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Circolare numero 133 del 29-9-2004.htm

  
Articolo 75, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 gennaio 2004. Posticipo dell’accesso al pensionamento di anzianità da parte di lavoratori dipendenti privati aventi, anteriormente al compimento dell’età di quiescenza, almeno 40 anni di anzianità contributiva.   

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Direzione Centrale

delle Prestazioni

Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 29 Settembre 2004

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  133

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 3

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Articolo 75, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 gennaio 2004. Posticipo dell’accesso al pensionamento di anzianità da parte di lavoratori dipendenti privati aventi, anteriormente al compimento dell’età di quiescenza, almeno 40 anni di anzianità contributiva.

 

SOMMARIO:

La normativa in oggetto ha previsto che i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano un’anzianità contributiva di almeno 40 anni, prima del raggiungimento dell’età di 60 anni, se donna, e 65 anni se uomo, possono scegliere di continuare l’attività lavorativa per almeno due anni, ovvero sino al compimento dell’età pensionabile di vecchiaia, al fine di incrementare il proprio trattamento pensionistico dell’importo, calcolato con il sistema contributivo, derivante dal’accredito del 60 per cento della relativa  contribuzione.

 

 

 

1-Premessa.

 

L’art. 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (allegato 1), ha dettato una disciplina intesa a favorire la permanenza al lavoro dei dipendenti privati che hanno perfezionato i requisiti per la pensione di anzianità e non hanno ancora raggiunto l’età pensionabile.

 

Con il decreto interministeriale 23 marzo 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2001, è stata data attuazione alle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 6 di detto art. 75, i quali davano facoltà ai lavoratori privati, che avessero maturatoi requisiti minimi di età e di contribuzione previsti dalla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n.335, come modificataai sensi dell’articolo 59, commi 6 e 7 della legge 27 dicembre 1997, n.449 per l’accesso alpensionamento di anzianità, di rinunciare all’accredito contributivo a condizione di impegnarsi a posticipare il pensionamento stipulando con il datore di lavoro un contratto a tempo determinato di durata almeno biennale.

 

Le circolari n. 118 del 30 maggio 2001 e n.168 del 29 agosto 2001 hanno fornito le istruzioni applicative delle predette disposizioni.

 

Il comma 5 dello stesso art. 75 ha statuito che per i lavoratori che abbiano raggiunto un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, prima del raggiungimento dell’età di 60 anni se donna e 65 anni se uomo, e che scelgano di restare in attività, il 40 per cento della contribuzione versata sul reddito di attività è destinato alle regioni di residenza ed è finalizzato al finanziamento di attività di assistenza agli anziani non autosufficienti e alle famiglie; il restante 60 per cento concorre all’incremento dell’ammontare della pensione, calcolato secondo il metodo contributivo, a decorrere dal compimento dell’età di quiescenza.

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n.104 del 5 maggio 2004 è stato pubblicato il decreto 29 gennaio 2004 (allegato 2), con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha dato attuazione alla normativa da ultimo richiamata.

 

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni applicative della predetta disposizione.

 

 

2 - Destinatari (articolo 1, comma 1 del decreto).

 

Destinatari della normativa di cui al comma 5 dell’art. 75 sono i lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ed alle forme sostitutive della medesima, che abbiano raggiunto un’anzianità contributiva di almeno 40 anni, prima del raggiungimento dell’età di 60 anni se donna e 65 anni se uomo e per i quali, alla data di esercizio della facoltà di posticipo, risulti già possibile l’accesso (c.d. “finestra”) al pensionamento di anzianità.

 

La facoltà di cui al comma 5 dell’art. 75, può essere, parimenti, esercitata dai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano raggiunto un’anzianità contributiva di almeno 40 anni con il cumulo di contribuzione pregressa a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi.

 

Con riferimento ai Fondi sostitutivi gestiti dall’Istituto, si precisa che sono destinatari della disciplina in argomento i lavoratori iscritti al Fondo Volo nonché ai soppressi Fondi Elettrici e Telefonici, i quali conservano la disciplina propria dei Fondi sostitutivi.

 

Sono altresì destinatari i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni in evidenza contabile separata del F.P.L.D.:

 

-         Gestione Speciale per gli Enti creditizi pubblici di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357;

-         Soppresso Fondo per le aziende esercenti pubblico servizio di trasporto.


