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Messaggio numero 21062 del 23-09-2009

  
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Direzione Centrale Entrate

 





         Roma, 23-09-2009



         Messaggio n. 21062

 


 

OGGETTO:

Fondo di Tesoreria. Operazioni societarie che comportano il trasferimento di lavoratori con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del c.c. Precisazioni in materia di adempimenti e obblighi datoriali.

 

Premessa.
Le dinamiche occupazionali che si sono di recente sviluppate indicano come siano sempre più ricorrenti le situazioni in cui, in ambito aziendale, si realizzano modifiche nelle titolarità datoriali dei rapporti di lavoro senza che ciò incida sull’integrità dei rapporti medesimi.
Operazioni societarie - quali la cessione di ramo d'azienda, la fusione per incorporazione - nonché la cessione del contratto determinano, come noto, situazioni in cui si realizza il passaggio dei dipendenti da un datore di lavoro all'altro, senza interruzione del rapporto, ai sensi dell’articolo 2112 del c.c.
Con riferimento agli obblighi contributivi che ne discendono nei riguardi del Fondo di Tesoreria, l’Istituto ha già fornito indicazioni nella circolare n. 70/2007 (1) alla quale, quindi, si rimanda.
Ad integrazione di quanto già illustrato e al fine di venire incontro a richieste provenienti dal mondo aziendale, si precisa quanto segue.
 
Versamento della contribuzione al Fondo di Tesoreria.
Nella sopraindicata circolare é stato - tra l'altro - affermato che, in relazione all'unicità del rapporto di lavoro e al fine di garantire una linearità nella gestione del TFR dei lavoratori - nel caso di operazione societaria o di cessione di contratto - permangono gli obblighi di versamento al Fondo di Tesoreria anche nelle ipotesi in cui si realizzi un passaggio di personale - in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro assoggettato all’obbligo contributivo nei riguardi del citato Fondo - presso un datore di lavoro non tenuto al versamento del contributo in argomento. In detta ipotesi, il nuovo datore di lavoro - pur rimanendo complessivamente estraneo alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 755 e successivi, della legge n. 296/2006, ne diviene destinatario, anche in assenza del requisito occupazionale previsto dalla norma (almeno 50 addetti), con esclusivo riguardo al personale transitato.
 
Rivalutazione delle quote di TFR.
Come noto, l’articolo 2120 del c.c. stabilisce che le quote annuali di trattamento di fine rapporto - con esclusione di quella maturata nell'anno - devono essere incrementate, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento – al netto dell’imposta sostitutiva - deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore.
Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria.
Nelle ipotesi in cui ci si trovi in presenza di una delle situazioni sopra descritte, la rivalutazione delle quote di TFR sarà effettuata dal datore di lavoro subentrante e dovrà riguardare anche quanto versato alla Tesoreria dall’azienda cedente (2).
A medesime conclusioni si giunge con riguardo agli obblighi di versamento dell’imposta sostitutiva (11%) che, a far tempo dall’anno 2001, grava sulle rivalutazioni del TFR (3).
 
Liquidazione del TFR.
La continuità nei versamenti al Fondo di Tesoreria, come sopra illustrata, fa sì che - alla cessazione del rapporto - il datore subentrante liquidi al lavoratore - rivalutandolo - tutto il TFR e cioè:
·         quello fisicamente trasferitogli dalla cedente (4);
·         quello da quest'ultima versato al Fondo di Tesoreria;
·         quello connesso ai versamenti dallo stesso effettuati al medesimo Fondo.
 
Va da sé che, all’atto della liquidazione, il datore di lavoro subentrante dovrà provvedere a recuperare dalla Tesoreria le quote globalmente versate per i lavoratori cessati, in sede di conguaglio con i contributi dovuti (5).
Resta ferma la richiesta di intervento diretto del Fondo di Tesoreria nei casi di incapienza mensile.
 
Gestione del TFR versato al Fondo di Tesoreria.
La gestione delle quote di TFR confluite alla Tesoreria avviene, come noto, attraverso le comunicazioni mensili provenienti dal flusso EMens/UNIEMENS.
A tal fine - all'atto della compilazione del flusso - il subentrante deve:
·         indicare il lavoratore in questione, nell’elemento <Assunzione>,con il codice tipo assunzione 2T, (avente il significato di “Assunzione in carico di lavoratori a seguito di trasferimento d’azienda o di ramo di essa, a seguito di cessione individuale di contratto da parte di un’altra azienda ovvero di passaggio diretto nell’ambito di gruppo d’imprese che comportano comunque il cambio di soggetto giuridico”);
·         valorizzare – contemporaneamente, l’elemento <MatricolaProvenienza>, con l’indicazione della posizione contributiva INPS presso la quale il lavoratore era precedentemente in carico.
 
Il cedente, a sua volta, provvederà ad indicare il lavoratore in questione nell’elemento <Cessazione>,con il medesimo codice tipo cessazione 2T, senza la contemporanea valorizzazione dell'elemento <MatricolaProvenienza>.
 
 
 
Il Direttore generale vicario
                 Nori
 
 
 
(1) Cfr. parte prima – punto n. 3.
 
(2) La rivalutazione dovrà essere indicata, nel flusso relativo al mese di febbraio dell'anno successivo, nell'elemento <Rivalutazione> presente in EMens o UNIEMENS.
 
(3) Cfr messaggio n. 5859 del 07-03-2008. Nell'ipotesi in cui il trasferimento di dipendenti avvenga a cavallo dell'anno, l'azienda cedente e l'acquirente cureranno gli adempimenti da effettuare (versamento all'Erario dell'acconto di novembre e del saldo di febbraio), al fine di evitare possibili duplicazioni (es. recupero dell'imposta sostitutiva, doppia comunicazione della rivalutazione).
 
(4) L'ipotesi riguarda lavoratori già in forza alla data del 31 dicembre 2006.
 
(5) Il recupero ve effettuato utilizzando i previsti codici PF10 e PF20 del quadro "D" del DM10 ovvero indicandolo nell'elemento<RecuperoTFR>, contenuto  in <AziendaTFR> presente nell'elemento <DenunciaAziendale> di UNIEMENS.