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Circolare numero 88 del 20-06-2011


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Roma, 20/06/2011
Circolare n. 88
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.3
OGGETTO:

Fondo di solidarietà di sostegno al reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito” - Incentivo alla ricollocazione dei lavoratori licenziati. Art. 11-bis del D.M. 158/2000 (sezione emergenziale).

SOMMARIO:

 

Ai datori di lavoro, che rientrano nell’ambito di applicazione del “Fondo di solidarietà di sostegno al reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito”, i quali assumano a tempo indeterminato lavoratori destinatari dell’assegno di sostegno al reddito previsto dall’art. 11 bis del Regolamento del Fondo, spetta un incentivo mensile equivalente alla residua indennità e contribuzione correlata che sarebbero spettate in favore del lavoratore. Si illustrano le condizioni per il riconoscimento del beneficio, il procedimento di definizione delle istanze e le modalità di fruizione del beneficio stesso.

 

 

 

Premessa

 

Con il Decreto ministeriale del 26 aprile 2010 n. 51635 è stato modificato il regolamento del “Fondo di solidarietà di sostegno al reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito”, istituito con Decreto 28 aprile 2000 n. 158 (cfr. circolare n. 193 del 20 novembre 2000).

Attualmente le modifiche hanno carattere temporaneo e sono destinate a valere fino al 31 dicembre 2011, come previsto dal DPCM del 25 marzo 2011 (emanato ai sensi dell’art. 1 del decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica  n. 74 del 31-3-2011).

 

La modifica più rilevante è costituita dall’inserimento dell’art. 11 bis, che ha introdotto una serie di misure di politica passiva e attiva in favore dei lavoratori, nell’ambito del settore economico di pertinenza del Fondo; tali misure compongono gli interventi della cosiddetta “sezione emergenziale” del Fondo di solidarietà.

 

Il citato articolo 11-bis prevede, tra le misure di carattere emergenziale, l’erogazione ai lavoratori in esubero - non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie, di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), del regolamento del Fondo -, di un assegno per il sostegno del reddito della durata massima di 24 mesi, “ad integrazione del trattamento di disoccupazione di legge”. Si rimanda al messaggio n. 20321 del 3 agosto 2010 (non disponibile su internet) per la disciplina di tale prestazione.

 

Il comma 5 dell’art. 11 stabilisce che gli oneri di finanziamento dell’assegno emergenziale e dell’accredito  contributivo figurativo correlato gravino per metà sulle risorse già disponibili del Fondo e per l’altra metà sul datore di lavoro che effettua il licenziamento; gli obblighi di finanziamento a carico del datore di lavoro sono assolti mediante versamento di contribuzione speciale al Fondo, con le modalità già illustrate con il messaggio n. 20321/2010 (il versamento viene effettuato sulla contabilità speciale accesa alla Sede presso la tesoreria provinciale dello Stato con le seguenti distinte causali: «contributo a copertura assegno emergenziale, art. 6 D.I. n.51635/2010 » e «contribuzione correlata all’assegno emergenziale, art. 6 D.I. n.51635/2010»).

 

Per quanto riguarda l’importo dell’assegno, esso viene  riconosciuto fino al raggiungimento delle seguenti misure:

 

a) 80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.220 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a € 38.000;

b) 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue da €38.001 a€ 50.000;

c) 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 3.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue oltre € 50.000.

Pertanto, al raggiungimento di tali misure concorreranno fino a 8 o 12 mesi, a seconda dell’età del lavoratore, l’indennità di disoccupazione ordinaria erogata secondo le regole generali dell’INPS e l’assegno emergenziale a carico del Fondo e dell’azienda come previsto al comma 5 già citato; dal 9° o dal 13° e fino al 24° mese, fermo restando lo stato di disoccupazione, al lavoratore verrà erogato il solo assegno emergenziale.

 

Durante il periodo di percezione dell’indennità di disoccupazione ordinaria e dell’assegno emergenziale (8 o 12 mesi, secondo dell’età del lavoratore), a favore del lavoratore verrà operato l’accredito figurativo della contribuzione, secondo le regole generali vigenti in materia di disoccupazione ordinaria, senza oneri per il fondo né per il datore di lavoro che ha operato il licenziamento.

