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Circolare numero 104 del 17-7-2007.htm

  
trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera. Determinazione dell’importo  provvisorio per l’anno 2006.   

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Direzione Centrale

Prestazioni a Sostegno del Reddito

Direzione Centrale

Finanza, Contabilità e Bilancio

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 17 Luglio 2007

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  104

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera. Determinazione dell’importo  provvisorio per l’anno 2006.

 

SOMMARIO:

il Consiglio di Amministrazione  ha determinato, ai sensi dell’articolo 3 della legge n.147/1997,  l’importo provvisorio per l’anno 2006 del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera. Istruzioni contabili.

 

 

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n.64 adottata in data 30 maggio 2007 ha determinato ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 giugno 1997, n.147, l’importo provvisorio per l’anno 2006 del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera.

 

L’importo provvisorio della prestazione per l’anno 2006 da erogare ai lavoratori  in questione, il cui rapporto di lavoro è cessato o cesserà nel periodo 1.1–31.12.2006, ivi compresi quello dei lavoratori stagionali per il mancato rinnovo del contratto, è stato fissato nella misura del 50% del salario lordo medio annuo sottoposto a contribuzione, comprensivo di eventuali indennità per malattia e infortunio, con esclusione dell’assegno per il nucleo familiare, percepito in Svizzera nell’anno precedente lo stato di disoccupazione.

 

Per quanto riguarda la contabilizzazione delle prestazioni in argomento si richiamano le istruzioni di cui al punto 4 della circolare n.65 del 23 marzo 1998, come successivamente modificate con le istruzioni contabili di cui alla lettera F della circolare n.112 del 27 maggio 1998 riguardante il pagamento diretto delle prestazioni di disoccupazione non agricola.

 

 

Il Direttore Generale

Crecco