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Circolare numero 100 del 1-7-2004.htm

  
Precisazioni alla circolare n. 85 del 24 maggio 2004   

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Progetto per la Gestione, lo Sviluppo

e il Coordinamento dell’Area Agricola

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 1 Luglio 2004

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  100

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Al

 Vice Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Precisazioni alla circolare n. 85 del 24 maggio 2004

 

SOMMARIO:

1.               Premessa;

2.               Accertamento dei requisiti: D.Lgs. 99/2004;

3.              Cancellazioni IATP.

 

 

 

Premessa.

 

Come è noto, con la circolare n. 85 del 24 maggio u.s., l’Istituto ha definito il nuovo quadro normativo riguardante la figura dell’imprenditore agricolo professionale, dando così attuazione al Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2004 n. 94.

 

Ad oggi si rende necessario precisare alcuni punti, in attesa del pieno regime.

 

 

Accertamento requisiti: D.Lgs. 99/2004

 

L’art. 1 comma 1 del citato decreto recita: “Ai fini dell’applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo o che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro”. Precisando poi che “Per l’imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 17 del citato regolamento CE n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al 25%”.

 

La norma, pertanto, fissa i nuovi parametri necessari per avvalorare la figura dello IAP.

 

Il comma 2 definisce la competenza all’accertamento dei requisiti, a tutti gli effetti, affidandola alla Regione, riservando all’Istituto la facoltà di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie  ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 476.

 

Pertanto, a stretta interpretazione letterale della norma, i soggetti interessati dovrebbero presentare, unitamente alla richiesta di iscrizione alla relativa gestione previdenziale, l’attestato Regionale.

 

Considerato che da parte dei soggetti interessati sono state presentate domande di iscrizione alla gestione previdenziale, in attesa del completamento della fase di attuazione da parte delle Regioni, le Sedi possono procedere alla iscrizione “con riserva” dopo aver verificato l’esistenza dei requisiti reddituali e di tempo-lavoro.

 

Tutto quanto premesso, poiché sull’Istituto grava sempre l’obbligo di concludere l’iter istruttorio nel termine di 90 giorni, così come disposto dal DPR 476/01 e da circolare n. 65/2002.

 

Al contempo, sarà cura della Direzione Generale attivare le sinergie necessarie con le singole Regioni al fine di una corretta e puntuale applicazione della nuova normativa. Nel merito si fa riserva di istruzioni.

 

Cancellazioni IATP.

 

Da parte di alcune Sedi è stato segnalato che soggetti iscritti alla gestione come “imprenditori agricoli a titolo principale” (IATP), per usufruire delle agevolazioni previste dall’art. 1 del D.Lgs. in argomento, hanno presentato domanda di cancellazione con contestuale richiesta di nuova iscrizione nella qualità di “imprenditore agricolo professionale” (IAP).

 

Al riguardo si osserva che le domande devono essere respinte in quanto, come precisato nella circolare 85/2004, “al pari di quanto previsto dall’abrogato art. 12 per lo IATP, la qualifica di IAP, quale disciplinata dal nuovo testo normativo, si riferisce e vale per tutti i casi in cui, per la normativa statale stessa, è rilevante a determinati fini, ivi compresi quelli di natura previdenziale”.

 

                                                                                                       IL DIRETTORE GENERALE

                                                                                                                      Crecco