Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
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Circolare numero 131 del 7-12-2007.htm |
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Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del
Reddito
Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio
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Dirigenti centrali e periferici |
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Direttori delle Agenzie |
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Coordinatori generali, centrali e |
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Roma, 7 Dicembre 2007 |
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periferici dei Rami professionali |
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Coordinatore generale Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
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Circolare n. 131 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Presidente |
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Consiglieri di Amministrazione |
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Presidente e ai Componenti del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci |
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Magistrato della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Presidente della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Presidenti dei Comitati regionali |
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Presidenti dei Comitati provinciali |
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OGGETTO: |
Trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera. Determinazione dell’importo provvisorio per l’anno 2007. |
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SOMMARIO: |
Il Consiglio di Amministrazione ha determinato, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 147/1997, l’importo provvisorio per l’anno 2007 del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera. Istruzioni contabili. |
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Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 162 adottata in data 21 novembre 2007, ha determinato ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 giugno 1997, n. 147, l’importo provvisorio per l’anno 2007 del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera.
L’importo provvisorio della prestazione per l’anno 2007 da erogare ai lavoratori in questione, il cui rapporto di lavoro è cessato o cesserà nel periodo 1.1. – 31.12.2007, ivi compreso quello dei lavoratori stagionali per il mancato rinnovo del contratto, è stato fissato nella misura del 50% del salario lordo medio annuo sottoposto a contribuzione, comprensivo di eventuali indennità per malattia e infortunio, con esclusione dell’assegno per il nucleo familiare, percepito in Svizzera nell’anno precedente lo stato di disoccupazione.
Per quanto riguarda la contabilizzazione delle prestazioni in argomento si richiamano le istruzioni di cui al punto 4 della circolare n. 65 del 23 marzo 1998, come successivamente modificate con le istruzioni contabili di cui alla lettera F della circolare n.112 del 27 maggio 1998 riguardante il pagamento diretto delle prestazioni di disoccupazione non agricola.
Il Direttore generale Crecco |