 

3-

Condizioni per l’esercizio della facoltà di posticipo del pensionamento (articolo 1, commi 2,  3 e 4).

 

I lavoratori di cui sopra possono scegliere di continuare l’attività lavorativa posticipando l’accesso al pensionamento per un periodo di almeno due anni, ovvero fino al compimento dell’età pensionabile di vecchiaia, qualora intervenga prima della scadenza del biennio.

 

A tal fine, i lavoratori devono stipulare con il datore di lavoro un contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari al posticipo del pensionamento, con rinuncia al 40 per cento della copertura contributiva per il periodo corrispondente alla durata del contratto medesimo.

 

Tale quota contributiva verrà destinata dall’INPS alle regioni di residenza dei lavoratori che si avvalgono della facoltà in oggetto per il finanziamento di attività di assistenza agli anziani non autosufficienti ed alle famiglie.

 

Le modalità di versamento della contribuzione alle regioni saranno stabilite mediante convenzioni da stipulare tra le regioni stesse e l’Istituto.

 

Non essendo richiesto il contestuale svolgimento di attività lavorativa, della facoltà in parola possono avvalersi anche quei lavoratori che, pur non occupati, abbiano maturato, all’atto dell’esercizio di tale facoltà, almeno 40 anni di contribuzione.

 

Stante l’impianto generale della normativa, i datori di lavoro ammessi alla stipula del contratto di lavoro in argomento sono esclusivamente quelli appartenenti al settore privato.

 

La facoltà di parziale rinuncia alla contribuzione può essere esercitata più volte e, successivamente al primo biennio, anche per periodi inferiori, fermo restando l’impossibilità di superare il limite dell’età pensionabile di vecchiaia (articolo 2 del decreto).

 

 

4-

Modalità di esercizio della facoltà di posticipo del pensionamento (articolo 1 , comma 5 del decreto).

 

I lavoratori che si avvalgono della facoltà in parola devono darne comunicazione all’INPS allegando:

 

-         copia del contratto di lavoro a tempo determinato della durata di almeno due anni, a decorrere dalla data di pensionamento prevista dalla normativa vigente; qualora prima della scadenza dei due anni intervenga il compimento dell’età pensionabile di vecchiaia, il contratto deve durare fino a tale data;

-         dichiarazione, da rendere contemporaneamente al datore di lavoro, di rinuncia, nella misura del 40 per cento, alla copertura contributiva per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per il periodo corrispondente alla durata del contratto, e impegno a posticipare l’accesso al pensionamento per il medesimo periodo.(v.fac-simile allegato 3)

 

All’atto della ricezione della comunicazione, le Sedi provvederanno a verificare con ogni urgenza il raggiungimento da parte del lavoratore di un’anzianità contributiva di almeno 40 anni, pur se raggiunta con il cumulo di contribuzione pregressa nelle gestioni dei lavoratori autonomi, nonché la data dalla quale il lavoratore può accedere al pensionamento al fine di accertare che il contratto a tempo determinato abbia decorrenza pari o successiva alla prima “finestra”utile.

 

La documentazione pervenuta dovrà essere inserita nel fascicolo personale dell’interessato, e una copia dovrà essere trasmessa all’Area Aziende a corredo della posizione contributiva del datore di lavoro con il quale il lavoratore ha stipulato il contratto di lavoro a tempo determinato.

 

La facoltà di posticipo del pensionamento ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla predetta comunicazione (art.1, comma 1 del decreto).

 

 

5-

Pensione da liquidare nei confronti dei lavoratori che si siano avvalsi della facoltà di posticipo del pensionamento (articolo 3, comma 1 del decreto).

 

Nei confronti dei lavoratori che si avvalgono della facoltà in oggetto, il diritto alla pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del contratto a tempo determinato, o dell’ultimo contratto a termine qualora tale facoltà sia stata esercitata più volte.

 

La pensione deve essere liquidata con la sopra indicata decorrenza ancorché la relativa domanda venga presentata successivamente.

 

Qualora prima della scadenza del primo contratto biennale intervenga il compimento dell’età pensionabile di vecchiaia, il diritto al trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a tale data.

