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Messaggio numero 9270 del 07-06-2013


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Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 07-06-2013
Messaggio n. 9270
OGGETTO:

Domande di prestazioni di disoccupazione agricola. Avvio delle operazioni di liquidazione.

   

Facendo seguito alla pubblicazione degli elenchi nominativi dei lavoratori dipendenti agricoli, si informa che, a seguito del rilascio dei WebService degli elenchi dei lavoratori dipendenti agricoli per l’acquisizione dei dati retributivi e contributivi nelle domande di prestazioni disoccupazione agricola, è stata resa disponibile, a partire dal 16 maggio 2013, la funzione Elabora e Stampa della procedura di liquidazione.

Si interessano, pertanto, le Strutture del territorio affinché le domande in argomento vengano definite con la maggiore celerità possibile, fatte salve attività istruttorie particolari come, ad esempio, quelle inerenti alle domande interessate dall’accertamento sull’attività di lavoro in proprio o iscrizione ad altra Cassa o Ente previdenziale.

Con riferimento alle retribuzioni medie giornaliere fornite dal WebService degli elenchi, si evidenzia che il salario giornaliero utilizzato per la liquidazione della prestazione potrebbe, in alcuni casi, non corrispondere alla retribuzione giornaliera contrattuale provinciale individuata per la qualifica di appartenenza.

Infatti, per determinare la retribuzione indicata negli elenchi nominativi per ogni singolo lavoratore –  che, come è noto, è il risultato di una media ottenuta dal rapporto tra la somma delle retribuzioni e il totale delle giornate di effettivo lavoro risultanti dalle denunce aziendali relative all’anno di competenza – non si è fatto riferimento alla retribuzione contrattuale giornaliera ma a quella oraria, fatto salvo il minimale di legge, secondo quanto previsto nell’Avviso comune, che integralmente si richiama, concordato tra le parti sociali il 14 gennaio 2013 e allegato al messaggio Hermes n. 2126 del 4 febbraio 2013.

Poiché, come da indicazioni ministeriali, è attribuita alla volontà delle parti sociali firmatarie l’interpretazione autentica delle clausole contrattuali pattuite, le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali firmatarie, con l’Avviso comune in argomento, hanno fornito un’interpretazione autentica delle norme contrattuali, relativamente all’orario di lavoro e alla corrispondente retribuzione di cui ai contratti collettivi nazionali di categoria sottoscritti il 6 luglio 2006 ed il 25 maggio 2010 (vedi messaggi INPS n. 2126 del 4/2/2013 e n. 6675 del 23/4/2013).

Secondo tale interpretazione autentica “la durata della prestazione lavorativa può anche essere inferiore a quella ordinariamente prevista […] qualora intervengano […] eventi non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro o del lavoratore […]” e, con riferimento a ciò, “Gli operai agricoli a tempo determinato hanno diritto alla retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata, sulla base delle retribuzioni orarie previste dai contratti provinciali di lavoro, salvo che rimangano a disposizione del datore di lavoro su richiesta di quest’ultimo”.

Pertanto, alla luce della soprariportata interpretazione autentica, l’Istituto ha adeguato l’estrazione dei dati retributivi dalle denunce aziendali e il conseguente calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Nori