Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 127 del 6-8-2004.htm

  
Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l’anno 2004. Compartecipanti familiari e piccoli coloni.   

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Direzione Centrale

Prestazioni a Sostegno del Reddito

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 6 Agosto 2004

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  127

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 1

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l’anno 2004. Compartecipanti familiari e piccoli coloni.

 

SOMMARIO:

Retribuzioni utilizzabili per la liquidazione delle indennità di malattia, di maternità e tbc a favore dei compartecipanti familiari e piccoli coloni relative ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2004.

 

 

Con decreto direttoriale 24 maggio 2004 (v. comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in G.U. n. 126 del 31.5.2004) sono state determinate, per ciascuna provincia, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli a tempo determinato, valide per l’anno 2004 ai fini previdenziali (v. tabella allegata).

Per quanto si riferisce ai riflessi sull’erogazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità e per tubercolosi (per i primi 180 giorni di assistenza), si precisa che dette retribuzioni sono utilizzabili nel caso di eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2004 (in proposito v. circ. n. 134386 AGO del 6 aprile 1982) riguardanti i lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), per i quali soltanto continuano a trovare applicazione salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con decreti previsti dall’art. 28 del DPR n. 488/68 (v. circ. n. 56 del 2.3.2000, paragrafo 2 e messaggio n. 000955 del 19.12.2001).

Eventuali prestazioni riferite all’anno 2004 e liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per l’anno 2003 dovranno essere pertanto riliquidate sulla base dei nuovi importi

 

                                                                                                       IL DIRETTORE GENERALE

                                                                                                                      Crecco

 

Allegato N.1