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Messaggio numero 5859 del 07-03-2008.htm

  
  

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Direzione Centrale delle Entrate Contributive

Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

 

 

 

 

 

 

Roma, 07-03-2008

 

 

 

Messaggio n.  5859

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:

TFR destinato al Fondo di Tesoreria e/o a FONDINPS. Rivalutazioni delle quote e versamento dell’imposta sostitutiva. Compilazione del flusso EMens. Misure compensative. Ulteriori precisazioni e chiarimenti. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

 

 

Con la circolare n. 70 del 18 dicembre 2007 (allegato 1) l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli aspetti fiscali relativi alla previdenza complementare ex D.lgs n. 252/2005 e al Fondo di Tesoreria ex lege 27 dicembre 2006, n. 296. Con il presente messaggio si forniscono alcune precisazioni che attengono più da vicino alla materia di competenza dell’Istituto. Si forniscono altresì chiarimenti in merito alla compilazione del flusso EMens e alle misure compensative previste, da quest'anno, dal DL 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248.

 

1. Conferimento del TFR e somme aggiuntive.

I decreti interministeriali Lavoro – Economia del 30 gennaio 2007, attuativi delle disposizioni di cui alla legge finanziaria 2007, hanno stabilito che le quote di TFR conferite in sede di prima devoluzione alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria, sono gravate di una somma aggiuntiva corrispondente alle  rivalutazioni, calcolate ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, in ragione del tasso d’incremento del TFR applicato al 31 dicembre dell’anno precedente, rapportato al periodo intercorrente tra la data di assunzione e quella di effettivo versamento. A tale proposito si fa presente che – al 31 dicembre 2007 - il coefficiente di rivalutazione ex art. 2120 del c.c. è risultato pari al 3,485981% e che, ai fini del versamento, lo stesso deve essere utilizzato con troncamento alle sole due cifre decimali (3,48%) (1).

 

Come già precisato, il riferimento ai criteri dettati in tema di rivalutazione dall’articolo 2120 del c.c. va inteso come un semplice meccanismo indicato dal legislatore al fine di individuare un “tasso di interesse” in linea con questa tipologia di versamento.   

 

Al riguardo, con la circolare di cui sopra, l’Agenzia delle Entrate ha precisato (v. punto 2.1.1) che nel caso di conferimento alle forme pensionistiche complementari detti importi devono considerarsi componenti accessori alla quota di TFR maturando, con la conseguenza che gli stessi concorrono a formare la prestazione pensionistica soggetta ad imposizione fiscale al momento della erogazione della prestazione stessa.

Nel secondo caso (conferimento al Fondo di Tesoreria), le somme aggiuntive destinate a tale Fondo, pur rappresentando comunque una somma accessoria al TFR, non sono destinate ad incrementare la posizione individuale del singolo dipendente e quindi non assumono rilievo fiscale nei riguardi del lavoratore.

Circa le modalità e i termini di versamento dei predetti importi, si richiamano le istruzioni diramate con circolare n. 70 del 3 aprile 2007 (Fondo di Tesoreria) e con la circolare n. 113 del 6 agosto 2007 e il successivo messaggio 22789 del 19 settembre 2007 (FONDINPS).

 

 1.1 Riflessi sul flusso EMens.

Ai fini della compilazione del flusso EMens, nell’elemento <Contribuzione> presente in <MeseTesoreria>, deve essere riportato - a livello individuale - l’importo del versamento effettuato sul DM10 con i codici CF01 e CF02 e non anche quello riferito al codice CF11; nell’elemento <MeseFONDINPS>, invece, deve essere  indicato quanto versato con il mod. F24 con la causale FOIN comprensivo delle somme aggiuntive.

 

 2. Fondo di Tesoreria. Rivalutazioni del TFR e imposta sostitutiva.

Come noto, l’articolo 2120 del c.c. stabilisce che le quote annuali di trattamento di fine rapporto - con esclusione di quella maturata nell'anno - devono essere incrementate, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento – al netto dell’imposta sostitutiva - deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore.

Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria.

Con riferimento all’imposta sostitutiva (11%) che, a far tempo dall’anno 2001, grava sulle rivalutazioni del TFR, l’Agenzia delle Entrate (v. punto 7) ha precisato che l’applicazione e il versamento della stessa - con riferimento sia alla rivalutazione della quota di accantonamento maturata presso il datore di lavoro sia a quella maturata presso il Fondo di Tesoreria - dovranno essere effettuati, nei termini stabiliti dall’articolo 11, c. 4 del D. lgs. 18 febbraio 2000, n. 47,  dal datore di lavoro.

Questi provvederà poi a conguagliare l’importo versato relativamente alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria nella denuncia contributiva DM10, compensando il credito maturato attraverso l’assolvimento dell’imposta sostitutiva con i contributi dovuti per i propri dipendenti.

Si precisa che detto meccanismo opera da subito con riferimento ai lavoratori il cui rapporto di lavoro cessa nel corso dell'anno 2008 mentre - per gli altri casi - troverà applicazione alla fine del corrente anno, a decorrere dal quale andrà a regime.

 

 2.1 Adempimenti a carico del datore di lavoro.

Con riferimento ai lavoratori per i quali nell’anno 2007 sono state versate quote di TFR al Fondo di Tesoreria e i cui rapporti di lavoro cessano nel corso del corrente anno, i datori di lavoro – all’atto della liquidazione del TFR - provvederanno a recuperare dal Fondo di Tesoreria le quote precedentemente versate (cod. PF10 e PF20), comprensive della rivalutazione ex art. 2120 c.c. operata sulle stesse al netto dell'imposta sostitutiva.

L'importo di quest'ultima sarà riportato sul quadro "D" del DM10, preceduto dal codice di nuova istituzione

"PF30" con il significato di "importo imposta sostitutiva TFR Fondo di Tesoreria".

Le medesime operazioni di rivalutazione dovranno, altresì, essere effettuate alla fine dell’anno con riferimento ai lavoratori che proseguono nel rapporto di lavoro.

 

 2.2 Riflessi sul flusso EMens.

Ai fini della compilazione del flusso EMens, dovrà essere riportato nell’elemento <Rivalutazione>, presente in  <Contribuzione>, l’importo relativo alla rivalutazione ex art. 2120 c.c. delle quote TFR versate al Fondo di Tesoreria, rilevata alla fine di ciascun anno, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro, al lordo dell’imposta sostitutiva.

Quest’ultima dovrà essere indicata nell’elemento <ImpostaSostitutiva>, presente in <Prestazione>.

 

 3. Misure compensative ex art. 8 del DL 30/9/2005, n. 203. Ulteriori precisazioni.

Con circolare n. 4 del 14 gennaio 2008 sono state illustrate le misure compensative previste – a partire

dall’anno in corso – dall’articolo 8 del DL 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 – nel testo novellato dal comma 766 della legge finanziaria 2007.

Al riguardo è stato chiarito che, ai fini della fruizione mensile di dette misure, devono essere utilizzati i codici TF13 e TF14.

Per i lavoratori neo assunti e, in ogni caso, per il recupero di eventuali periodi pregressi, si rende,tuttavia, necessario istituire nuovi codici di recupero.

Qualora l’azienda non abbia effettuato mensilmente il recupero della misura compensativa spettanteex art. 8 del DL 203/2005, a decorrere dalla prima denuncia utile, potrà conguagliare gli importi arretrati utilizzando i codici di nuova istituzione:

 

TF15” avente il significato di  “Rec arretrati Contr. DL 203/2005  prev. Compl”.

e

TF16” avente il significato di  “Rec arretrati Contr. DL 203/2005  Fondo Tesoreria”.

 

Nelle ipotesi, invece, in cui le aziende dovessero trovarsi nella condizione di dover restituire quote delle misure compensative già fruite in relazione alle somme in precedenza versate al Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro opereranno come segue:

- determineranno l’ammontare della misura compensativa fruita in eccedenza;

- indicheranno l’importo da restituire nel quadro “B/C” del DM10 con il codice di nuova istituzione “M123”.

 

Per l’eventuale restituzione di misure compensative connesse alla previdenza complementare, i datori di lavoro provvederanno ad indicarne il relativo importo con il codice di nuova istituzione del quadro B/C “M124”.

 

In corrispondenza dei detti codici dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il relativo importo; nessun dato deve essere indicato nei campi “giornate” e “retribuzione”.

 

Si coglie l’occasione per precisare che le misure compensative abbattono - in proporzione al TFR conferito da ciascun dipendente a previdenza complementare ovvero versato al Fondo di tesoreria - le aliquote intere relative alle contribuzioni minori (2) dovute per  ciascun lavoratore e per ciascun settore aziendale. Nel caso di incapienza, le aziende potranno attingere - fino a concorrenza della quota spettante - da qualunque altro contributo versato all'INPS (compreso l'IVS)  e non ad altri Enti.

La misura compensativa, infine, non opera con riferimento ai lavoratori per i quali non è dovuto alcun contributo da parte del datore di lavoro (es. lavoratori assunti ex lege n. 407/1990 da imprese del mezzogiorno o da imprese artigiane); spetta, invece, per intero - sempre  in misura proporzionale al  TFR conferito - con riferimento agli apprendisti. Nei confronti dei lavoratori parzialmente agevolati la misura compensativa spetta in proporzione alla contribuzione ridotta (vedi esempi).

Esempio 1:

Apprendista - dipendente da azienda industriale che occupa più di 9 addetti ma meno di 50 – il cui TFR è conferito, in misura pari al 40%, a un Fondo di previdenza complementare.

Aliquota a carico del datore di lavoro 10%;

misura compensativa spettante: 0,076%;

codice da utilizzare TF13.

 

Retribuzione mensile € 1.200,00 x 10% =    € 120,00  (contributi a carico del datore di lavoro).