 

L’importo della pensione da liquidare è pari a quello della pensione che sarebbe spettata al lavoratore anteriormente all’inizio del periodo di posticipo, sulla base dei criteri di calcolo vigenti a tale data, maggiorata degli aumenti perequativi nel frattempo intervenuti.

 

La pensione deve pertanto essere calcolata con riferimento all’anzianità contributiva maturata fino alla fine del mese precedente quello di inizio del periodo lavorativo a termine ed alle retribuzioni percepite fino a tale data – nei limiti dei periodi di riferimento, determinati alla stessa data, per il calcolo della retribuzione pensionabile – rivalutate sulla base dei coefficienti previsti per la liquidazione delle pensioni aventi decorrenza nell’anno di inizio del periodo in argomento.

 

All’importo della pensione di anzianità in pagamento è aggiunto, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile, l’importo riferito all’ulteriore attività lavorativa prestata.

 

Tale importo deve essere calcolato con il sistema contributivo utilizzando il 60 per cento del montante contributivo relativo al periodo in argomento.

 

 

6-Estinzione anticipata del contratto (articolo 3, comma 2 del decreto)

 

In caso di estinzione anticipata del contratto per cause non imputabili al lavoratore, il diritto al trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo all’estinzione stessa e, dal compimento dell’età di quiescenza, l’importo è incrementato per il periodo in cui l’attività è stata prestata.

 

                                                                                                       IL Direttore Generale

                                                                                                                      Crecco

 

 

 

 

ALLEGATO 1

 

Legge 23 dicembre 2000, n. 388

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 219


Art. 75.
(Incentivi all'occupazione dei lavoratori anziani)

1. Per favorire l'occupabilita' dei lavoratori anziani, a decorrere dal 1° aprile 2001, ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata ai sensi dell'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per l'accesso al pensionamento di anzianita', e' attribuita la facolta' di rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facolta' e per il periodo considerato ai commi 2 e 3, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative.

2. La facolta' di cui al comma 1 e' esercitabile a condizione che:
a) il lavoratore si impegni, al momento dell'esercizio della facolta' medesima, a posticipare l'accesso al pensionamento per un periodo di almeno due anni rispetto alla prima scadenza utile prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facolta';
b) il lavoratore e il datore di lavoro stipulino un contratto a tempo determinato di durata pari al periodo di cui alla lettera a).

3. La facolta' di cui al comma 1 e' esercitabile piu' volte. Dopo il primo periodo, tale facolta' puo' essere esercitata anche per periodi inferiori rispetto a quello indicato al comma 2, lettera a).

4. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia perfezionato il diritto al pensionamento esercitando la facolta' di cui al comma 1 risulta pari a quello che sarebbe spettato alla data di inizio del periodo di cui al comma 2, sulla base dell'anzianita' contributiva maturata a tale data. Sono in ogni caso salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo di cui ai commi 2 e 3.

5. Per i lavoratori i quali abbiano raggiunto un'anzianita' contributiva non inferiore ai 40 anni, prima del raggiungimento dell'eta' di 60 anni se donna e 65 anni se uomo, e che scelgano di restare in attivita', il 40 per cento della contribuzione versata sul reddito di attivita' lavorativa e' destinato alle regioni di residenza ed e' finalizzato al finanziamento di attivita' di assistenza agli anziani non autosufficienti e alle famiglie; il restante 60 per cento concorre all'incremento dell'ammontare della pensione, calcolato secondo il metodo contributivo, a decorrere dal compimento dell'eta' di quiescenza.

6. Con uno o piu' decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento all'esercizio della facolta' di cui al comma 1, alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 e alle reiterabilità delle facoltà medesima di cui al comma 3.

 

 

 


ALLEGATO 2

 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 29 gennaio 2004

Attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388

(finanziaria 2001).

(GU n. 104 del 5-5-2004)

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

Visto l'art. 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che detta una disciplina intesa a favorire l'occupabilità dei lavoratori anziani dipendenti del settore privato;

Visto, in particolare, il comma 5, che riguarda i lavoratori con un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;

Visto il decreto interministeriale 23 marzo 2001, di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2, 3, 4 e 6 del richiamato art. 75;

Ritenuto, ai sensi del comma 6 di detto art. 75, di stabilire le modalità di attuazione anche delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo stesso;

 

Decreta:

Art. 1.

