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Messaggio numero 12440 del 08-06-2011


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Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 08-06-2011
Messaggio n. 12440
OGGETTO:

congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D. lgs. n. 151/2001 a favore dei giornalisti iscritti all’INPGI.

   

Recependo il nuovo orientamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali1, secondo cui l’indennità economica per i periodi di astensione dal lavoro per congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del D.lgs. 151/2001, stante la sua natura assistenziale, va erogata dall’INPS anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri fondi pensionistici, l’Istituto - con messaggio n. 31250 del 10/12/2010 – ha ripristinato per tutti i datori di lavoro la possibilità di conguaglio degli importi corrisposti a tale titolo.

 

Con specifico riferimento ai giornalisti iscritti all’INPGI, stante la decisione assunta dall’Istituto di Previdenza “Giovanni Amendola” che aveva avocato la competenza sia dell’erogazione dell’indennità per congedo straordinario sia dell’accredito della relativa contribuzione figurativa2 l’INPS non si era assunta alcun onere in merito.

 

Recentemente  l’INPGI, con circolare n. 4 del 7/04/2011, ha comunicato che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha approvato la delibera del citato Istituto n. 19 del 22/02/2011, che prevede la cessazione al 30/04/2011 della propria competenza a concedere le autorizzazioni ad effettuare il conguaglio delle indennità erogate a titolo di congedo straordinario per assistere familiari con handicap grave.

 

Conseguentemente, per i periodi di congedo decorrenti dal 1/05/2011, la predetta autorizzazione deve essere richiesta all’INPS, cui deve essere presentata nuova domanda anche per i periodi di congedo successivi al 30/04/2011, ancorchè già autorizzati dall’INPGI.

 

Al riguardo si precisa in particolare che, secondo quanto indicato nella circolare n.14/2007, l'ammontare massimo dell'indennità economica dovrà essere quantificato prendendo a riferimento l'aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell'ordinamento pensionistico interessato (che nella fattispecie è quello gestito dall'INPGI).

 

Resta fermo che, al fine di tutelare l’unicità della posizione assicurativa, l’accredito della contribuzione figurativa verrà effettuato dall’INPGI, al quale va presentata relativa domanda, corredata dell’autorizzazione al conguaglio dell’indennità per congedo straordinario rilasciata dall’INPS.

 

I giornalisti interessati dovranno indicare, nella domanda di congedo straordinario da presentare alla competente sede territoriale dell’INPS, i periodi pregressi già fruiti a tale titolo da parte dell’INPGI.

 

In proposito si rammenta che nelle circolari INPS n. 64/2001 e 85/2002 è stato precisato che  i periodi di congedo di cui trattasi rientrano nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore ai sensi dell'art.4, comma 2, della legge n.53/2000, di due anni di permesso anche non retribuito per gravi e documentati motivi familiari.

 

Ai fini della determinazione del periodo indennizzabile, si specifica, quindi, che i giornalisti interessati dovranno segnalare, non soltanto i periodi di congedo straordinario ex art.42, comma 5, legge n.151/2001 già fruiti, ma anche i periodi di congedo per gravi e documentati motivi familiari fruiti ai sensi dell'art.4, comma 2, legge 53/2000.

 

 

  1. vedi da ultimo risposta ad interpello n. 17/2011
  2. Cfr. delibera INPGI n.72 del 18.5.2009 – approvata dai Ministeri vigilanti con nota n. 24/IX/0014820 del 30.7.2009

 

 

  Il Direttore Generale  
  Nori