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Messaggio numero 12442 del 08-06-2011


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Direzione Centrale Entrate
Roma, 08-06-2011
Messaggio n. 12442
OGGETTO:

Differimento al 20 agosto dei termini per i versamenti contributivi.

   

Con D.P.C.M. 12 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2011 n. 111, é stato disposto che il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aventi scadenza entro il giorno 20 del mese di agosto 2011 può essere effettuato, senza alcuna maggiorazione, entro la predetta data.

Il differimento in questione riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il mod. F24 e comprende, quindi, anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti di collaborazioni coordinate e continuative e venditori a domicilio e dai titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate dall'Istituto.

Per i datori di lavoro che operano con il flusso UNIEMENS individuale, il termine di trasmissione della denuncia contributiva rimane confermato all’ultimo giorno del mese.

Con riferimento alle aziende autorizzate – per il mese di luglio – al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, si precisa che i giorni di differimento decorrono, in ogni caso, dal 16 agosto; gli interessi di differimento, invece, dal termine differito (20 agosto).

  Il Direttore Generale  
  Nori