 

Misura compensativa spettante:

retribuzione mensile € 1.200,00 x 0,076% =   €   0,91  (importo da indicare con il codice TF13  € 1,00)

 

Esempio 2:

Apprendista - dipendente da azienda industriale che occupa più di 50 addetti – il cui TFR è conferito, in misura totale, al Fondo di Tesoreria.

Aliquota a carico del datore di lavoro 10%;

misura compensativa spettante: 0,19%;

codice da utilizzare TF14.

 

Retribuzione mensile € 1.200,00 x 10% =    € 120,00  (contributi a carico del datore di lavoro).

 

Misura compensativa spettante:

retribuzione mensile € 1.200,00 x 0,19% =   €   1,19  (importo da indicare con il codice TF14  € 1,00)

 

Esempio 3:

Operaio - il cui TFR è integralmente versato al Fondo di Tesoreria – assunto ex art. 8, c. 9 della legge n. 407/1990 da una azienda industriale con oltre 50 addetti operante nel centro-nord.

Aliquota a carico del datore di lavoro senza la misura compensativa  32,08%  (41,57% - 9,49%) 

 

32,08% x 50% = 16,04% +   (quota carico datore lavoro)

                          9,49% =   (quota carico lavoratore)

                         25,53%      aliquota "nettizzata" da utilizzare per il calcolo dei contributi

 

Retribuzione mensile € 1.500,00 x 25,53% = € 383,00 (contributi da indicare con il cod. 158 di cui a carico del datore di lavoro  € 240,60).

 

Misura compensativa spettante: 0,19%

Determinazione dell'importo da indicare con il codice TF14:

Aliquota a carico del datore di lavoro al netto della misura compensativa  31,89%  (41,57% - 9,49% - 0,19%)

 

Retrib.mensile € 1.500,00 x 31,89 % x 50%  =  € 239,17 (contributi dovuti a carico del datore di lavoro)

"             "      " 1.500,00 x 32,08 % x 50%   =  " 240,60 (contributi a carico del datore di lavoro -cod.158)                     

 

Differenza 240,6 - 239,17  = 1,43  (importo da indicare con il codice TF14 € 1,00).

La riduzione spettante, di fatto,  è pari a € 1.500 x 0,19% x 50%)

 

 

4. Istruzioni contabili.

Gli importi versati all’Erario a titolo di imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR da parte delle aziende e da queste, come specificato al precedente punto 2.1., recuperati con i modd. DM10 mediante il codice “PF30”, devono essere imputati ai conti di nuova istituzione TFR 30/112 (competenza anni precedenti) ovvero TFR 30/172 (competenza anno in corso) (vedi allegato n. 2).

 

Gli importi in questione, pur se rilevati separatamente, sono a tutti gli effetti da ricomprendere tra le prestazioni a carico del Fondo di Tesoreria.

 

Per assicurare la concordanza tra le risultanze contabili e le somme derivanti dalle ripartizioni delle denunce contributive di mod. DM10, si dispone che i sopra citati conti devono essere movimentati, con il codice documento “95”, soltanto mediante la procedura automatizzata di ripartizione dei modelli DM 10.

 

Le somme per misure compensative spettanti per periodi pregressi a seguito del conferimento del TFR a previdenza complementare ed evidenziate dai datori di lavoro nei modd. DM con il codice “TF15” devono essere imputate in DARE dei conti GAW 37/184 (competenza anno in corso) ovvero GAW 37/114 (competenza anni precedenti).

 

Nei casi di conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria, gli importi per le misure compensative in argomento, evidenziati nei modd. DM10 con il codice “TF16”, devono essere imputati in DARE del conto GAW 37/185 (competenza anno in corso) ovvero del conto GAW 37/115 (competenza anni precedenti).

 

Le eventuali quote delle misure compensative fruite dalle aziende e risultate non più spettanti, se sono evidenziate nei modd. DM10 con il codice “M123”, devono essere imputate in AVERE degli stessi conti GAW 37/185 e GAW 37/115. Qualora siano evidenziati con il codice “M124”, devono essere imputate in AVERE del conto GAW 37/184 ovvero del conto GAW 37/114.

 

Si rammenta che i conti GAW 37/114, GAW 37/115, GAW 37/184 e GAW 37/185 sopra menzionati sono stati istituiti con la già citata circolare n. 4 del 14 gennaio 2008.

 

 

 

Il direttore centrale entrate contributive

Il direttore centrale finanza, contabilità e bilancio

Il direttore centrale sistemi informativi e telecomunicazioni

Ziccheddu

Diamanti

Spadaccia

 

 

 

 

 

 

(1) Per le assunzioni, le cui quote arretrate dovute al Fondo si collocano a cavallo dell’anno, si applicheranno i rispettivi tassi di incremento riferiti all’anno precedente.

 

(2) Sono oggetto di riduzione le contribuzioni dovute alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. L'esonero contributivo si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione. Restano in ogni caso esclusi dalla riduzione contributiva il contributo al Fondo di garanzia  di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (0,20% o 0,40% per i dirigenti industriali), nonché il contributo di cui all'articolo 25, c. 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (0,30%).

 

 

 

Allegato N.1
Allegato N.2