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Messaggio numero 10095 del 04-05-2011


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Direzione Centrale Entrate
Roma, 04-05-2011
Messaggio n. 10095
OGGETTO:

Articolo 9, co. 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

Riduzione dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche. Effetti ai fini previdenziali.

   

Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), al fine di realizzare il contenimento della spesa in materia di pubblico impiego, all’art. 9, comma 2°, ha disposto che “….. a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro…..

Inoltre, la suddetta norma specifica che “la riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali”.

Tanto premesso, si fa presente quanto segue.

 

1) Destinatari

 

Destinatari della riduzione del trattamento economico complessivo, nelle misure indicate nella norma in commento, sono i dipendenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, la cui individuazione è demandata all’ISTAT il quale, ai sensi dell’art. 1, co. 2 e 3, della legge n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), ne effettua la ricognizione con proprio provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entro il 31 luglio di ciascun anno.

Tra le Amministrazioni pubbliche individuate dall’ISTAT figurano numerosi enti tenuti ad assicurare, a vario titolo, i propri dipendenti alle gestioni previdenziali ed assistenziali dell’Istituto.

 

2) Effetti previdenziali

 

Come innanzi detto, l’art. 9, co. 2, della legge in oggetto, dispone che la riduzione delle retribuzioni non opera ai fini previdenziali.

Dall’interpretazione letterale della norma si evince che la riduzione retributiva applicata ai trattamenti economici dei lavoratori interessati non determina una corrispondente riduzione della base imponibile ai fini contributivi e previdenziali di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 314/97.

Pertanto, le amministrazioni pubbliche che hanno rapporti assicurativi con l’Istituto (v. prec. p. 1) sono tenute a calcolare e versare i contributi sull’intera retribuzione, senza tener conto della riduzione retributiva operata ex art. 9, co. 2, legge n. 122/2010, con l’osservanza delle consuete modalità di denuncia e versamento della contribuzione.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori