Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 101 del 12-6-2003.htm

  
variazione del tasso di differimento, di  dilazione e della somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali   

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Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 12 Giugno 2003

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  101

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Commissario Straordinario

 

Al

 Vice Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

variazione del tasso di differimento, di  dilazione e della somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

 

SOMMARIO:

 Provvedimento della Banca d’Italia del 6 giugno 2003.  Variazione del tasso di riferimento al 2% con decorrenza dal 9 giugno  2003.  

 

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2003 è stato pubblicato il provvedimento del 6 giugno 2003  con il quale la Banca d’Italia,  visto l’art. 2  comma 1 del D.Lgv. 24 giugno 1998  n.213 e la Delibera del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea del 5 giugno 2003, ha fissato nella misura del 2% a decorrere dal 9 giugno 2003, il tasso ufficiale di riferimento da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti  contributivi e relativi accessori dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

L’interesse di differimento,  maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14.6.1996, convertito nella legge n. 402 del 29.7.1996 è pari all’ 8 % a decorrere dalla medesima data del 9 giugno 2003.

 

 

La modifica produce effetti  anche nei confronti delle somme aggiuntive per ritardato o omesso versamento dei contributi, come di seguito descritto:

 

1)      INTERESSI DI DILAZIONE

 

L’interesse di dilazione, da applicare alle rateazioni concesse dal 9 giugno 2003, dovrà essere calcolato sulla base del nuovo tasso dell’ 8 % inserito, a cura di questa Direzione, nelle tabelle centrali.

 

 

2)      INTERESSI DI DIFFERIMENTO

 

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 8  % si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di giugno  2003.

 

 

3)      SANZIONI CIVILI

 

La nuova misura delle Sanzioni civili si determina come segue:

 

-         per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1 ottobre 2000, è pari al TUR (2%)  maggiorato di 5,5 punti e, quindi, al 7,50% annuo ai sensi della Legge 23 dicembre 2000 art.116 c.8 lettera a) e lettera b- secondo periodo;  

 

-         per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’Istituto, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l’anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso, dal 1 ottobre 2000, è pari al 30% annuo ai sensi della citata L. 388/2000 art.116 c.8 lettera b) 

 

-         per le inadempienze sorte dal 1.10.2000 previste al comma 10 del summenzionato art. 116  e semprechè il versamento  dei contributi e premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al TUR  maggiorato di 5,5 punti e quindi al 7,50% annuo.  

 

-         per le procedure concorsuali (cfr. PARTE PRIMA, punto 3.1, della circolare n. 65/1997) il riferimento al “prime-rate”, come è noto, deve intendersi sostituito da quello pari al  tasso di riferimento (2 %).

A tale riguardo, ad ogni buon fine, si rammenta  che l’importo della sanzione ridotta (v. prospetto riportato nella  suddetta circolare n. 65) non potrà mai essere inferiore al limite fissato dalla legge che, come è noto, è quello degli interessi legali.

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

PRAUSCELLO