Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
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Circolare numero 135 del 30-9-2004.htm |
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Progetto
per la Gestione, lo Sviluppo
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il Coordinamento dell’Area Agricola
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Dirigenti centrali e periferici |
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Direttori delle Agenzie |
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Coordinatori generali, centrali e |
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Roma, 30 Settembre 2004 |
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periferici dei Rami professionali |
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Coordinatore generale Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
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Circolare n. 135 |
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e, per conoscenza, |
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Presidente |
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Consiglieri di Amministrazione |
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Presidente e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Magistrato della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Presidente della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Presidenti dei Comitati regionali |
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Presidenti dei Comitati provinciali |
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OGGETTO: |
Versamenti volontari del settore agricolo - Anno 2004 |
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SOMMARIO: |
1) Lavoratori agricoli dipendenti; 2) Coltivatori diretti, mezzadri e coloni; 3) Contributi integrativi volontari di cui all’art.4 del D.P.R. n. 1432/1971; 4) Contributi volontari dovuti da coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria: a) Contrbuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997; b) Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997. |
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1. Lavoratori agricoli dipendenti.
Come è noto per effetto del D.Lgs n.184/1997 le aliquote poste a base del calcolo per la determinazione delle somme da versare da parte dei prosecutori volontari, risultano diversificate con riferimento alla data di decorrenza dell’autorizzazione. A riguardo si rileva, altresì, che per l’anno 2004 nei confronti dei soggetti autorizzati con la qualifica di lavoratori agricoli dipendenti, a tempo determinato, indeterminato e assimilati, indipendentemente dalla data di decorrenza dell’autorizzazione è previsto un aumento della misura di 0,70 percentuali dell’aliquota del contributo dovuto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, così come disposto dall’art.3 della Legge 146/1997. Conseguentemente, a partire dal 1 gennaio 2004 per i lavoratori agricoli autorizzati ante 31 dicembre 1995 l’aliquota è pari al 22,97% mentre per quelli autorizzati dal 31 dicembre 1995 è pari al 24,97%.
Aliquote e Coefficienti di riparto Decorrenza 1 gennaio 2004
2. Coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
Per effetto dell’art.10 della Legge 233/1990 i coltivatori diretti, coloni e mezzadri pagano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito medio giornaliero stabilite ogni anno da un apposito decreto ministeriale.
Le quattro classi di reddito sono state adeguate mediante l’applicazione della percentuale di variazione annua del 2,5% verificatasi negli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra la medie dell’anno 2003 e la media dell’anno 2002.
Le aliquote contributive IVS sono state applicate nelle seguenti misure: 18,30% ex art.7, comma 3, lettera b) della Legge n.233/90 e successive modificazioni, 2 % ex art.12, comma 4 della Legge n.233/90.
L’addizionale di cui alla Legge 160/1975 è pari a € 0,54.per l’anno 2004.
Gli importi dei contributi volontari che debbono versare i coltivatori diretti per l’anno 2004 sono riportati nella tabella seguente :
Classi di reddito settimanale e contributi ai fini della prosecuzione volontaria Decorrenza 1 gennaio 2004
(a) Ai sensi dell’art.10, comma 2 della Legge 2/8/1990 n.233 l’importo del contributo settimanale non può essere inferiore a : - € 45,46 settimanali se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31 dicembre 1995; - € 48,76 settimanali se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995.
3. Contributi integrativi di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 1432/1971
a) Operai agricoli a tempo determinato.
Al riguardo, in conformità con la disposizione di cui all’art.4 del D.P.R. n. 1432/1971 e successive modificazioni, l’importo del contributo integrativo volontario è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari ad integrazione.
Si ricorda che l’integrazione può essere richiesta fino alla concorrenza di 270 giornate.
Pertanto i contributi integrativi dovranno essere commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite nell’anno 2004, sul quale va applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che per l’anno 2004 risulta essere: Fondo Pensione Lavoratori 26,29% più quota base 0,11%. Circa le modalità di calcolo si rimanda a quanto precisato nella circ.n.5 del 15 gennaio 2004.
Se le retribuzioni corrisposte sono inferiori a quelle spettanti nell’anno 1996, nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell’art.4 del DLGS, 16 aprile 1997, n.146 saranno validi i salari medi relativi all’anno 1996, riportati nella circ. n.211 del 7 dicembre 1999
b) Piccoli coloni e compartecipanti familiari.
Con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 maggio 2004 sono state determinate le nuove retribuzioni medie giornaliere per l’anno 2004 previste dall’art.28 del D.P.R. 27 Aprile 1968, n.488.
Le retribuzioni medie giornaliere, riportate in allegato, sono utilizzabili soltanto nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, limitatamente ai quali continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia in conformità ai decreti previsti dall’art.28 D.P.R. n.488/68.
Le aliquote contributive essere applicate sono quelle per gli operai a tempo determinato sopra specificate per l’anno 2004.
Di seguito si fornisce la tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione relativa ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, tenendo presente che nella colonna “retribuzione” è indicata la retribuzione giornaliera imponibile individuata nel decreto direttoriale in premessa.
4) Contributi volontari dovuti per l’anno 2003 da coloni e mezzadri reinseriti nella Assicurazione Generale Obbligatoria.
Per effetto del D.lgs 184/1997, art.7, commi 1 e 7, i coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO versano i contributi volontari con differenti modalità se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del citato Decreto Legislativo.
a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997
Si riportano di seguito gli importi dei contributi volontari per il periodo 1°gennaio – 31 dicembre 2004, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 184/1997.
Come è noto l’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita, calcolato dall’Istat pari a +2,5%.
b) Contribuenti autorizzati alla contribuzione volontaria dal 12 luglio 1997.
Il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda. Al riguardo si precisa che per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2004 si devono utilizzare le seguenti modalità:
Contributo integrativo
E’ costituito dalla somma tra :
- l’importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a : € 15,22;
- l’importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolata sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,04% (aliquota dell’8,54% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all’art.3 della Legge 29 maggio 1982, n.297).
Contributo base
Importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.
Coefficienti di riparto (calcolati sulla 18a classe) Decorrenza 1 gennaio 2004
IL Direttore generale Crecco |