1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di cui al comma 5, i lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ed alle forme sostitutive della medesima, che abbiano raggiunto un'anzianità contributiva di almeno 40 anni, prima del raggiungimento dell'età di 60 anni

se donna e 65 anni se uomo, possono scegliere di continuare l'attività lavorativa posticipando l'accesso al pensionamento e rinunciando parzialmente all'accredito contributivo secondo quanto previsto al comma 3.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione che il lavoratore stipuli con il datore di lavoro un contratto di lavoro a tempo determinato di durata di almeno due anni ovvero fino al compimento dell'età pensionabile di vecchiaia, qualora intervenga prima della scadenza del

biennio.

3. La contribuzione relativa al periodo di cui al comma 2 è destinata, per il 40 per cento, alle regioni

di residenza, ai fini del finanziamento di attività di assistenza agli anziani non autosufficienti ed alle

famiglie. Il restante 60 per cento concorre, secondo il sistema di calcolo contributivo, ad incrementare l'ammontare della pensione, a decorrere dal compimento dell'età di quiescenza.

4. Le modalità di versamento della contribuzione alle regioni sono stabilite mediante convenzioni da

stipulare tra le regioni stesse e gli enti di previdenza obbligatoria destinatari della contribuzione.

5. I lavoratori che si avvalgono della facoltà di cui al presente decreto devono darne comunicazione

al competente istituto previdenziale, allegando:

a) copia del contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 2;

b) dichiarazione, da rendere in contemporanea al datore di lavoro, di rinuncia, nella misura del 40

per cento, della copertura contributiva per l'invalidità, a vecchiaia ed i superstiti, per il periodo corrispondente alla durata del contratto, e impegno a posticipare l'accesso al pensionamento per il

medesimo periodo.

 

 

Art. 2.

1. La facoltà di parziale rinuncia alla contribuzione può essere esercitata più volte e, dopo il primo periodo, anche per una durata inferiore ai due anni e comunque non oltre il compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia.

 

Art. 3.

1. Nei confronti dei lavoratori che si avvalgono della facoltà disciplinata dal presente decreto, il diritto alla pensione di anzianità decorre dal mese successivo alla scadenza del contratto a tempo determinato. Il relativo trattamento viene liquidato nella misura maturata anteriormente alla data di

inizio dell'attività lavorativa a tempo determinato sulla base dei criteri di calcolo all'epoca vigenti ed

è corrisposto maggiorato degli aumenti perequativi nel frattempo intervenuti. Dal compimento dell'età di quiescenza, sull'importo della pensione di anzianità in pagamento è attribuito l'incremento pensionistico di cui all'art. 1, comma 3.

2. In caso di estinzione anticipata del contratto per cause non imputabili al lavoratore, il diritto al trattamento pensionistico decorre a far tempo dal primo giorno del mese successivo all'estinzione stessa e, dal compimento dell'età di quiescenza, spetta l'incremento pensionistico di cui al comma 3

dell'art. 1, relativo all'effettiva durata del contratto di lavoro a tempo determinato. 

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 29 gennaio 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ALLEGATO 3

 

All’INPS

 

Sede di

 

Area Assicurato Pensionato

Alla Ditta

 

C. F. / Partita IVA

 

Matricola

 

 

Esercizio della facoltà di posticipo all’accesso al pensionamento di anzianità a norma dell’articolo 75, comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n.388.

 Il sottoscritto.

 

 

nato il

 

a

Codice fiscale

 

 

abitante a

 

Prov e cap

via

 

n.

 

·         avendo maturato almeno 40 anni di contribuzione prima del raggiungimento dell’età pensionabile

 

già accedere dal

 

potendo

 

 

 

accedere dal

 

al pensionamento di anzianità 


 

 

  • avendo stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato

 

Dal

al

 

D I C H I A R A

di rinunciare, nella misura del 40 per cento alla copertura contributiva per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per il periodo corrispondente alla durata del contratto

E   S I   I M P E G N A

a posticipare l’accesso al pensionamento di anzianità per il medesimo periodo.

 

………….

luogo e data

FIRMA