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Circolare numero 105 del 5-10-2006.htm

  
Regolarizzazioni contributive riferite a periodi ante 1.04.2000  per lavoratori iscritti al Fondo  Speciale Ferrovie dello Stato. Prescrizione e regime sanzionatorio.   

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Direzione Centrale

delle Entrate

Contributive

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 5 Ottobre 2006

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  105

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Regolarizzazioni contributive riferite a periodi ante 1.04.2000  per lavoratori iscritti al Fondo  Speciale Ferrovie dello Stato. Prescrizione e regime sanzionatorio.

 

SOMMARIO:

Chiarimenti circa i termini prescrizionali applicabili   per il versamento dei contribuiti su retribuzioni e/o differenze retributive per periodi anteriori all’istituzione del Fondo speciale,  erogate successivamente alla soppressione del “Fondo Ferrovie dello Stato” (Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 43) a seguito di sentenze. Regime sanzionatorio.

 

 

Con la circolare n. 95 del 22 maggio 2002 sono state impartite le istruzioni per il versamento dei contributi su retribuzioni e/o differenze salariali per periodi anteriori all’istituzione del Fondo speciale delle Ferrovie dello Stato (legge 23 dicembre 1999, n.488, art.43).

Atteso che da parte di molte Sedi sono pervenuti quesiti in merito alla determinazione dei termini prescrizionali della contribuzione in caso di regolarizzazione di periodi pregressi riconosciuti, a seguito di sentenza, al personale iscritto o iscrivibile al Fondo speciale delle Ferrovie dello Stato, si forniscono i seguenti chiarimenti.

 

 

Ricorsi giudiziari instaurati in data antecedente il 1° aprile 2000:

 

  1. i contributi dovuti su retribuzioni e/o differenze retributive relative a periodi fino al 31.3.2000, riconosciute a seguito di sentenza, non sono soggetti a prescrizione e agli stessi non sono applicabili le sanzioni civili in quanto rientranti nel regime previdenziale speciale in vigore fino a tale data e in cui le Ferrovie dello Stato rivestivano la duplice veste di datore di lavoro e di Ente previdenziale.
  2. sui contributi relativi a periodi successivi al 31.3.2000 va applicato il regime sanzionatorio in vigore all’epoca cui i contributi si riferiscono; dall’1.1.2001 va invece applicato il regime sanzionatorio previsto dalla legge n. 388/2000 - art.116, con l’esclusione dell’ipotesi dell’evasione prevista dal comma 8-lett.b dell’articolo citato. Anche su tali contributi la prescrizione non deve ritenersi operante.

 

 

Ricorsi giudiziari instaurati in data successiva al 31 marzo 2000:

 

per le regolarizzazioni sorte a seguito di sentenze riguardanti giudizi iniziati successivamente al 31 marzo  2000 da parte di dipendenti di Ferrovie dello Stato S.p.A. e delle nuove società nate dallo scorporo di detta società, opera la prescrizione, ancorché trattasi di periodi antecedenti la data del 1° aprile 2000. Infatti, in tali casi, devono trovare applicazione le disposizioni vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria ed in particolare quelle riguardanti la prescrizione che, in caso di richiesta del lavoratore, è decennale.

In questi ultimi casi vanno applicate le sanzioni civili secondo la normativa generale ex lege 388/2000 art.116.

Eventuali contestazioni o ricorsi amministrativi pendenti debbono essere risolti alla luce delle disposizioni di cui alla presente circolare.

 

Restano confermate le modalità operative indicate nella circolare n. 95/2002 per la sistemazione delle posizioni contributive interessate.

 

 

                                                                                   Il Direttore Generale

                                                                                              Crecco