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Versione Testuale
900403
STRUTTURA PRESTAZIONI
ECONOMICHE DI MALATTIA E
MATERNITA' E CONTROLLI
MEDICO-LEGALI
Circolare n. 83
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
    e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Prestazioni economiche di maternita'.
Provvedimenti dell'Ispettorato del Lavoro.
STRUTTURA PRESTAZIONI
ECONOMICHE DI MALATTIA E
MATERNITA' E CONTROLLI
MEDICO-LEGALI
Roma, 26 aprile 1988           AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                                   e, per conoscenza,
Circolare n. 83                AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                               AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
Allegati 2                     AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO:Legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Prestazioni economiche di maternita'.
        Provvedimenti dell'Ispettorato del Lavoro.
    Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, da tempo interessato
dalla scrivente per un approfondito esame della questione concernente la
legittimita' dei provvedimenti di proroga della astensione anticipata dal
lavoro per maternita' disposti dall'Ispettorato del Lavoro ai sensi
dell'articolo 5 della legge 1204/1971 (1) in costanza di rapporto di lavoro
successivamente concluso nel corso del periodo di efficacia dell'autorizzazione
concessa dall'Ispettorato medesimo, ha reso noto il parere acquisito al
riguardo in via consultiva da parte del Consiglio di Stato (v. allegati).
    Secondo tale parere, l'interdizione obbligatoria disposta dall'Organo di
Vigilanza in virtu' del gia' richiamato art. 5 e' assimilabile, ai fini del
riconoscimento del diritto alle prestazioni economiche di maternita', a quella
spettante in virtu' del precedente art. 4, nel presupposto che l'esistenza e
l'attualita' del rapporto di lavoro siano influenti ai fini del rilascio
dell'apposito provvedimento a patto che sussistano le condizionoi previste
dall'art. 17, 2 comma della piu' volte citata L. 1204/1971.
    Detta linea interpretativa, come si evince dal contesto del surrichiamato
parere, si fonda sulla costatazione che, secondo quanto statuito dal medesimo
art. 17, l'indennita' su cui si controverte compete "...anche nei casi di
risoluzione del rapporto che, in deroga al divieto di licenziamento (disposto
dall'art. 2), si verifichino durante i periodi di interdizione dal lavoro (con
la sola eccezione del caso di licenziamento per colpa grave della lavoratirce)
e spetta finanche alle lavoratrici che si trovino, all'inizio del periodo di
astensione obbligatoria dal lavoro, sospese, assenti dal lavoro senza
retribuzione ovvero disoccupate, purche' tra l'inizio della sospensione, della
assenza o della disoccupazione e l'inizio del periodo di astensione
obbligatoria non siano decorsi piu' di sessanta giorni".
    Nel prendere atto del nuovo orientamento assunto in materia dal gia'
menzionato Ministero in conformita' al parere del Consiglio di Stato, questa
Direzione Generale ritiene necessario disporre che la copertura assicurativa di
cui all'art. 17, 2 c. debba valere anche nei casi di astensione anticipata
disposta con provvedimento dell'Ispettorato del Lavoro.
    In particolare poiche' le situazioni sottoindicate:
    a) risoluzione del rapporto di lavoro per cessazione dell'attivita'
dell'azienda, o per ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice
e' stata assunta o per la scadenza del termine;
    b) sospensione dal lavoro;
    c) assenza dal lavoro senza retribuzione;
    d) stato di disoccupazione;
    possono collegarsi temporalmente in modo vario con l'astensione anticipata
di cui all'oggetto, si ipotizzano di seguito le diverse fattispecie, indicando
le relative istruzioni.
1 caso
    L'evento di cui alle precedenti lettere a) b) c) e d) si verifica
anteriormente al primo provvedimento di astensione anticipata: il diritto
all'indennita' di maternita' di cui all'art. 15, 1 c. della legge n. 1204/1971
va riconosciuto sempreche' non siano trascorsi piu' di sessanta giorni tra la
data di inizio dell'evento stesso e quello del periodo di interdizione
disposto, ai sensi dell'art. 5 della legge citata.
2 caso
    L'evento di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) si verifica durante
il periodo di efficacia del provvedimento rilasciato dall'Ispettorato del
Lavoro: il diritto all'indennita' gia' riconosciuto in virtu' di tale
provvedimento permane ovviamente fino alla scadenza dell'intero periodo di
astensione anticipata.
3 caso
    L'evento di cui alle precedenti lettere a) b) c) e d) si verifica durante
il periodo di efficacia del provvedimento di astensione anticipata cui fa
seguito, con soluzione di continuita', un provvedimento di proroga della
originaria autorizzaione: il diritto all'indennita' di maternita' per il
periodo successivo va riconosciuto a condizione che tra la fine del primo
periodo di autorizzazione e l'inizio di quello successivo non siano intercorsi
piu' di sessanta giorni.
