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Circolare numero 49 del 29-03-2012


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Direzione Centrale Entrate
Roma, 29/03/2012
Circolare n. 49
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:

Anno 2012. Sintesi delle principali disposizioni in materia di contribuzione dovuta dai datori di lavoro in genere e dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e indeterminato.

SOMMARIO:

Riepilogo delle disposizioni aventi riflesso sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro nel corso del 2012.

L’anno 2011 si è concluso con l’emanazione di alcuni importanti provvedimenti legislativi (legge 12 novembre 2011 n.183 – cd. legge di stabilità –, DL 6 dicembre 2011, n. 201, conv. dalla legge n. 214/2011) che – confermando o innovando la materia – sono destinati ad avere rilevanza in ambito contributivo e di sostegno all’occupazione. Con la presente circolare si fornisce, quindi, un quadro riepilogativo delle principali disposizioni destinate a produrre effetti nel corso del 2012.

 

1). Disposizioni in materia contributiva.

1.1) Contributo IVS.

Nessuna variazione è prevista per l'anno 2012 nei confronti della generalità dei datori di lavoro che saranno, così, interessati dalle sole indicizzazioni di minimali e massimali contributivi di legge.

 

1.2) FPLD per la generalità delle aziende agricole.

Nel calcolo delle aliquote di tale settore, si deve tener conto delle disposizioni in materia contributiva stabilite dal D.lgs. n. 146/1997.

Quest’ultimo, all’articolo 3, c. 1, prevede che - a partire dal 1° gennaio 1998 - le aliquote contributive dovute al FPLD dai datori di lavoro agricolo, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati, siano elevate – annualmente - nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32 per cento a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Detto aumento è stato sospeso, per il triennio 2006 – 2008, inapplicazione di quanto disposto dall’articolo 01, c. 1, del DL 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006 n. 81[1].

Risulta, invece, esaurito l’adeguamento dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena.

Per l’anno 2012, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura di seguito indicata:

 

Aliquota IVS da GENNAIO 2012

Totale

a carico del lavoratore

27,70 %

8,84%

 

Ai fini del versamento della contribuzione, si richiamano le disposizioni in materia di minimali e massimali di legge.

 

1.3) FPLD per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale.

L’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale (art. 3, c. 2 del D.Lgs. 146/1997) è stata aumentata, nell’anno 2011, nella misura residuale di 0,51 punti percentuali; con detto incremento si è raggiunto il limite dell’aliquota complessiva del  32% (Legge n. 335/1995), cui si aggiunge l’aumento di 0,30 punti percentuali previsto dall’art.1 comma 769 della legge n. 296/2006.

 

Per l’anno 2012, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura di seguito indicata:

 

 

Aliquota IVS da GENNAIO 2012

Totale

a carico del lavoratore

32,30%

8,84%

 

Ai fini del versamento della contribuzione, si richiamano le disposizioni in materia di minimali e massimali di legge.

 

1.4) Contributi INAIL dal 1 gennaio 2012 per gli operai agricoli dipendenti.

Nulla è variato sulle aliquote INAIL; conseguentemente, in base a quanto disposto dall’articolo 28, terzo comma, del D.lgs. 23 febbraio 2000, n.38, a decorrere dal 1 gennaio 2001, i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, sono fissati nelle seguenti misure:

 

 

Contribuzione

Misura

Assistenza Infortuni sul Lavoro

10,1250

Addizionale Infortuni sul Lavoro

3,1185

 

1.5) Agevolazioni per zone tariffarie nel settore agricolo anno 2012.

Nessuna novità per quanto attiene alle agevolazioni di cui trattasi. In base alla previsione di cui all’articolo 1, c. 45 della legge di stabilità 2011, sono - infatti - a regime le misure già in essere fino a luglio 2010.

  

Territori

Misura agevolazione D.L.

Dovuto

Non svantaggiati (ex fiscalizzato Nord)

-

100%

Montani

75%

25%

Svantaggiati

68%

32%

 

Si osserva che l’agevolazione non trova applicazione sul contributo previsto dall’articolo 25, c. 4 della legge 21 dicembre 1978, n 845, versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria[2].

 

 

1.6) Aliquote contributive dovute al FPLD per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti (art. 9, della legge n. 413/1984).

