960614
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Circolare n. 124
AI DIRIGENTI  CENTRALI E  PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI  COORDINATORI  GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
   e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
   CONSIGLIO  DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI
   DI FONDI, GESTIONI E CASSE
AI PRESIDENTI  DEI  COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Gestione dei lavoratori autonomi. Contributo
previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 12 giugno 1996  AI DIRIGENTI  CENTRALI E  PERIFERICI
Circolare n. 124      AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
                         PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                      AI PRIMARI  COORDINATORI  GENERALI E
                         PRIMARI MEDICO LEGALI
                         e, per conoscenza,
                      AL PRESIDENTE
                      AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                      AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
                         CONSIGLIO  DI INDIRIZZO E VIGILANZA
                      AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI
                         DI FONDI, GESTIONI E CASSE
                      AI PRESIDENTI  DEI  COMITATI REGIONALI
                      AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
All. 1
Oggetto: Gestione dei lavoratori autonomi. Contributo
         previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8
         agosto 1995, n. 335.
     La Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 1996 pub-
blica il D.L. 27 maggio 1996 n. 295 recante "Norme in
materia previdenziale".
     L' articolo 4 del suddetto decreto riporta integral-
mente le norme contenute nell' articolo 4 del D.L. n. 166
del 28 marzo scorso, decaduto per mancata conversione nei
termini di legge. Si confermano pertanto le istruzioni
fornite con la  della circolare n. 112 del 25 maggio scorso.
Si conferma altresi' quanto riportato al punto 6, lettera a)
e cioe' che, per i soggetti con rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa, il primo versamento contributivo
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per i mesi di aprile e maggio 1996 deve essere effettuato
entro il 20 giugno 1996.
1 - CHIARIMENTI
     A seguito di richieste di chiarimenti avanzate da
alcune Sedi sulla complessa problematica relativa all'ob-
bligo di versare il contributo del 10% previsto dall'art. 2,
comma 26, della legge n. 335 del 1995, si ritiene opportuno
fornire le seguenti puntualizzazioni.
1.1 - Obbligo di iscrizione per i soggetti che svolgono
      gratuitamente la loro attivita'.
     Qualora non sia previsto un compenso per l'attivita'
svolta, il soggetto interessato non e' tenuto ad iscriversi
alla gestione separata istituita presso l'INPS, visto che
in ogni caso il soggetto medesimo non dovra' versare alcun
contributo.
1.2 - Soggetti non residenti in Italia.
     I soggetti non residenti in Italia - cittadini italiani
o stranieri - sono  tenuti al versamento del contributo se
sono obbligati alla presentazione in Italia della dichiara-
zione dei redditi.
1.3 - Compensi pagati in via anticipata a lavoratori con
      rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
     Si tratta, in genere, di compensi riferiti all'intero
anno, corrisposti prima della fine dell'anno stesso o - per
il primo anno di applicazione della legge - anche prima
dell'inizio dell'obbligo assicurativo (1 aprile 1996 o 30
giugno 1996).
     Per l'anno 1996, tali compensi devono essere assogget-
tati a contribuzione per la parte che si riferisce al
periodo successivo all'inizio dell'obbligo assicurativo. Il
versamento, dovra' essere effettuato dai committenti (rap-
porti di collaborazione coordinata e continuativa) entro il
giorno 20 del mese successivo a quello dell'erogazione del
compenso o a quello di insorgenza dell'obbligo assicurativo.
Ad esempio, il compenso corrisposto nel mese di maggio 1996,
da riferire all'intero anno, ad un soggetto con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa gia' assicurato o
pensionato - lavoratore nei cui confronti l'obbligo assicu-
rativo decorre dal 30 giugno 1996 - deve essere assoggettato
a contribuzione nella parte che si riferisce al periodo dal
30 giugno 1996 in poi.Il relativo pagamento dovra' essere
effettuato entro il 20 agosto 1996.
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     Per gli anni successivi, l'emolumento va riferito
all'intero anno, con l'ovvia eccezione del caso in cui il
rapporto si interrompa prima della fine dell'anno stesso.
     Per il pagamento, vale quanto detto sopra.
1.4 - Professionisti che versano alla propria cassa un
      contributo forfettario determinato in misura fissa.