    In particolare, ai fini del computo, si precisa che la decorrenza si fissa
nel giorno successivo a quello conclusivo del periodo di astensione anticipata
nel corso del quale si e' verificato l'evento di cui alle lettere a) b) c) e
d).
4 caso
    L'evento di cui alle precedenti lettere a) b) c) e d) si verifica
successivamente alla conclusione dei periodo di efficacia del provvedimento di
astensione anticipata e precedentemente ad un provvedimento di proroga
dell'originaria autorizzazione: il diritto all'indennita' di maternita' va
riconosciuto a condizione che tra la data in cui si e' verificato l'evento di
cui alle precedenti lettere a) b) c) e d) e l'inizio del periodo successivo non
siano decorsi piu' di sessanta giorni.
5 caso
    L'evento di cui alle precedenti lettere a) b) c) e d) si verifica durante o
successivamente alla conclusione del periodo di efficacia del provvedimento di
astensione anticipata e precedentemente al periodo di astensione obbligatoria:
la condizione per il riconoscimento del diritto alla indennita' e'
rispettivamente la stessa di cui al terzo ed al quarto caso.
                                  IL DIRETTORE GENERALE
                                       FASSARI
...................
(1) V. "Atti ufficiali" 1972, pag. 73
ALLEGATO 1
                                            Roma,li' 21.2.1987
MINISTERO DEL LAVORO              ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE        PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DEI            SEDE CENTRALE - AREA PRESTAZIONI
RAPPORTI DI LAVORO                ECONOMICHE DI MALATTIA E MATERNITA'
    DIV VI                        REPARTO 40/3
                                  Via Ciro il Grande
                                  00144 R O M A
N. 3283/LN
N. 1                    e p.c.    ALL'ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO
                                  02100  R I E T I
                             Rif:lettera 1 luglio 1986 n.1062/1204
OGGETTO: Legge 30.12.1971 n. 1204 - Prestazioni economiche di maternita'.
         Provvedimenti dell'Ispettorato del Lavoro. Lav.Boldreghini Gianna
         Chiara.
    Si fa riferimento alla lettera sopra indicata, con la quale lo scrivente
aveva comunicato, in via interlocutoria, a codesto Istituto di aver investito
il Consiglio di Stato in merito alla questione relativa alla legittimita' della
proroga dell'interdizione anticipata, ex art. 5 legge 1204/71, disposta
perdurando il rapporto di lavoro, successivamente concluso nel corso del
periodo di efficacia dell'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro.
    Il parere del Consiglio di Stato, nel frattempo pervenuto e di cui si
unisce copia, per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza, assimila
l'astensione obbligatoria disposta dall'Ispettorato del Lavoro di cui all'art.
5 della legge 1204 a quella di cui al precedente art. 4, ai fini della
corresponsione dell'indennita' giornaliera, ritenendo pertanto ininfluente
l'esistenza e l'attualita' del rapporto di lavoro per il rilascio del
provvedimento di interdizione da parte dell'Ispettorato, purche' sussistano le
condizioni di cui al 2 c. dell'art. 17 (cioe' che non siano trascorsi piu' di
sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto).
    Risulta, di conseguenza irrilevante stabilire se nel caso in esame il
provvedimento di proroga dell'Ispettorato rivesta un carattere di autonomia,
ovvero se esso debba essere considerato una semplice integrazione al primo
provvedimento emanato, dato che, in ogni caso, la lavoratrice ha diritto
all'indennita'.
    Si prega pertanto codesto Istituto di tenere conto del suddetto parere nel
definire la pratica relativa alla lavoratrice indicata in oggetto.
                                       IL DIRETTORE GENERALE
Allegato 2
                        CONSIGLIO DI STATO
              Adunanza della Sezione seconda 19 novembre 1986
Sezione 2176/86                             LA SEZIONE
OGGETTO: L. 30.12.1971, n. 1204 art. 5 lett. a)  (artt.15 e 17).
QUESITO Concernente tutela delle lavoratrici madri.
    Vista la relazione in data 8 ottobre 1986 del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale (Direzione Generale rapporti di lavoro - Div. X) con la
quale si chiede il parere in merito ad un quesito relativo all'interpretazione
della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.
         Esaminati gli atti ed udito il relatore;
         PREMESSO:
    In ordine al sistema normativo desumibile dagli artt. 5, 15 e 17 L. 30
dicembre 1971 n. 1204, l'Amministrazione riferisce che e' sorta questione in
relazione all'ammissibilita' della proroga dell'interdizione anticipata dal
lavoro ex art. 5, lett. a), disposta in costanza di rapporto di lavoro, quando,
nel periodo di efficacia del primo provvedimento, il rapporto di lavoro si sia
estinto per scadenza del termine o cassazione dell'attivita' dell'impresa.
