Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Previdenza (Gestione Dipendenti Pubblici)
Premessa
L’articolo 5, commi da 1 a4, della legge 3 agosto 2007, n. 127, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, prevede a partire dall’anno 2007 la corresponsione di una somma aggiuntiva, in presenza di determinate condizioni reddituali, a favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.
Per la gestione pubblica ,la somma aggiuntiva viene attribuita sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, alla data del 30 giugno 2013, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni e che risultino in possesso dei requisiti reddituali previsti. Si ricorda che la somma aggiuntiva è determinata con le modalità indicate nella Tabella A allegata alla legge in funzione dell’anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale.
1. Prestazioni escluse dall’attribuzione del beneficio
L’importo aggiuntivo in argomento non viene erogato, inoltre, sulle pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali, sui trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati e sulle pensioni della ex SPORTASS. L’aumento infine non è stato attribuito sulle pensioni per le quali non era stato corrisposto a seguito di segnalazione da parte delle sedi (messaggio n. 009380 del 23 aprile 2008).
2. Requisiti di età
L’aumento spetta, in misura proporzionale, anche a coloro che compiono il 64° anno di età entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione, con riferimento ai mesi di possesso del requisito anagrafico, compreso il mese di raggiungimento dell’età.
3. Requisiti di contribuzione
Nel caso di pensioni liquidate in regime internazionale deve essere considerata utile solo la contribuzione italiana.
Come indicato nella circolare 119 del 8 ottobre 2007, nel caso di pensionato titolare di sola pensione ai superstiti la contribuzione complessiva utile ai fini dell’applicazione della tabella A viene ridotta in aliquota di reversibilità.
4. Requisiti reddituali
Sono da considerare nel computo i redditi assoggettabili all'IRPEF, nonchè i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, compresi i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti ed organismi internazionali. Sono invece, per espressa previsione normativa, esclusi:
Sono altresì da non considerare i redditi:
La somma aggiuntiva viene erogata in misura tale da non comportare il superamento dei limiti massimi stabiliti.
Il beneficio viene concesso interamente fino ad un limite di reddito uguale a 1,5 volte il trattamento minimo. Oltre tale soglia, l'aumento è corrisposto in misura pari alla differenza tra la somma aggiuntiva e la cifra eccedente il limite stesso (clausola di salvaguardia).
4.1 La gestione pubblica
Per la gestione pubblica vengono sempre utilizzati i redditi diversi da pensione dichiarati dai pensionati in sede di richiesta di attribuzione della somma aggiuntiva. Per i redditi da pensione vengono invece considerati quelli presunti, che il pensionato sta conseguendo nel corso dell’anno 2013. La somma aggiuntiva viene comunque corrisposta in via provvisoria, e il diritto sarà verificato sulla base della dichiarazione dei redditi definitiva. La Direzione Centrale Sistemi Informativi provvederà a comunicare alle Sedi interessate i nominativi dei pensionati nei cui confronti non si è proceduto al pagamento della somma aggiuntiva per carenza dei requisiti prescritti, indicandone i relativi motivi. La sede, pertanto, dovrà provvedere a notificare tempestivamente agli interessati la mancata corresponsione della somma aggiuntiva, esplicitando le relative motivazioni Della circostanza gli interessati verranno informati nella comunicazione personalizzata di attribuzione del beneficio.
5. Pensioni delle gestioni private
5.1 Aggiornamento del data base
o GP1CMPNTIP il valore QA (Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse);
o GP3EDISP importo della somma aggiuntiva corrisposta
- nel segmento GP8 della pensione sulla quale viene corrisposto l’aumento viene memorizzato: o nel campo GP8MD52 il codice 841 - codici diario
5.2 Visualizzazione della somma aggiuntiva nella procedura ARTE
6. Corresponsione del beneficio in favore dei soggetti non individuati a livello centrale Come anticipato in premessa, la somma aggiuntiva è stata attribuita a livello generalizzato sulla mensilità di pensione di luglio 2012 ai soggetti che siano risultati in possesso dei requisiti reddituali previsti. Analogamente l’eventuale istanza di pagamento dei pensionati delle gestioni pubbliche e dello spettacolo dovranno essere presentate alle strutture territoriali competenti.
