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Messaggio numero 12441 del 08-06-2011


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Direzione Centrale Entrate
Roma, 08-06-2011
Messaggio n. 12441
OGGETTO:

Rapporto di lavoro subordinato e presidente di cooperativa legge 142/2001

   

L’articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, innovando rispetto alla pregressa normativa, dispone, al comma 3, che “Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte”.

 

Il rapporto di lavoro subordinato del socio con la società cooperativa deve essere inoltre instaurato e regolato in conformità a quanto stabilito dagli artt. 3 e 6 della legge n. 142/2001.

 

Con messaggio n. 15031 del 07/06/2007 sono stati forniti chiarimenti ed indicazioni in ordine alla possibilità di instaurazione di un valido rapporto di lavoro subordinato tra una società cooperativa ed il presidente della medesima.

 

Con successivo messaggio n. 18663 del 18/07/2007, rilevata la necessità di svolgere in relazione alla fattispecie ulteriori approfondimenti, gli effetti del suddetto messaggio erano stati sospesi.

Alla luce degli approfondimenti svolti sulla questione in oggetto – sia con riferimento alle funzioni tipiche del presidente di cooperativa, sia alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di compatibilità, in via generale, tra rapporto organico societario e rapporto di lavoro subordinato (amministratore – dipendente), si fa presente quanto segue.

 

1. Funzioni tipiche del presidente di cooperativa

Quanto alle funzioni riferibili al presidente di cooperativa si deve tenere presente che l’art. 2521 c.c., nel testo novellato dal D.Lgs. n. 6/2003 (di riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative), prevede che nell’atto costitutivo della cooperativa sia indicato il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società.

Tale potere di rappresentanza è attribuito, di regola, al presidente.

Qualora l’atto costitutivo non specifichi dettagliatamente i poteri ed i compiti del legale rappresentante, esso non è investito di potere deliberativo che resta in capo al consiglio di amministrazione.

Inoltre, l’art. 2381 cod. civ. (norma relativa al presidente della società per azioni, ma riferibile anche al presidente di cooperativa) dispone che il presidente, salvo diversa previsione dello statuto, convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno e ne coordina i lavori.

Sarà dunque lo statuto, nel rispetto dei limiti di legge, a riservare al presidente ulteriori poteri e compiti.

Infine, al presidente è normalmente affidata la firma sociale e la rappresentanza legale della cooperativa di fronte a terzi ed in giudizio; tali circostanze, peraltro, non lo abilitano di per sé a compiere atti deliberativi e non gli attribuiscono poteri decisionali, che restano in capo all’organo collegiale.

 

2. Compatibilità, in via generale, tra rapporto organico e rapporto di lavoro subordinato.

Quanto all’ulteriore aspetto, relativo alla compatibilità, in via generale, tra rapporto organico e rapporto di lavoro subordinato riferibili ad uno stesso soggetto (amministratore – dipendente), occorre fare riferimento al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, reso con riferimento agli amministratori di società di capitali, ma  mutuabile anche nell’ambito delle società cooperative.

 

Tale giurisprudenza ha in primo luogo sancito un principio di assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società e la carica di amministratore unico della medesima. Analoga esclusione ricorre nel caso in cui il socio partecipi (direttamente o indirettamente) al capitale sociale in una misura capace di assicurargli, da sola, la maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni assembleari, tanto da risultare sovrano della società stessa, rispetto alla quale, pertanto, non può assumere contemporaneamente anche la diversa figura di lavoratore subordinato.

 

Con specifico riferimento alla figura del presidente di società, la Cortedi Cassazione, in sentenza n. 1793/1996, ha affermato che “resta comunque escluso che, alla riconoscibilità di un rapporto di lavoro subordinato, sia di ostacolo la mera qualità di rappresentante legale della società, come presidente di essa”. Ciò in quanto, “né il contratto di società, né l’esistenza del rapporto organico che lega l’amministratore alla società, valgono ad escludere la configurabilità di un rapporto obbligatorio tra amministratori e società, avente ad oggetto, da un lato la prestazione di lavoro e, dall’altro lato, la corresponsione di un compenso sinallagmaticamente collegato alla prestazione stessa. Ciò perché, in particolare, il rapporto organico concerne soltanto i terzi, verso i quali gli atti giuridici compiuti dall’organo vengono direttamente imputati alla società……….; con la conseguenza che, sempre verso i terzi, assume rilevanza solo la persona giuridica rappresentata, non anche la persona fisica. Ma nulla esclude che nei rapporti interni sussistano rapporti obbligatori tra le due persone”.

 

In altri termini, la carica di presidente, in sé considerata, non è incompatibile  con lo status di lavoratore subordinato in quanto anche il presidente di società, al pari di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione, può essere soggetto alle direttive, alle decisioni ed al controllo dell’organo collegiale. Tale affermazione non è neppure contraddetta dall’eventuale conferimento del potere di rappresentanza al presidente, atteso che tale delega non estende automaticamente allo stesso i diversi poteri deliberativi.

 

Nello specifico la Suprema Corte ha più volte ribadito che, per la ravvisabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra un membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali e la società stessa, deve accertarsi lo svolgimento in concreto di attività estranee alle funzioni inerenti il rapporto organico; tali attività, inoltre, debbono essere rese in posizione di subordinazione.

E’ necessario, quindi, che sia fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione, cioè dell’assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la qualità di amministratore, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società nel suo complesso.

 

3. Compatibilità tra ruolo di presidente di cooperativa e rapporto di lavoro subordinato.

Si ritiene che i principi sopra esposti possano essere mutuati nell’ambito della società cooperativa ed in relazione al presidente della società stessa.

 

Ne consegue che anche nei confronti del presidente di cooperativa può essere ammessa la compatibilità della carica ricoperta con il lavoro subordinato, ogni qual volta ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • il potere deliberativo (come regolato dall’atto costitutivo e dallo statuto), diretto a formare la volontà dell’ente, sia affidato ad un organo diverso (consiglio di amministrazione o amministratore unico);
  • il presidente svolga, in concreto e nella veste di lavoratore dipendente, ai sensi dell’art. 1, comma 3, Legge 142/2001, mansioni estranee al rapporto organico con la cooperativa, contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale.

 

Risulta essenziale, pertanto, espletare un’indagine caso per caso, volta ad accertare la sussistenza delle suddette circostanze.

 

Il presente messaggio sostituisce il precedente messaggio n. 15031 del 07.06.2007.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori