalla volonta' del disoccupato. In altri temini non sono estensibili gli istituti previsti nella disciplina del rapporto di lavoro subordinato, del tipo dei permessi non retribuiti. Pertanto, in caso di assensa ingiustificata, l'Ente utilizzatore dovra' valutare se e' possibile recuperare detta assenza, nell'ambito del mese corrente o di quello immediatamente successivo, mediante un corrispondente incremento dell'impegno del disoccupato. Nel caso il recupero non fosse possibile, l'Ente procedera' a richiedere all'Ufficio del Lavoro la sostituzione del disoccupato. Nei predetti casi l'Ufficio del lavoro competente procedera' al provvedimento di definitiva decadenza dal progetto e alla relativa comunicazione alla sede INPS territorialmente competente per la decadenza dal sussidio. MATERNITA' Nei periodi di astensione obbligatoria per maternita', come alle lavoratrici titolari di indennita' di mobilita', anche a quelle titolari dei sussidi andra' riconosciuto il trattamento previsto dall'art. 17 L. 1204/71 (v. art. 6 co. 3 L. 236/93 e art. 1, commi 3 e 9, D.L. n. 416/95 che estende ai titolari dei sussidi la normativa in materia di mobilita' e indennita' di mobilita'). FERIE Con riferimento all'eventuale periodo di ferie - considerato nelle modalita' di svolgimento del progetto e non riconosciuto come diritto in assenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato - si ritiene ammissibile l'erogazione del sussidio poiche' nella fattispecie in esame sussiste un dispendio di energie psico-fisiche che, comunque, vanno reintegrate proporzionalmente alla durata dell'impegno (v. anche Circ. n. 66/95). MALATTIA In caso di malattia e negli altri casi di astensione dalle attivita' del progetto per motivi indipendenti dalla volonta' del disoccupato, come e' il caso di malattia debitamente certificata, si ritiene che al soggetto impegnato in lavori socialmente utili, possa erogarsi il sussidio e, quindi, in tali casi l'Ente utilizzatore potra' astenersi dall'inviare ai servizi competenti (sezioni circoscrizionali per l'impiego, sedi INPS) le relative comunicazioni riguardanti l'astensione dalle attivita' di LSU. IL DIRETTORE GENERALE F.to CACOPARDI