L'art. 9 della legge 26 luglio 1984, n. 413 dispone che “Per le aziende del settore della pesca, esercitata con le navi di cui alla lettera b) dell'articolo 5 della presente legge (iscritte nei Registri delle navi minori, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1287 del Codice della Navigazione), l'aliquota contributiva, afferente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativamente agli equipaggi delle navi stesse, è dovuta nella misura stabilita per le aziende del settore agricolo di cui all'art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni”.

Alla luce di quanto esposto dal richiamato articolo 9, nel calcolo delle aliquote di tale settore, si deve tener conto delle stesse disposizioni in materia contributiva stabilite dal D.lgs. n. 146/1997 [3].

Per l’anno 2012, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura di seguito indicata:

 

Aliquota IVS da GENNAIO 2012

Totale

a carico del marittimo

28,40 % (compr. 0,70 ex GESCAL)

9,19%

 

Riguardo alla contribuzione a carico del lavoratore, si ricorda che – per effetto dell’incremento di 0,50 punti percentuali operato, da ultimo, alla data del 1.1.2002 – l’aliquota ha già raggiunto la misura piena (8,89% + 0,30 = 9,19%).

 1.7) Contributi CIGS e MOBILITÀ.

L’articolo 33, c. 23 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) ha disposto lo slittamento, al 31 dicembre 2012, di una serie di  provvedimenti legislativi. Tra questi, si segnala la proroga dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le imprese esercenti attività commerciali (compresa la logistica) e per le agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici) con più di 50 dipendenti, nonché per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti[4].

I datori di lavoro destinatari del provvedimento in esame sono tenuti al versamento della contribuzione di cui all'art. 9, della legge n. 407/1990 (0,90%) e di quella ex art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991 (0,30%) a partire dalla denuncia afferente al periodo di paga "GENNAIO 2012", senza soluzione di continuità rispetto all’anno scorso. Al riguardo si fa presente che, sia per l’ammissione al trattamento che per il versamento della contribuzione di finanziamento, già dal 2010, l’Istituto si è adeguato ai criteri ministeriali che, ai fini del requisito occupazionale, fanno riferimento alla disciplina contenuta nell’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per le imprese industriali (media semestrale e computo del personale con qualifica di apprendista).

Si osserva, peraltro, che il medesimo criterio é utilizzato anche con riguardo alle imprese commerciali con forza occupazionale superiore alle 200 unità.

 

2) Misura compensativa alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo per l’erogazione del TFR.

In materia di misure compensative alle imprese ex articolo 8 del DL 30 settembre 2005, n. 203, si ribadisce che l’esonero dal versamento dei contributi dovuti alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/89, già previsto per il 2011 inmisura pari allo 0,25%, per l’anno in corso è stabilito - per ciascun lavoratore – in misura pari allo 0,26%[5].

 

3) Disposizioni in favore dell’occupazione.

 

3.1) Proroga della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti.

L’articolo 33, c. 23 della legge di stabilità2012 haprorogato, al 31 dicembre 2012, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità.

La disposizione ha, altresì, previsto la copertura degli oneri relativi al finanziamento delle connesse agevolazioni contributive.

Per la fruizione dei benefici di cui alla legge n. 223/1991 (dal 1° gennaio 2007, contribuzione datoriale in misura pari a 10 punti percentuali), i datori di lavoro – in caso di assunzione di dipendenti iscritti nelle apposite liste ai sensi della disposizione sopra descritta – utilizzeranno i previsti e specifici codici (P5 – P6 – P7, ovvero S1, S2, S3 se si tratta di soci lavoratori di cooperativa), secondo le consuete modalità.

  

 4) Misure incentivanti previste dalla legge di stabilità 2012.

La legge 12 novembre 2011, n. 183 haprorogato, per il 2012, una serie di interventi - finalizzati al reimpiego di soggetti disoccupati che versano in particolari situazioni – già introdotti dall’articolo 2, commi 134, 135 e 151 dalla legge finanziaria 2010[6].

Si tratta di due misure (la prima, a carattere contributivo, la seconda, di contenuto meramente economico) la cui operatività nel corrente anno è subordinata alle modalità attuative che saranno definite con apposito decreto interministeriale (Lavoro-Economia) che terrà conto, tra l’altro, del monitoraggio degli effetti conseguenti dalla sperimentazione degli interventi nell’anno appena trascorso[7].

Sulla materia, quindi, si fa riserva di fornire chiarimenti e istruzioni con successiva circolare.