7. Comunicazione ai pensionati
I pensionati della Gestione pubblica saranno informati del pagamento della somma aggiuntiva con il dettaglio della voce presente nel cedolino del mese di luglio 2013.
8. Punto di consulenza “sportello Amico”
Tenuto conto della difficile situazione socio – economica che sta attraversando il Paese, si richiede, da parte di tutte le Strutture, una particolare attenzione nei confronti dell’utenza destinataria del beneficio di cui al presente messaggio.
A tale proposito, si ricorda che con i messaggi nn. 12196 e 12310 del 2012 sono state fornite disposizioni in merito all’attivazione e gestione dei Punti di consulenza “Sportello Amico” rivolti, come più volte rappresentato, a target specifici di utenza caratterizzata “da particolare fragilità sociale ed economica”.
Si ritiene, pertanto, opportuno che i funzionari si avvalgano del citato Punto di consulenza per gestire tale tipologia di casistica, facendo riferimento, per i casi di particolare urgenza, anche al Punto di consulenza Sportello Amico c.d. “veloce”.
9. Pensioni gestione ex Enpals
Fermo restando il requisito anagrafico ed il requisito reddituale, validi anche per le pensioni della gestione ex Enpals, la somma aggiuntiva varia in funzione dell’anzianità contributiva maturata alla data di decorrenza della pensione, come già indicato nella Tabella A allegata alla legge 127/2007 sopra riportata.
Si precisa che tale Tabella è riferita sia ai lavoratori dipendenti che autonomi in quanto la gestione ex Enpals assicura i lavoratori dello spettacolo in un unico Fondo, a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro, gestito, come previsto dall’articolo 1 del D.P.R. n. 1420/1971, con le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 e con le norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni ed integrazioni.
La contribuzione, diversa da quella obbligatoria ENPALS, è valutata secondo la normativa prevista per la contribuzione versata nell’Assicurazione Generale Obbligatoria del Fondo Lavoratori Dipendenti.
Se il pensionato è titolare sia di pensione diretta sia di pensione di reversibilità, si tiene conto della sola anzianità contributiva riferita alla prestazione previdenziale diretta (ad esempio, pensione di vecchiaia, anzianità, invalidità).
Se il pensionato è titolare solo di pensione di reversibilità, l’anzianità contributiva è calcolata in base alla percentuale riconosciuta dall’ordinamento per la determinazione della prestazione previdenziale ai superstiti.
Nel caso in cui il pensionato è titolare di più trattamenti previdenziali nella gestione ex Enpals il beneficio sarà erogato unicamente sul trattamento previdenziale principale. Per trattamento principale deve intendersi quello con maggiore anzianità contributiva.
Per le pensioni liquidate in regime internazionale è considerata utile solo la contribuzione italiana.
La somma aggiuntiva è corrisposta con il criterio della proporzionalità in tutti i casi in cui la pensione spetti per frazioni di anno intero.
In caso di pensione eliminata dai ruoli di pagamento per decesso del titolare, l’erogazione della somma aggiuntiva spettante a quest’ultimo avviene, per gli aventi diritto, per il medesimo periodo temporale cui avrebbe avuto diritto il titolare della pensione originaria (dante causa) liquidando l’ultimo mese secondo le regole di corresponsione dei ratei.
10. Conguaglio determinato pensioni gestione ex Enpals
L’importo della somma aggiuntiva così determinato è stato inserito nell’Area “crediti e debiti” – maschera PNCTA1 - utilizzando il codice di credito esente denominato CE78.
L'importo del beneficio è visualizzabile al campo 19 della cedola di pagamento relativa al mese di luglio 2013 della pensione sul quale è corrisposto.
11. Comunicazione ai pensionati della gestione ex Enpals
La comunicazione della disposizione di pagamento della somma ggiuntiva è inserita all'interno delle annotazioni del certificato di pensione.
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