Invece, per il periodo successivo all’erogazione dell’indennità di disoccupazione – in cui il lavoratore percepisce il solo assegno emergenziale (dal 9° o dal 13° mese e fino al 24° mese) – gli oneri per la copertura figurativa correlata sono a carico del fondo, con parziale finanziamento a carico del datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento.

L’importo mensile della contribuzione correlata è calcolato nella misura del 33% dell’ultima retribuzione tabellare percepita dal lavoratore in costanza di rapporto di lavoro. Tale valore, moltiplicato per il numero dei mesi per i quali è dovuto esclusivamente l’assegno emergenziale, fornisce l’importo complessivo della contribuzione correlata.

 

 

L’incentivo all’assunzione dei lavoratori titolari dell’assegno emergenziale

 

Il regolamento del Fondo di solidarietà, in conseguenza delle modifiche introdotte dal DM 51635/2010 citato, prevede un particolare incentivo alla ricollocazione dei lavoratori licenziati titolari di assegno emergenziale.

In particolare, il comma 8 dell’art. 11 bis dispone testualmente: «qualora un'azienda destinataria dei contratti collettivi nazionali del credito assuma a tempo indeterminato un lavoratore nel periodo in cui lo stesso fruisce delle prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il trattamento residuo di cui ai commi 3 e 4 andrà a favore dell'azienda stessa fino al termine dei 24 mesi di cui alla lettera a)».

 

 

  1. Datori di lavoro ammessi all’incentivo

 

L’incentivo previsto dalla sopracitata disposizione spetta ai datori di lavoro, che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento istitutivo del Fondo di solidarietà del credito ordinario, di cui al DM 158/2000, i quali assumano a tempo indeterminato (pieno o parziale) lavoratori beneficiari delle prestazioni di cui al comma 1, lettera a) dell’art. 11bis.

 

In conformità ai principi generali applicabili agli incentivi all’occupazione:

 

  1. l’incentivo non spetta se l’assunzione è effettuata in ottemperanza di un preesistente obbligo legale o contrattuale;
  2. l’incentivo non spetta se tra il datore di lavoro che assume e l’impresa da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo; in tali casi il beneficio spetta comunque se l’assunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento;
  3. l’incentivo non spetta se il datore di lavoro che assume abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell’orario per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale; l’incentivo, comunque, spetta se l'assunzione avvenga al fine di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale, ovvero sia effettuata presso una diversa unità produttiva;
  4. l’incentivo non spetta se l’assunzione è effettuata in violazione del diritto di precedenza spettante ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, precedentemente licenziati per giustificato motivo oggettivo o riduzione del personale.

 

La fruizione dell’incentivo in argomento è soggetta alle condizioni di regolarità previste dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal decreto del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 24 ottobre 2007 ovvero che il datore di lavoro:

-      sia in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi;

-      osservi le norme poste a tutela della sicurezza dei lavoratori;

-      applichi gli accordi e i contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

2.    Lavoratori per la cui assunzione compete l’incentivo

 

Ai fini della spettanza dell’incentivo al nuovo datore di lavoro è necessario che l’assunzione intervenga nel periodo in cui il lavoratore fruisce delle prestazioni di cui al comma 1, lettera a) dell’art. 11 bis; è sufficiente che abbia avuto inizio il periodo di decorrenza della prestazione emergenziale, anche se non ancora liquidata).

In relazione alla vigenza temporanea della “sezione emergenziale” del regolamento del Fondo (fino al 31.12.2011), si evidenzia che l’assunzione deve avvenire entro il 31/12/2011.

 

3.     Misura e durata dell’incentivo

 

Quando ricorrono le condizioni sopra descritte, spetta al datore di lavoro che assume, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un incentivo mensile, pari alla somma dell’importo dell’assegno emergenziale  riconosciuto al lavoratore e dell’importo della contribuzione eventualmente correlata all’assegno.

L’incentivo spetta – in costanza di rapporto di lavoro - per un periodo pari alla durata residua dell’assegno che sarebbe spettato al lavoratore.

L’incentivo è cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente; in particolare si evidenzia che l’incentivo è cumulabile con i benefici contributivi previsti dall’art. 25, co. 9, della legge 223/1991, se il lavoratore è iscritto nelle liste di mobilità e ricorrono tutti i presupposti di legge per godere del beneficio.

