Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
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Circolare numero 110 del 24-6-2003.htm |
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Coordinamento
Generale
Statistico
Attuariale
Direzione
Centrale
Prestazioni
a Sostegno del Reddito
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Ai |
Dirigenti centrali e periferici |
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Ai |
Direttori delle Agenzie |
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Ai |
Coordinatori generali, centrali e |
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Roma, 24 Giugno 2003 |
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periferici dei Rami professionali |
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Al |
Coordinatore generale Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
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Circolare n. 110 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Commissario Straordinario |
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Al |
Vice Commissario Straordinario |
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Al |
Presidente e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Ai |
Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Al |
Presidente della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Ai |
Presidenti dei Comitati regionali |
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Allegati 3 |
Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
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OGGETTO: |
Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2003-30 giugno 2004. |
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SOMMARIO: |
A decorrere dal 1° luglio 2003 sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno nucleo familiare ai nuclei con figli e a quelli senza figli. |
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Ai sensi dell'art. 2, c. 12, del D.L. 69/88, convertito, con modificazioni, dalla L. 153/88, i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2001 e l'anno 2002 è risultata pari al 2,4 %.
In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2002 - 30 giugno 2003 con il predetto indice.
Si allegano pertanto i prospetti A e B, contenenti le nuove fasce reddituali da applicare dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004, rispettivamente ai nuclei senza figli e ai nuclei con figli. Per comodità di consultazione si allegano anche le tabelle con le fasce suddette e i corrispondenti importi mensili della prestazione.
Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli Enti di Patronato, con ogni possibile sollecitudine, il contenuto della presente circolare, che dovrà essere distribuita unitamente alle tabelle e ai prospetti allegati.
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Allegato N.1