L’articolo 33, c. 22 della medesima legge ha previsto la proroga, per l’anno in corso, delle disposizioni di cui all’articolo 7-ter del DL 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009, in materia di incentivi in favore dell’assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga.

Al riguardo, si rinvia a quanto reso noto con la circolare n. 5/2010 e con i messaggi nn. 1715, 17878 e 30703 del 2010.

Nell’ambito delle misure finalizzate al mantenimento del personale in azienda e alla ripresa dell’attività produttiva, l’articolo 33, c. 24 della legge di stabilità 2012, haaltresì prorogato, a tutto il 2012, la possibilità – per l’impresa di appartenenza - di utilizzare i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento. L’intervento – introdotto in via sperimentale per il biennio 2009-2010 dall’articolo 1, c. 1, del DL n. 78/09, convertito con modificazioni nella legge n. 102/09[8] e successivamente prorogato al 31 dicembre 2011 dall’articolo 1, c. 33 della legge n. 220/2010[9]  – potrà realizzarsi nei limiti di 30 milioni di euro e sarà attuato secondo le modalità che saranno definite in un apposito decreto interministeriale (Lavoro-Economia).

 5) Sgravio contributivo sulle somme previste dalla contrattazione di secondo livello.

Anche lo sgravio contributivo sulle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello continuerà a trovare applicazione anche nel 2012.

A disciplinare l’incentivo provvedono:

  • l’articolo 26 del DL 98/2011;
  • gli articoli 22, c. 6 e 33, c. 14 della legge n. 183/2011.

 

Per quanto riguarda i criteri e le modalità di erogazione dell’incentivo, la legge di stabilità 2012 conferma quanto già disposto in materia dalla legge n. 247/2007, che ha disciplinato il beneficio durante il triennio sperimentale 2008-2010[10].

Relativamente all’individuazione delle somme su cui è possibile richiedere l’incentivo, nonché per quanto attiene ai soggetti che possono sottoscrivere - a  livello aziendale o territoriale gli accordi in relazione ai quali è possibile fruire dello sgravio occorre, invece,  tenere conto di quanto stabilito, rispettivamente, dall’articolo 26, del DL 98/2011 (legge 111/2011) e dall’articolo 22, c. 6 della legge n. 183/2011.

In considerazione del rinvio – operato dal legislatore – alle modalità già introdotte dalla legge attuativa del protocollo welfare tra governo e parti sociali, maggiori precisazioni potranno essere fornite in materia dopo l’emanazione del previsto decreto ministeriale.

 

6) Sgravio contributivo in favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari. Riduzione della misura.

L’articolo 4, c. 55 della legge di stabilità 2012 dispone che “i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 60 per cento per l'anno 2012 e del 70 per cento a decorrere dall'anno 2013”.

Per quanto l'interpretazione letterale della norma potrebbe far ritenere che la riduzione dello sgravio riguardi altri settori, una lettura sistematica della disposizione – anche alla luce della relazione tecnica che tiene conto della previsione di cui al comma 52[11] – induce a ritenere che a subire la rimodulazione della misura sia lo sgravio contributivo in favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari, i cui oneri gravano sulla previsione di spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali (MIPAF).

A decorrere dal periodo “gennaio 2012”, quindi, le imprese in questione sono tenute a diminuire la percentuale del beneficio spettante[12], che - in conseguenza - si attesterà sulle seguenti percentuali:

  • 60% per l’anno 2012;
  • 70% dal 2013.

 Ai fini delle modalità di fruizione del beneficio in trattazione, si rinvia alle disposizioni già note.

 Essendo in corso approfondimenti in merito all’eventuale estensione della riduzione del beneficio anche ad altri settori, si fa riserva di successive eventuali precisazioni.

 7) Interventi in materia di ammortizzatori sociali in genere.

Tra i suoi ambiti di operatività, la legge di stabilità2012, haesteso all’anno in corso,  la possibilità di interventi in materia di ammortizzatori sociali in deroga. L’articolo 33, comma 21, infatti, prevede che – sulla base  di specifici accordi governativi e per periodi non  superiori  a  dodici mesi, in deroga alla normativa vigente – possa essere disposta la concessione,  anche  senza soluzione  di  continuità,  di  trattamenti  di  cassa  integrazione guadagni, di  mobilità  e  di  disoccupazione  speciale,  anche  con riferimento a settori produttivi e  ad  aree  regionali.

Il medesimo comma, stabilisce, altresì, la possibilità di prorogare nel 2012 gli strumenti in deroga già disposti nel 2011, con riduzione, tuttavia, dal 10% al 40% della misura dei trattamenti.

 

L’articolo 33, c. 23 prevede, inoltre – per i datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria – la proroga della possibilità di fare ricorso ai contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, comma 5, della legge n. 236/1993.

 

Sempre sul fronte degli ammortizzatori sociali, si osserva che il comma 24 del medesimo articolo 33, ha prorogato, per l’anno 2012, la disposizione che prevede l’aumento dal 60% al 80% dell’ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi ex articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge n. 863/1984[13]. Per il suddetto intervento – introdotto in via sperimentale dal DL n. 78/2009 (legge 102/2009) – sono stati stanziati 80 milioni di euro.

 

 

8) Fondo di Tesoreria. Maggiorazione sugli importi riferiti ai periodi pregressi.

Come noto, ai fini del versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, é previsto[14] che gli importi riferiti a periodi pregressi siano maggiorati di una somma aggiuntiva corrispondente alle rivalutazioni, calcolate ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, in ragione del tasso d’incremento del TFR applicato al 31 dicembre dell’anno precedente.

In più occasioni è stato ribadito che il riferimento a detti criteri va inteso come un semplice meccanismo indicato dal legislatore al fine di individuare un “tasso di interesse” in linea con questa tipologia di versamento.

A dicembre 2010, il coefficiente di rivalutazione del TFR è stato fissato dall’ISTAT in misura pari al 2,935935%.

Si ricorda che, per il versamento, lo stesso va utilizzato con troncamento alle sole due cifre decimali (2,93%).

 

9) Contributo di solidarietà a carico degli iscritti alle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

Nell’ambito delle disposizioni in materia pensionistica, l’articolo 24, comma 21, del DL 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214), ha istituito – a  decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 – un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

Sono interessati i lavoratori iscritti ai seguenti Fondi:

  • Ex Fondo trasporti
  • Ex Fondo elettrici
  • Ex Fondo telefonici
  • Ex Inpdai
  • Fondo volo

 

Ad eccezione del Fondo volo, i rimanenti Fondi – a seguito della loro soppressione – sono confluiti in contabilità separata del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FDLD).

Mentre per i pensionati la misura del contributo è determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l’armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria, per tutti gli iscritti alle predette gestioni – aventi anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari o superiore a 5 anni – l’ammontare del contributo è fissato nella misura dello 0,50% della retribuzione imponibile.

 

La materia sarà disciplinata con circolare di prossima emanazione.

  Il Direttore Generale  
  Nori  


[1] Al riguardo si richiama la circolare n. 65 del 3 maggio 2006 (punto 1).

[2] E’ previsto che l’Istituto trasferisca ai Fondi interprofessionali per la formazione continua, mediante acconti bimestrali, l’intero ammontare del contributo integrativo ex lege n. 845/1978 (0,30%), una volta dedotti i meri costi amministrativi.

[3] Si veda quanto precisato in materia al punto 1.2.

[4] Disposizione da ultimo prorogata, fino al 31/12/2011, ai sensi dell’articolo 1, c. 32 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

[5] Per i criteri di operatività di detta misura, si rinvia a quanto già comunicato con la circolare n. 4 del 14 gennaio 2008 e con il messaggio n. 5859 del 7.3.2008.

[6] Cfr. circolare n. 22/2011.

[7] Riguardo all’incentivo previsto per il 2011, si rinvia a successive indicazioni che saranno fornite dopo la pubblicazione del previsto DM attuativo.

[8] Al riguardo cfr. messaggi n. 20810 e 28824/2010.

[9] Al riguardo cfr. circolare n. 40/2011.

[10] Per l’incentivo connesso ai premi corrisposti nel corso del 2010, si rinvia a quanto sarà reso noto con circolare in corso di pubblicazione.

[11] L’art. 4, c. 52 della legge n. 183/2011 recita: “Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le disposizioni di cui ai commi dal 53 al 55”.

[12] L’articolo 2, c. 2 della legge n. 203/2008 aveva previsto la percentuale di sgravio in misura pari al 80%, a decorrere dal  2009.

[13] Al riguardo cfr. messaggio n. 8097/2010.

[14] Cfr. DM 30 gennaio 2007.