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Messaggio numero 13753 del 30-06-2011


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 30-06-2011
Messaggio n. 13753
OGGETTO:

 

Gestione separata. Istituzione di un nuovo codice per la
compilazione delle denunce e-mens dei collaboratori a partire da luglio 2011.

 

   

 

 

 

Ai Direttori regionali

 

Ai Direttori delle Strutture territoriali

 

L’articolo 39 della legge 4 novembre 2010, n. 183, già oggetto della circolare n. 71/2011, ha stabilito che l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sui compensi dei collaboratori coordinati e continuativi e a progetto configura nei confronti dei committenti il reato di illecito penale, come già avviene per i datori di lavoro subordinato.

 

I lavoratori interessati dalla norma sono tutti gli appartenenti alle categorie indicate all’art. 50, c. 1, lettera c-bis) del TUIR, quindi anche gli amministratori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

 

Al fine di individuare gli amministratori che alla data di scadenza del versamento contributivo omesso avevano la responsabilità legale di tale adempimento e nei cui confronti si verifica la coincidenza tra la figura del committente e quella del collaboratore, è stato istituito il codice <Tipo Rapporto> 1E “Amministratore e legale rappresentante in carica”.

 

Diversamente, per gli altri amministratori che non rivestono la carica di legale rappresentante, dovrà continuare ad essere utilizzato il codice tipo rapporto 1A.

 

Il valore 1E è obbligatorio a partire dalle denunce di competenza luglio 2011 e deve essere utilizzato per dichiarare i dati relativi ad un amministratore che rivesta nello stesso momento la carica di legale rappresentante.

 

Il nuovo valore non può essere utilizzato per denunce precedenti anche se relative a periodi in cui la norma era già entrata in vigore (competenza novembre 2010).

 

 

  Il Direttore Generale  
  Nori