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Circolare numero 100 del 10-8-2005.htm

  
Nuove disposizioni in materia di indennità ordinaria di disoccupazione ai sensi dell’articolo 13 della legge  n. 80 del 14 maggio 2005.   

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Direzione Centrale

Prestazioni a Sostegno del Reddito

 

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 10 Agosto 2005

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  100

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

 

OGGETTO:

Nuove disposizioni in materia di indennità ordinaria di disoccupazione ai sensi dell’articolo 13 della legge  n. 80 del 14 maggio 2005.

 

 

 

SOMMARIO:

La percentuale di commisurazione alla retribuzione  è elevata, per i lavoratori di età inferiore a 50 anni,  al 50% per i primi 6 mesi  e per il settimo mese è fissata al 40%. 

 

 

Con circolare n. 87 dell’8 luglio 2005  sono state fornite, tra l’altro, al punto A,  istruzioni per l’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 13, comma 2, lettera a), che ha elevato la durata dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali a 7 mesi  in favore dei lavoratori con età inferiore a 50 anni, ed è stato stabilito che la percentuale di commisurazione alla retribuzione della predetta indennità  è elevata al 50% per i primi sei mesi ed è fissata al  30% per il settimo mese.

 

La problematica in questione è stata attentamente riesaminata ed è stato chiesto, da ultimo, anche un parere di merito al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,  e si è ritenuto di dover modificare il criterio contenuto nella circolare n. 87/2005 e di riconoscere ai lavoratori con età inferiore a 50 anni che la percentuale di commisurazione per il settimo mese deve essere elevata al 40% della retribuzione, anziché  al 30 %.

 

Il Direttore Generale

Crecco