Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche dati documentali

Inps Servizi

Banche dati documentali


Circolare numero 102 del 6-7-2004.htm

  
Articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. Determinazione da parte del Casellario dei pensionati degli aumenti per perequazione automatica e delle ritenute IRPEF da applicare nei confronti dei titolari di più pensioni   

Attivando questo Link si può ricevere il documento in formato PDF

Direzione Centrale

delle Prestazioni

Direzione Centrale

Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 6 Luglio 2004

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  102

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Al

 Vice Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 1

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. Determinazione da parte del Casellario dei pensionati degli aumenti per perequazione automatica e delle ritenute IRPEF da applicare nei confronti dei titolari di più pensioni

 

SOMMARIO:

In applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 relative alla rivalutazione automatica delle pensioni dei titolari di più trattamenti pensionistici e nell’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 relative all’assoggettamento all’IRPEF di titolari di più trattamenti pensionistici, il Casellario dei pensionati ha provveduto a determinare la perequazione e le ritenute IRPEF da applicare nei confronti dei titolri di più pensioni.

 

 

 

Con effetto dal 1° gennaio 1998 è entrato in vigore l’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che stabilisce i criteri per l’assoggettamento ad IRPEF dei titolari di più trattamenti pensionistici.

 

Con effetto dal 1° gennaio 1999 è entrato in vigore l’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che disciplina i criteri e le modalità di determinazione degli aumenti di perequazione automatica per i titolari di più trattamenti pensionistici.

 

Anche per l’anno 2004 il Casellario, sulla base dei dati forniti dagli Enti erogatori di trattamenti pensionistici, ha provveduto a determinare gli importi da comunicare agli Enti sia per quanto riguarda la rivalutazione da applicare sia per quanto riguarda le ritenute IRPEF.

 

 

1 -

Comunicazioni pervenute dagli Enti.

 

Gli Enti erogatori di pensioni hanno provveduto ad inviare al Casellario Centrale dei pensionati la comunicazione contenente i dati dei trattamenti pensionistici erogati nel corso dell’anno 2003 e, a livello previsionale, quelli che saranno erogati nel corso dell’anno 2004, ai fini dell’assoggettamento all’IRPEF, nonchè l’informazione relativa al diritto o meno alla rivalutazione automatica, ai fini della determinazione dell’importo complessivo rivalutabile.

 

Le informazioni ricevute sono state memorizzate sul Casellario Centrale dei pensionati.

 

A partire dall’anno 2001 la maggior parte degli Enti colloquia con il Casellario dei pensionati via Internet.

 

Le Sedi possono visualizzare la documentazione pubblicata per gli Enti accedendo in Intranet all'indirizzo WWW.INPS.IT, nella sezione "SERVIZI ONLINE" - "PER GLI ENTI PUBBLICI E PREVIDENZIALI" - "CASELLARIO PENSIONATI".

 

 

2 -

Individuazione dei trattamenti pensionistici erogati allo stesso soggetto

 

Sulla base dei dati forniti dagli Enti il Casellario Centrale dei pensionati ha provveduto ad individuare i trattamenti pensionistici erogati dall’INPS e dagli altri Enti allo stesso soggetto.

 

L’abbinamento delle prestazioni pensionistiche del soggetto è stato operato sulla base del “CODICE FISCALE”.

 

 

3 -

Conguagli di perequazione automatica a norma dell’articolo 34 della legge n. 448 del       1998

 

Anche quest’anno l’INPS, per i titolari di più trattamenti pensionistici erogati anche da altri Enti, ha provveduto, in occasione del rinnovo dei mandati di pagamento per l’anno 2004, a rivalutare le proprie pensioni tenendo conto degli importi presenti nel Casellario centrale delle pensioni per l’anno 2003. Ciò ha consentito di ridurre al minimo i conguagli a debito o a credito dei pensionati derivanti dall’applicazione della perequazione congiunta ai sensi dell’articolo 34 della legge n. 448 del 1998.

 

Si ricorda che vengono presi in considerazione, ai  fini della perequazione cumulata:

 

  • tutti i trattamenti erogati dall’INPS, con esclusione  delle pensioni delle seguenti categorie: 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESA), 030 (VO/BIS), 031 (IO/BIS), 035  (VMP), 036 (IMP) 043 (INDCOM), 044 (INVCIV), 066 (CL), 076 (VOST), 077 (PS), 078 (AS).

Sono inoltre escluse dalla perequazione cumulata le pensioni ai superstiti che hanno CODICE NATURA  GP1AF02(2) = U.