    L'amministrazione in passato, pur in assenza di un indirizzo formalizzato
al riguardo, aveva ritenuto di non poter dare ingresso ad istanze di proroga
presentate dalle lavoratrici dopo la cessazione del rapporto. Riprendendo in
considerazione le proprie precedenti determinazioni, l'amministrazione sarebbe
ora orientata a ritenere che il requisito della esistenza attuale  del rapporto
di lavoro come condizione necessaria perche' l'Ispettorato dia ingresso
all'istanza di interdizione ex art. 5 lett. a, operi senz'altro quanto si
tratta della prima istanza di interdizione, ma non gia', invece, quando la
lavoratrice, nei cui confronti e' stato gia' disposto un provvedimento di
interdizione, presenti una nuova istanza in questo senso, motivandola con il
perdurare di quelle gravi complicazioni che vennero assunte a base del
precedente provvedimento: in questo caso, infatti, ad avviso
dell'Amministrazione, il provvedimento non avrebbe una propria individualita'
autonoma e distinta rispetto a quella del precedente, ma l'uno e l'altro si
fonderebbero su un unico atto amministrativo la cui efficacia iniziale viene a
cadere in un momento in cui sussisteva il richiamato requisito dell'attualita'
del rapporto.
    Chiede pertanto l'Amministrazione il parere di questo Consiglio.
         CONSIDERATO:
    L'esistenza attuale del rapporto di lavoro non sembra alla Sezione
requisito necessario perche' l'Ispettorato dia ingresso all'istanza di
interdizione ex art. 5 lett. a) della L. 30 dicembre 1971 n. 1204.
    Tanto sembra possa desumersi dalla situazione normativa che e' la seguente:
mentre, ai sensi dell'art. 4 della legge citata, e' vitato adibire al lavoro le
donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto; b) ove il
parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data
presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto, e
che tale astensione obbligatoria dal lavoro e' anticipata a tre mesi dalla data
presunta del parto, quando le lavoratrici sono occupate in lavori che con
decreto del Ministro del Lavoro sono dichiarati gravosi o pregiudizievoli per
le donne in stato di avanzata gravidanza, l'art. 5 prevede la possibilita' per
l'Ispettorato del Lavoro di disporre, sulla base di accertamento medico,
l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, anche per
uno o piu' periodi antecedenti a quelli sopra indicati: a) nel caso di gravi
complicazioni della gestazione...... b) quando le condizioni di lavoro o
ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute...... c) quando la
lavoratrice non possa essere spostata a lavori non pericolosi, faticosi od
insalubri.
    Tutti i periodi di astensione obbligatoria ai sensi degli articoli ora
citati senza distinzione tra gli uni e gli altri devono essere computati
nell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla
tredicesima mensilita' o alla gratifica natalizia ed alle ferie (art.6) ed
assicurano alle lavoratrici il diritto ad una indennita' giornaliera pari
all'80% della retribuzione (art.15).
    Tale indennita' e' corrisposta, secondo quanto statuisce il successivo art.
17, anche nei casi di risoluzione del rapporto che, in deroga al divieto di
licenziamento(disposto dall'art. 2), si verifichino durante i periodi di
interdizione dal lavoro (con la sola eccezione del caso di licenziamento per
colpa grave della lavoratrice) e spetta finanche alle lavoratrici che si
trovino, all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro,sospese,
assenti dal lavoro senza retribuzione ovvero disoccupate, purche' tra l'inizio
della sospensione, della assenza o della disoccupazione e l'inizio del periodo
di astensione obbligatoria non siano decorsi piu' di sessanta giorni.
    Dalle disposizioni ora citate dall'art. 17  si desume pertanto che il
diritto all'indennita' giornaliera per tutti i periodi di astensione
obbligatoria dal lavoro previsto dagli art.4 e 5 spetta, nei casi indicati
dalla legge, anche in assenza della costanza ed attualita' del rapporto di
lavoro, se e' vero che puo' spettare nel caso di risoluzione del rapporto
(sopravvenuta) o di disoccupazione (iniziata addirittura anteriormente
all'inizio del periodo di astensione).
    Ritiene, percio', la Sezione che l'Ispettorato del lavoro al quale sia
stata presentata istanza di interdizione dal lavoro, ai sensi dell'art. 5,
finalizzata all'ottenimento della indennita' giornaliera di cui agli artt. 15 e
17 della legge, possa e debba avviare la relativa procedura, a prescindere
dall'esistenza e dall'attualita' del rapporto di lavoro, purche' ricorrano i
presupposti per la corresponsione dell'indennita' medesima.
                                       P.Q.M.
                   Esprime il parere nei sensi di cui in motivazione.
                                      Per estratto dal verbale
                                    IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE
Visto
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE