Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
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Circolare numero 105 del 5-10-2006.htm |
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Direzione Centrale
delle Entrate
Contributive
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Dirigenti centrali e periferici |
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Ai |
Direttori delle Agenzie |
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Ai |
Coordinatori generali, centrali e |
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Roma, 5 Ottobre 2006 |
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periferici dei Rami professionali |
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Al |
Coordinatore generale Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
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Circolare n. 105 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Presidente |
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Ai |
Consiglieri di Amministrazione |
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Al |
Presidente e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Ai |
Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Al |
Presidente della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Ai |
Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
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OGGETTO: |
Regolarizzazioni contributive riferite a periodi ante 1.04.2000 per lavoratori iscritti al Fondo Speciale Ferrovie dello Stato. Prescrizione e regime sanzionatorio. |
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SOMMARIO: |
Chiarimenti circa i termini prescrizionali applicabili per il versamento dei contribuiti su retribuzioni e/o differenze retributive per periodi anteriori all’istituzione del Fondo speciale, erogate successivamente alla soppressione del “Fondo Ferrovie dello Stato” (Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 43) a seguito di sentenze. Regime sanzionatorio. |
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Con la circolare n. 95 del 22 maggio 2002 sono state impartite le istruzioni per il versamento dei contributi su retribuzioni e/o differenze salariali per periodi anteriori all’istituzione del Fondo speciale delle Ferrovie dello Stato (legge 23 dicembre 1999, n.488, art.43). Atteso che da parte di molte Sedi sono pervenuti quesiti in merito alla determinazione dei termini prescrizionali della contribuzione in caso di regolarizzazione di periodi pregressi riconosciuti, a seguito di sentenza, al personale iscritto o iscrivibile al Fondo speciale delle Ferrovie dello Stato, si forniscono i seguenti chiarimenti.
Ricorsi giudiziari instaurati in data antecedente il 1° aprile 2000:
Ricorsi giudiziari instaurati in data successiva al 31 marzo 2000:
per le regolarizzazioni sorte a seguito di sentenze riguardanti giudizi iniziati successivamente al 31 marzo 2000 da parte di dipendenti di Ferrovie dello Stato S.p.A. e delle nuove società nate dallo scorporo di detta società, opera la prescrizione, ancorché trattasi di periodi antecedenti la data del 1° aprile 2000. Infatti, in tali casi, devono trovare applicazione le disposizioni vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria ed in particolare quelle riguardanti la prescrizione che, in caso di richiesta del lavoratore, è decennale. In questi ultimi casi vanno applicate le sanzioni civili secondo la normativa generale ex lege 388/2000 art.116. Eventuali contestazioni o ricorsi amministrativi pendenti debbono essere risolti alla luce delle disposizioni di cui alla presente circolare.
Restano confermate le modalità operative indicate nella circolare n. 95/2002 per la sistemazione delle posizioni contributive interessate.
Il Direttore Generale Crecco |