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Messaggio numero 2891 del 17-02-2012


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 17-02-2012
Messaggio n. 2891
OGGETTO:

Incentivi all’occupazione previsti in via sperimentale dalla legge n. 191 del 23 dicembre 2009, art. 2, commi 134, 135 e 151 - Aziende ammesse ai benefici per l’anno 2010.

   

Con la circolare n. 22 del 31 gennaio 2011 e con il successivo messaggio n. 3169 del 8 febbraio 2011 sono state illustrate le caratteristiche e le modalità di godimento dei seguenti  incentivi, introdotti dalla legge n. 191 del 23 dicembre 2009 per l’assunzione di lavoratori:

 

  1. disoccupati ultracinquantenni, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali (comma 134, primo periodo, della disposizione citata);
  2. che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore (comma 134, secondo periodo, della disposizione citata);
  3. disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile (comma 151 della disposizione citata).

 

Con il presente messaggio si comunica che sono state concluse l’istruttoria delle istanze pervenute e la verifica della sufficienza delle risorse stanziate.

 

Le aziende escluse sono state già avvisate dalle sedi con apposita comunicazione.

 

Le aziende ammesse agli incentivi potranno consultare la comunicazione di accoglimento accedendo al sito www.inps.it, mediante l’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di responsabilità del contribuente”,  che è stata utilizzata per inviare la richiesta del beneficio; le comunicazioni relative al beneficio previsto dal comma 151 contengono in allegato il prospetto di fruizione dell’incentivo.

 

Alle aziende in questione saranno attribuiti, a cura della Direzione generale, i codici autorizzazione previsti dalla circolare n. 22/2011 in relazione ai tre diversi benefici.

 

Per le operazioni di conguaglio le aziende utilizzeranno i codici Uniemens illustrati nella circolare citata (paragrafi A.5.3, B.4.3 e D.6.3); le operazioni di conguaglio potranno essere effettuate entro il 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio.

 

Si evidenzia che le istruzioni impartite con la comunicazione si riferiscono esclusivamente ai datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens; nella fruizione dell’incentivo i datori di lavoro agricolo seguiranno invece le sole indicazioni contenute nella circolare n. 22 del 31 gennaio 2011.

 

Ogni eventuale contestazione dovrà essere inoltrata alla sede competente utilizzando  la funzionalità “contatti” del Cassetto previdenziale.

 

Le istanze di ammissione agli analoghi benefici per l’anno 2011 potranno essere presentate solo dopo che saranno pubblicati i relativi decreti ministeriali di attuazione e secondo le indicazioni che verranno successivamente fornite.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori