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Messaggio numero 13013 del 17-06-2011


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Direzione Centrale Entrate
Roma, 17-06-2011
Messaggio n. 13013
OGGETTO:

Congedo straordinario ex art. 42, c. 5 del D.lgs. n. 151/2001 ed effetti sul Fondo di Tesoreria.

   

Da più parti pervengono richieste di chiarimenti in merito al rapporto tra il congedo straordinario ex art. 42, c. 5 del D.lgs. n. 151/2001 e il TFR e, in particolare, ai possibili effetti sugli obblighi nei confronti del Fondo di Tesoreria ex lege n. 296/2006.

Al riguardo si precisa quanto segue.

L’articolo 42, c. 5 del D.lgs. n. 151/2001 prevede che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità e che abbiano titolo a fruire dei benefici per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire di un periodo di congedo straordinario durante il quale il richiedente ha titolo a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione.

Il periodo medesimo è, inoltre, coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo rivalutato annualmente (1), sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Durante il suddetto periodo il rapporto di lavoro è sospeso e - in forza del rinvio operato dal legislatore alle disposizioni contenute nell’articolo 4, c. 2 della legge n. 53/2000 - il dipendente conserva il posto di lavoro, senza diritto alla retribuzione e senza la possibilità di svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo, inoltre, non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali.

In materia di trattamento di fine rapporto, l’articolo 2120 del c.c. - con riguardo ai casi di sospensione del rapporto di lavoro durante i quali deve essere computato l’equivalente della retribuzione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di svolgimento dell’attività lavorativa – fa espresso riferimento alle cause ex articolo 2110 del c.c. (2) nonché a quelle per le quali sia prevista l'integrazione salariale.

Dall’insieme delle disposizioni richiamate si evince che, fatte salve eventuali diverse previsioni ad opera della contrattazione collettiva o di pattuizioni individuali, il lavoratore - durante il periodo di congedo straordinario - non abbia retribuzione utile ai fini del TFR.

Ricorrendo tale ipotesi, non si realizzano le condizioni per il versamento al Fondo istituito ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 1, commi 755 e successivi della legge n. 296/2006.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori  

 

 

 

  1. Per il 2011, il limite massimo per l’indennità per congedo straordinario è stabilito in € 44.276,33 di cui € 34.331,00 a titolo di indennità economica annua e € 9.945,33 per la copertura della contribuzione figurativa
  2. Si tratta dei casi di infortunio, malattia, gravidanza e puerperio.