 

  • i trattamenti erogati dagli ENTI solo se l’Ente interessato ha comunicato che la pensione è da assoggettare alla perequazione cumulata; a tal fine verificare sulla pensione dell’ente: GP1AV35N = 2

 

L’importo preso in considerazione ai fini della rivalutazione è quello memorizzato nel campo GP5KC04E del Data Base delle pensioni.

 

 

4 -

Determinazione della ritenuta IRPEF a norma dell’articolo 8 del decreto legislativo n.       314 del 1997 per l’anno 2003

 

Le ritenute IRPEF nei confronti dei titolari di più pensioni sono state determinate con le modalità riportate nella circolare n. 128 del 16 giugno 1998.

 

Al punto 14 della circolare n. 191 del 12 dicembre 2003, relativa al rinnovo delle pensioni, sono state indicate le modalità di applicazione delle disposizioni fiscali, contenute nell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e nelle relative circolari applicative emanate dall’Agenzia delle Entrate, in particolare la circolare n. 2/E del 15 gennaio 2003 e la circolare n. 15/E del 5 marzo 2003.

 

Le ritenute IRPEF sono state operate, per l’anno 2004, con le modalità previste dalla circolare n. 57 del 22 dicembre 2003 dell’Agenzia delle Entrate che ha modificato l’art. 10 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché, tra l’altro, l’art. 23 del D.P.R. n. 600 del 29.9.1973, nel caso di soggetti che percepiscono più trattamenti pensionistici.

 

Con l’elaborazione dei dati pervenuti al Casellario da parte degli Enti erogatori, in applicazione dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 314 del 1997, e delle disposizioni di cui alla circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997 del Ministero delle finanze, così come modificate dalla citata circolare n. 57 del 22 dicembre 2003 dell’Agenzia delle Entrate, ai fini della determinazione della ritenuta IRPEF per l’anno 2004, si è provveduto a modificare il sistema di distribuzione dell’imposta tra i diversi trattamenti pensionistici facendo in modo che l’imposta complessivamente dovuta gravi in misura proporzionale su tutte le pensioni.

 

Il Casellario ha provveduto quindi a  ripartire l’imposta complessiva dovuta dal soggetto in proporzione agli imponibili erogati da ciascun Ente.

 

Di conseguenza sia la deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione di cui all’art. 11, comma 1 del TUIR (già art.10-bis), l'imposta complessiva dovuta dal soggetto, l’ulteriore deduzione per i pensionati di cui all’art. 11, comma 3 del TUIR e le detrazioni d’imposta, se spettanti, per l’anno 2004, vengono calcolate dal Casellario sull’imponibile complessivo del soggetto, e  ripartite in misura proporzionale agli imponibili dei singoli trattamenti, INPS e INPS e/o altri Enti.

 

 

Al fine di determinare l’imposta dovuta sull’insieme dei trattamenti, il Casellario:

·         cumula tutti i trattamenti pensionistici del soggetto;

·         calcola la quota di deduzione per garantire la progressività dell’imposizione;

·         calcola le detrazioni d’imposta spettanti;

·         determina l’imposta complessiva dovuta dal soggetto;

·         ripartisce l’imposta così calcolata, le detrazioni e la deduzione di cui all’art. 11 (già 10-bis) del TUIR in proporzione agli imponibili erogati da ciascun Ente;

·         comunica all'Ente che eroga il trattamento l’aliquota da applicare e i dati analitici che hanno determinato la stessa.

 

 

5 -

Comunicazione agli Enti

 

Il Casellario Centrale dei pensionati ha inviato ad ogni Ente erogatore di trattamenti pensionistici, oltre al flusso dei dati determinati dal Casellario, la comunicazione (allegato 1) che riporta le modalità che gli Enti devono utilizzare per l’applicazione della rivalutazione e della tassazione cumulata e per la gestione dei conguagli, a debito o a credito del pensionato, relativi al periodo dal 1° gennaio alla data di inizio dell’applicazione della rivalutazione e della tassazione determinata dal Casellario considerando il cumulo dei trattamenti.

 

 

 

 

 

6 -

Ricostituzione delle pensioni erogate dall’INPS

 

A seguito del ricalcolo effettuato dal Casellario in applicazione dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 314 del 1997, le pensioni INPS per le quali è previsto un conguaglio a credito o a debito vengono ricalcolate con la procedura centrale automatizzata di cui alla circolare n. 57 del 9 marzo 2001.

 

                                                                                                       IL DIRETTORE GENERALE

                                                                                                                      Crecco

 

Allegato N.1