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Messaggio numero 5445 del 02-04-2013


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Direzione Centrale Pensioni
Roma, 02-04-2013
Messaggio n. 5445
OGGETTO:

Chiarimenti in materia di salvaguardia ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 135 del 2011 (c.d. salvaguardia dei 55.000).

   

 

Con il messaggio n. 4678 del 18 marzo 2013, al punto 1, le Sedi sono state invitate a riesaminare le posizioni dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria o lunga, titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore, autorizzati alla prosecuzione volontaria  della contribuzione (di cui all’articolo 24, comma 14, lettere da a) a d), della legge n. 214 del 2011) rimasti esclusi dal beneficio di cui all’articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011 (c.d. salvaguardia dei 65.000), al fine di verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all’articolo 22 della legge n. 135 del 2012 ed al decreto interministeriale dell’8.10.2012 per il riconoscimento del beneficio (c.d. salvaguardia dei 55.000).

 

Ferme restando le disposizioni contenute nel su menzionato messaggio n. 4678, al fine di agevolare i tempi di definizione del monitoraggio di cui al comma 2 del citato articolo 22, si rende noto che il predetto riesame dovrà riguardare anche le posizioni dei lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo (di cui all’articolo 6, comma 2-ter della legge n. 14 del 2012 ed all’articolo 2, comma 1, lettere g) e h), del decreto interministeriale dell’1 giugno 2012) le cui domande di accesso al beneficio ex articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011 (c.d. salvaguardia dei 65.000) siano state accolte dalle competenti Direzioni territoriali del lavoro e che tuttavia siano rimasti esclusi dal predetto beneficio per i seguenti motivi:

 

a) possesso di requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima del 6 dicembre 2011, comportano la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente al 6 dicembre 2013 ed entro il 6 gennaio 2015;

 

b) incapienza nel contingente numerico, nonostante il possesso di tutti i requisiti prescritti dai citati articoli 6 della legge n. 14 del 2011 e  2 del decreto interministeriale dell’1 giugno 2012.

 

Detto riesame dovrà essere effettuato in attesa della trasmissione da parte delle competenti Direzioni territoriali del lavoro dei provvedimenti di accoglimento delle domande di accesso al beneficio di cui al più volte citato articolo 22 della legge n. 135 del 2012 da presentare entro il 21 maggio 2013.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori