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Circolare numero 6 del 14/01/2011


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Direzione Centrale Entrate

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 14/01/2011

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n. 6 

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

per l’accertamento e la riscossione

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n. 2

 

 

 

 

OGGETTO:

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 dicembre  2010 “ Modifica del saggio di interesse legale”.

 

SOMMARIO:

Variazione all’1,50% del saggio di interesse legale dal 1 gennaio 2011. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

 

Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale  n. 292 del 15 dicembre 2010 è stato pubblicato il Decreto 7 dicembre 2010 del Ministro dell’Economia e delle Finanze con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2011,  è stata fissata all’1,50% la misura del saggio degli interessi legali, di cui all’art. 1284 del codice civile.

 

L’art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000 n.388 ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali 1.

 

Al riguardo, si precisa che tale previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.

In presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell’accoglimento della domanda stessa che, come noto, richiede il rispetto delle  condizioni di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti.

 

La misura dell’1,50%, di cui al decreto in esame, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2011.

 

Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (allegato 2).

 

 

 

 

 

 

Il Direttore Generale

                       Nori      

 

 

1. Circolare n. 88 del 9 maggio 2002 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1)

Gazzetta Ufficiale N. 292 del 15 Dicembre 2010

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 dicembre 2010

Misura del  saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2011. (10A15099)


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, recante "misure di razionalizzazione della finanza pubblica"
che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di
cui all'articolo 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il
Ministro dell'economia e delle finanze può modificare detta misura
sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di
durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di
inflazione registrato nell’anno;

Visto il proprio decreto 4 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2009, con il quale la misura del
tasso di interesse legale e' stata fissata all'1 per cento in ragione
d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2010;


Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia);
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli
di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;

Decreta:

Art.1 1

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo
1284 del codice civile e' fissata all'1,5% in ragione d'anno, con
decorrenza dal 1° gennaio 2011.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 dicembre 2010

Il Ministro: Tremonti
                                                                                                              

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2)

 

  

Tasso interessi  legali

 

 

Periodo di validità

 

5%

 

 

fino al 15/12/1990

 

10%

dal 16/12/1990

 

al 31/12/1996

 

5%

dal 1/1/1997

 

al 31/12/1998

 

2,5%

dal 1/1/1999

 

al 31/12/2000

 

3,5%

dal 1/1/2001

 

al 31/12/2001

 

3,0%

dal 1/1/2002

 

al 31/12/2003

 

 

2,5%

 

dal 1/1/2004

 

al 31/12/2007

 

 

3,0%

 

dal 1/1/2008

 

al 31/12/2009

 

 

1,0%

 

 

dal 1/1/2010

 

 al 31/12/2010

 

 

1,5%

 

 

dal 1/1/2011