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Messaggio numero 17933 del 19-09-2011


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Direzione Centrale Entrate
Roma, 19-09-2011
Messaggio n. 17933
OGGETTO:

Assoggettamento all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria del personale dipendente delle Autorità Portuali, istituite dall’art. 6 della legge n. 84/1994.

   

Con messaggio n. 2883 del 4/2/2011, si è chiarito che le Autorità Portuali - enti pubblici non economici istituiti dall’art. 6 della legge n. 84/94 - non sono tenute al versamento dei contributi di malattia e maternità di cui all’art. 20, co. 2, della legge n. 133/08, facendo nel contempo riserva di successive precisazioni per l’obbligo di versamento del contributo contro la disoccupazione involontaria.

Alla luce degli approfondimenti svolti, si fa presente quanto segue.

 

A) Normativa regolante l’esonero dall’assicurazione contro la disoccupazione involontaria

 

Come noto, a far tempo dal 1° gennaio 2009, l’art. 20, commi 4, 5 e 6, della Legge 133/2008, ha esteso l’obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria al personale dipendente da aziende pubbliche, aziende esercenti pubblici servizi e aziende private, ancorché il rapporto di lavoro di tale personale sia assistito da stabilità d’impiego.

Peraltro, stante la vigenza dell’art. 32, lett. b), legge n. 264/1949, continuano ad essere esonerati dalla predetta assicurazione i dipendenti delle pubbliche amministrazioni - intendendosi per tali, come precisato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quelle espressamente indicate dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 tra le quali, si rammenta, sono ricompresi gli enti pubblici non economici – a condizione che il rapporto di lavoro degli interessati sia caratterizzato dalla stabilità d’impiego (v. p. 2/4 della circolare n. 18/2009).

La procedura per l’accertamento della stabilità d’impiego è tutt’oggi quella stabilita dall’art. 36 del D.P.R. n. 818/57 (v. circolare n. 178/1982).

Tale norma delinea due distinti sistemi per giungere alla rilevazione della esistenza della stabilità d’impiego.

Il primo si configura come riconoscimento “ex lege” ed è basato sulla diretta rilevazione della condizione di stabilità, come desumibile dalle “..norme regolanti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni….” .

Il secondo, invece, presuppone un provvedimento di accertamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in ordine alla sussistenza della stabilità d’impiego, atto necessario ove non ricorrano le condizioni per il riconoscimento ex lege ed i cui effetti decorrono dalla data della domanda presentata dalla amministrazione pubblica interessata.

 

B) Osservazioni

 

Le Autorità Portuali, quali enti pubblici non economici, sono assoggettate alla disciplina posta dall’art. 32, lett b) della legge n. 264/49; pertanto, possono essere esonerate dal versamento del contributo contro la disoccupazione involontaria purché il rapporto di lavoro dei dipendenti delle predette Autorità sia assistito dalla c.d. stabilità d’impiego.

In materia di stabilità d’impiego, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenerne la sussistenza quando ai lavoratori sia riconosciuto un determinato stato giuridico che garantisca loro di non essere costretti a lasciare il posto se non ricorra una giusta causa, a norma dell’art. 2119 cod.civ., oppure vi siano altri determinati e giustificati motivi, non soltanto genericamente indicati(come si verifica, ad esempio, per le disposizioni dell’art. 3 della legge n. 604/1966), ma tassativamente stabiliti  a priori con criterirestrittivi (v., tra le tante, Cass. S.U. n. 5570/1988; Cass n. 1744/2000).

Su tale materia è altresì intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il quale, con nota n. 52293 del 7 aprile2004, haribadito che la sussistenza della stabilità d’impiego deve essere accertata attraverso la verifica dei seguenti parametri:

1) la normativa, regolante il rapporto di lavoro in azienda, deve prevedere una tassativa predeterminazione di puntuali e ristretti casi di carattere oggettivo in ordine alle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, che si devono, pertanto, porre come specifiche eccezioni ad una garanzia “a priori” del posto di lavoro;

2) ai fini della legittimità del licenziamento, deve ricorrere la giusta causa così come indicato all'art. 2119 del cod. civ., e non anche il giustificato motivo, di cui all'art.3 della legge n. 604/66 ed all’art.18 St. Lav.. Il giustificato  motivo, sia esso considerato nell'accezione soggettiva od oggettiva, per la genericità della sua formulazione (è, infatti, considerata come clausola generale) lascia al datore di lavoro un alto margine di discrezionalità in ordine alla sua adozione, tale da renderlo incompatibile con la stabilità d’impiego.

Ciò premesso, si osserva che il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Autorità Portuali è regolato da apposito CCNL, predisposto sulla scorta dei criteri generali indicati dal D.M. 7 ottobre 1996 il quale, all’art.4, hatra l’altro stabilito che nella parte normativa del contratto, sia espressamente indicata la possibilità di risolvere i rapporti di lavoro in attuazione della legge n. 604/66 e successive modificazioni. 

In applicazione della suddetta disposizione, l’art. 35 del vigente CCNL Lavoratori portuali, prevede, oltre ai casi di licenziamento per giusta causa ex art. 2119 cod.civ., anche un’ampia casistica di licenziamenti per motivi disciplinari, elaborata ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604/66.

Per quanto innanzi detto, tale circostanza è ostativa al riconoscimento “ex lege” della stabilità d’impiego per i rapporti di lavoro dei dipendenti delle Autorità Portuali; in assenza di uno specifico provvedimento ministeriale di esonero ex art. 36 del D.P.R. n. 818/57, le predette Autorità Portuali sono pertanto tenute al versamento della contribuzione contro la disoccupazione involontaria.

 

C) Adempimenti delle Sedi

 

Le sedi territorialmente competenti avranno cura di notificare alle Autorità Portuali interessate la sussistenza a loro carico dell’obbligo di versamento della contribuzione ds e, nei casi in cui si riscontri il mancato versamento della predetta contribuzione, procederanno al relativo recupero, nel rispetto dei vigenti limiti in materia di prescrizione dei contributi. 

 

  Il Direttore Generale  
  Nori