L’incentivo è altresì cumulabile – se ne ricorrono tutti i presupposti di legge ed entro determinati limiti – con il beneficio previsto dall’art. 2, co. 151, della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (vedi la circolare n. 22 del 31 gennaio 2011).

 

L’importo mensile dell’incentivo spettante al datore può essere fruito soltanto per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione, e, eventualmente cumulato con i benefici di cui al comma 151 sopra citato, non può comunque essere superiore alla retribuzione effettivamente maturata dal lavoratore nel singolo mese. Nel caso in cui l’importo dei benefici sia superiore al suddetto limite il datore di lavoro dovrà operare  la riduzione del beneficio in oggetto.

L’incentivo a carico del Fondo di solidarietà, non fruito per effetto del limite retributivo mensile, verrà recuperato nei mesi successivi al termine del periodo originariamente previsto, sempre in costanza di rapporto di lavoro e sempre per importi mensili non superiori alla retribuzione spettante per il singolo mese al lavoratore (se, per esempio, al termine del periodo originariamente previsto, residuano 3.000 euro e al lavoratore spetta – per i mesi successivi – una retribuzione di 1.300 euro, l’incentivo verrà fruito in tre quote mensili rispettivamente pari ad Euro 1.300, 1.300 e 400).

 

L’incentivo spetta a condizione che l’azienda di provenienza del lavoratore abbia versato il contributo speciale di finanziamento dell’assegno, previsto dal dall’art. 11 bis, commi 5 e 7, del DM 158/2000; l’incentivo è fruito attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, avvalendosi del flusso Uniemens.

 

 

4.    Richiesta dell’incentivo

 

Il datore di lavoro che intenda avvalersi dell’incentivo inoltrerà alla Sede  dell’Inps, presso cui assolve gli obblighi contributivi, una dichiarazione di responsabilità, utilizzando il modello allegato alla presente circolare (all. n. 1) e disponibile, in formato editabile, nella sezione “modulistica” del sito internet dell’Istituto; nel caso in cui, prima della pubblicazione della presente circolare, il datore di lavoro abbia già inoltrato la richiesta dell’incentivo, dovrà comunque rinnovarla utilizzando il suddetto modello.

 

 

5.     Autorizzazione alla fruizione dell’incentivo ed eventuale richiesta di prolungamento.

 

Ricevuta la dichiarazione, la Sede competente a gestire la posizione contributiva dell’azienda:

-      verificherà la sussistenza delle condizioni attestate dal datore di lavoro per la fruizione del beneficio, attingendo alle informazioni disponibili;

-      verificherà che il lavoratore sia titolare del cosiddetto “assegno emergenziale”, previsto dall’art. 11 bis, comma 1, lettera a), del  Regolamento del Fondo di solidarietà, di cui al DM 158/2000; a tale scopo si coordinerà – se necessario - con gli uffici - della propria o di diversa sede – competenti a  liquidare l’assegno al lavoratore;

-      individuerà l’importo massimo dell’incentivo spettante per mese e la sua durata;

-      verificherà - coordinandosi con  gli uffici competenti a liquidare l’assegno al lavoratore - che l’azienda di provenienza del lavoratore abbia versato il contributo speciale di finanziamento dell’assegno emergenziale, previsto dall’art. 11 bis, commi 5 e 7, del DM 158/2000;

-      comunicherà al datore di lavoro che è stato ammesso / non ammesso alla fruizione dell’incentivo; la comunicazione di ammissione indicherà gli importi massimi fruibili; la comunicazione di non ammissione ne indicherà i corrispondenti motivi. La comunicazione di ammissione al beneficio verrà redatta in conformità del modello allegato al presente messaggio (allegato n. 2) e disponibile, in formato editabile, nel sezione modulistica del sito intranet dell’Istituto.

 

Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro aventi titolo all’incentivo di cui all’art. 11 bis del DM 158/2000, dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “ 1Y ”, che assume il significato di “azienda ammessa al beneficio di cui al comma 8 dell’art. 11 bis del Decreto 28 aprile 2000 n. 158”.

 

Il codice autorizzazione dovrà essere mantenuto per tutto il periodo di spettanza del beneficio.