     Come e' stato precisato nella circolare n. 112 citata,
ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 281, il professio-
nista  e' tenuto al pagamento del contributo alla gestione
separata relativamente ai redditi professionali non assog-
gettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso la
cassa di categoria. Si chiarisce al riguardo che il paga-
mento alla cassa professionale di un contributo forfettario
di importo non direttamente proporzionale al reddito, ma
determinato in misura fissa, integra le condizioni per
l'esclusione dal pagamento del contributo del 10% alla
gestione separata INPS se, in relazione al contributo
versato alla cassa, e' prevista l'erogazione di un tratta-
mento pensionistico. Qualora il versamento forfettario fisso
sia invece effettuato a titolo di solidarieta' e non com-
porti la valutazione del periodo ai fini pensionistici a
carico della cassa professionale - si cita a titolo di
esempio, il caso dell'ENPAM - il reddito, fermo restando
quanto stabilito dal D.L. n. 166/1996 citato circa la
decorrenza dell'obbligo assicurativo, dovra' essere assog-
gettato a contribuzione INPS.
1.5 - Collaborazioni prestate presso scuole private.
     Possono rientrare fra le collaborazioni coordinate e
continuative i rapporti intercorrenti fra scuole private ed
insegnanti, ovviamente se tali rapporti non debbono essere
qualificati di lavoro subordinato ai sensi della vigente
normativa in materia. Si citano al riguardo il messaggio n.
10015 dell'8 ottobre 1987 (all. 1) e le circolari n. 179 e
74, rispettivamente dell'8 agosto 1989 e del 23 marzo 1990.
2 - CORREZIONI FORMALI ALLA CIRCOLARE N. 112 DEL 25 MAGGIO
    1996.
     Alla circolare n. 112 del 25 maggio 1996, trasmessa con
messaggio n. 28115 di pari data devono essere apportate le
seguenti correzioni formali:
1) - pagina 8, rigo 6 - parte prima, punto 2.1 - leggere "Le
attivita' di cui all'art 5. comma 3" anziche' "Le attivita'
di cui all'art. 3 comma 5".
2) - pagina 10, righi n. 14 e 15 - parte prima, punto 2
punto 1, lettera b) - leggere "Nel corso del quinquennio
                              3
sopra indicato" anziche' "Nel corso del quinquennio decor-
rente dal 1 Gennaio 1996";
3) - pagina 14, rigo 5 - parte prima, punto 3 - leggere "30
aprile 1996" anziche' "30 aprile prossimo";
4) - pagina 38, rigo n. 2 - parte seconda, punto 7 - leggere
"31 luglio 1996" anziche' "30 giugno 1996".
                               IL DIRETTORE GENERALE
                                   TRIZZINO
                                                  ALLEGATO 1
    I.N.P.S.
D.G.SER.RISCOSS.CONTR.       MESSAGGIO N.10015 dell' 8.10.87
OGGETTO:Assicuraz.sociali obbligatorie docenti istituti
        privati istruzione.
                    AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
OGGETTO:Lettera del 16.7.1987, prot. n.7/51364/OA-3, del
        Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale -
        Direzione Generale Prev. e Ass.Sociale- Div VII,
        concernente l'assoggettabilita' alle assicurazioni
        sociali obbligatorie dei docenti degli Istituti
        privati di istruzione.
     Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha
trasmesso, sull'argomento in oggetto, la lettera che qui di
seguito si trascrive, per opportuna conoscenza delle SS.LL.
     Testo della lettera ministeriale:
"Questo Ministero ravvisa l'esigenza di individuare criteri
uniformi per la valutazione della sussistenza, ai fini
contributivi, di un rapporto di lavoro autonomo ovvero
subordinato tra gli Istituti privati di istruzione ed i
soggetti docenti.
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     Premesso che, in linea teorica, questo Ministero,
conformemente a quanto in precedenza espresso, ritiene
possibile la costituzione di rapporti di natura professio-
nale autonoma in relazione a particolari esigenze dei
singoli istituti di istruzione, nei casi concreti dovra'
escludersi il carattere della subordinazione in presenza dei
seguenti elementi obiettivi:
1) mancata imposizione al docente di un orario prestabilito
   da parte della scuola;
2) compenso determinato in relazione alla professionalita'
   ed alle singole prestazioni;
3) assenza di vincoli e di sanzioni disciplinari;
4) libera scelta, da parte del docente, delle modalita
   tecniche per la trattazione degli argomenti;
5) volonta dei contraenti diretta ad escludere la
   subordinazione;
     Per quanto concerne, poi, l'elemento dell'inserimento (
o del mancato inserimento) dell'insegnante nelle organizza-
zioni della scuola, si e' dell'avviso che detto elemento,
come gia rappresentato da questo Ministero con nota n.
6/PS/36240/LP/3 del 1  luglio 1986, non sia da solo suffi-
ciente a qualificare il rapporto come subordinato: perche'
cio' avvenga e' necessario che l'inserimento sia privo di
autonomia e condizionato dal potere gerarchico e di con-
trollo dell'Istituto.
     Si resta in attesa di riscontro.
                                    P. IL MINISTRO
                                    ON.DR. ANDREA BORRUSO
                             IL DIRETTORE GENERALE
                                 F.TO FASSARI