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Circolare numero 131 del 14-11-2006.htm

  
Decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262.  Modalità di recupero dei contributi sospesi a seguito dell’emergenza sanitaria denominata “influenza aviaria”.   

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Direzione Centrale Entrate  Contributive

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 14 Novembre 2006

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  131

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 1

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262.  Modalità di recupero dei contributi sospesi a seguito dell’emergenza sanitaria denominata “influenza aviaria”.

 

 

SOMMARIO:

Si illustrano le modalità di recupero dei contributi sospesi.

 

 

 

Il Decreto- Legge 3 ottobre 2006, n. 262, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3/10/2006, ha definito, all’art.23, le modalità di recupero dei contributi sospesi dal comma 3-bis dell’art.5 della Legge 30 novembre 2005, n. 244, modificato dall’art. 1-bis, comma7 della Legge 11 marzo 2006, n.81. 

I soggetti  beneficiari della sospensione devono provvedere al pagamento dei contributi sospesi dal 1 gennaio al 31 ottobre 2006 in unica soluzione - senza aggravio di sanzioni ed interessi - o in quattro rate mensili con quota capitale costante gravate da interesse di differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di interesse legale vigente del 2.5%. Il recupero decorre dal 16 novembre 2006.

 

Per usufruire del pagamento dilazionato i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza entro il 16 novembre 2006, utilizzando il modello allegato.

 

Il calcolo degli interessi di dilazione sarà effettuato moltiplicando la quota capitale per il relativo coefficiente, secondo il seguente modello.

 

Rata

Data versamento

Interesse %

1^

16/11/2006

0,00%

2^

16/12/2006

0,21%

3^

16/01/2007

0,42%

4^

16/02/2007

0,63%

 

Il mancato pagamento di una rata non comporta decadenza dal beneficio della rateazione,  ma dà luogo esclusivamente a un’omissione contributiva relativa alla rata stessa che determinerà l’applicazione delle sanzioni previste per l’omesso o tardivo pagamento dei contributi ai sensi dell’art. 116 della legge 23.12.2000, n. 388. In tali ipotesi le somme aggiuntive, calcolate al tasso vigente alla data del pagamento, sono applicate per il periodo che va dalla scadenza della singola rata alla data del pagamento effettivo.

 

Con circolari n. 72 del 19 maggio 2006 e n. 113 del 17 ottobre 2006, sono state illustrate le disposizioni attuative della sospensione contributiva e le modalità di pagamento in unica soluzione. Si illustrano di seguito le modalità di pagamento rateale.

 

 

1)  AZIENDE

 

Il pagamento deve essere effettuato mediante il Mod. F24 da compilare con le

modalità esposte nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo DSOS istituito con la circolare n.98 del 28.5.2002 ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato nel quadro D di denuncia per la rilevazione del credito. 

 

Sezione Inps

SEDE

 Codice

 Contributo

 Matricola INPS/codice

 INPS/filiale azienda

 Periodo

 dal

Periodo al

Importi a debito versati

Importi a credito compensati

Xxxx

 

  DSOS

 PPNNNNNNCCN951

mm/aaaa

mm/aaaa

 

 

 

 2) ARTIGIANI E COMMERCIANTI

 

Il pagamento avverrà a mezzo delega unificata (mod. F24) indicando, nella sezione riservata all’INPS, i codici istituiti con la circolare n. 138 del 25 luglio 2000 e precisamente:

-         AD per le rate relative alla contribuzione dovuta alla gestione artigiani;

-         CD per le rate relative alla contribuzione dovuta alla gestione commercianti.

Considerato che nei confronti degli artigiani e dei commercianti non vige il principio dell’automaticità delle prestazioni, i contributi dovuti e non versati per effetto della sospensione non saranno utilizzabili fino al loro completo versamento.

I versamenti dovranno avvenire alle scadenze mensili sopra indicate.

 

 

3) COMMITTENTI CHE SI AVVALGONO DEI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

 

Coloro che intendono versare in unica soluzione, non essendo soggetti al pagamento degli interessi verseranno la quota contributi secondo le modalità già illustrate nella circolare 72/2006, ovvero con le causali previste per i contributi correnti C10, CXX.

Coloro che invece intendono avvalersi del pagamento dilazionato dovranno presentare la richiesta di rateazione e versare con il Mod. F24 inserendo:

·        nella causale contributo i codici “COC” per la quota contributi e  “COSI” per la quota interessi istituiti con la circ. 98/2002;

·        nel campo “matr.INPS /codice inps/filiale azienda” il codice di 12 caratteri cosi composto: 069999999999.

 

Il Direttore Generale

Crecco

 

Allegato N.1