 

Qualora l’azienda di provenienza del lavoratore si sia avvalsa della facoltà di versare ratealmente il contributo speciale di finanziamento dell’assegno emergenziale, previsto dall’art. 11 bis, commi 5 e 7, del DM 158/2000, la Sede opererà nel modo seguente:

-      il codice autorizzazione dovrà essere inizialmente attribuito fino alla scadenza del periodo per cui è stata versata la rata del contributo speciale;

-      all’imminenza dello scadere del periodo suddetto, la Sede si coordinerà con gli uffici competenti a liquidare l’assegno al lavoratore, per conoscere se è stata versata la rata successiva;

-      in caso positivo la Sede prolungherà la scadenza del codice autorizzazione fino allo spirare del periodo cui si riferisce tale rata e ne darà comunicazione al datore di lavoro, che potrà continuare a fruire del beneficio per un ulteriore periodo;

-      in caso negativo la Sede non prolungherà la scadenza del codice autorizzazione e comunicherà al datore di lavoro che il beneficio è sospeso perché l’azienda di provenienza non ha versato il contributo speciale previsto dall’art. 11 bis del DM 158/2010.

 

Qualora – in conseguenza del limite retributivo mensile – l’incentivo non sia stato interamente fruito alla scadenza del periodo massimo originariamente indicato nel piano di fruizione, il datore di lavoro chiederà alla Sede di prolungare la scadenza del Codice autorizzazione; la proroga verrà disposta per un periodo massimo di sei mesi e – se necessario – verrà rinnovata fino all’esaurimento del beneficio.

 

Qualora al momento dell’ammissione al beneficio ne sia già decorso l’intero  periodo di spettanza, il predetto codice di autorizzazione sarà attribuito per il periodo di tempo strettamente necessario all'azienda per operare il conguaglio.

 

Il possesso dei requisiti di regolarità contributiva – necessario per la fruizione dell’incentivo - sarà accertato dalla procedura di controllo delle denunce retributive e contributive con le modalità previste per la fruizione della generalità dei benefici contributivi (cosiddetto DURC interno).

 

La Sede effettuerà gli adempimenti descritti avvalendosi di un’apposita applicazione che verrà messa a disposizione presso il sito intranet dell’Istituto.

 

Verranno successivamente fornite anche le indicazioni per effettuare i controlli circa il rispetto del limite mensile di fruizione dell’incentivo e la corrispondenza tra gli importi denunciati sull’Uniemens e gli importi autorizzati.

 

 

6.     Modalità di composizione del flusso Uniemens

 

Ai fini dell’esposizione dell’incentivo in parola nel flusso mensile UniEmens, i datori di lavoro, nell’elemento <Incentivo> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, valorizzeranno i seguenti elementi:

<TipoIncentivo>

Elemento obbligatorio

Dovrà essere inserito il valore:

CREM

incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori beneficiari dell'assegno emergenziale di sostegno al reddito del Fondo di solidarietà del credito (art. 11 bis, co. 1, lett. a), del DM  28 aprile 2000, n. 158)

 

<CodEnteFinanziatore>

 

Dovrà essere inserito sempre il codice H00 (leggasi: H - zero – zero), poiché l’onere del beneficio non è destinato a gravare sulle Regioni.

 

<ImportoCorrenteIncentivo>

Dovrà essere indicato l’importo del beneficio spettante per il mese corrente.

<ImportoArretrIncentivo>

Dovrà essere indicato l’importo del beneficio spettante per i periodi pregressi.

I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno riportati, nel DM10 “VIRTUALE” ricostruito dall’Istituto, con i seguenti nuovi codici:

-nel quadro “BC” con il codice statistico “ CREM” in corrispondenza del quale è indicato il numero dei lavoratori;

-nel quadro “D” con i codici che seguono:

Periodi correnti

L426

 

Periodi arretrati

L427

 

7.     Istruzioni contabili

 

Ai fini della rilevazione contabile dell’incentivo a favore delle aziende che assumono a tempo indeterminato i lavoratori beneficiari dell’assegno emergenziale di sostegno al reddito, erogato dal Fondo di solidarietà per il personale del credito, evidenziato dai datori di lavoro nel flusso UniEmens e riportato nel quadro “D” del modello DM 10 virtuale, con i codici “L426” (periodi correnti) e “L427” (periodi arretrati), in base alle istruzioni fornite nel paragrafo precedente, è stato istituito il conto FBR 32100 (cfr. allegato n.3).

 

  Il Direttore Generale  
  Nori