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SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
CIRCOLARE n. 141
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
e, per conoscenza
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
Determinazione delle retribuzioni convenzionali
imponibili ex art. 4 della legge 3 ottobre 1987, n.
398, da valere per i lavoratori italiani occupati in
Paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi
in materia di sicurezza sociale.
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
Roma, 20 giugno 1989 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 141 e, per conoscenza
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
OGGETTO: Determinazione delle retribuzioni convenzionali
imponibili ex art. 4 della legge 3 ottobre 1987, n.
398, da valere per i lavoratori italiani occupati in
Paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi
in materia di sicurezza sociale.
I contributi dovuti per i regimi assicurativi di cui alla
legge 3 ottobre 1987, n. 398 (1), sono calcolati come e' noto
su retribuzioni convenzionali.
Tali retribuzioni sono fissate ai sensi dell'art. 4 della
legge stessa annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e
della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del
Tesoro, in ragione di importi determinati con riferimento e
comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi
nazionali di categoria, raggruppati per settori omogenei.
Il D.M. 14 febbraio 1989, nel determinare gli importi
delle retribuzioni imponibili da valere per l'anno 1989, ha
introdotto una distinzione in fasce della retribuzione
imponibile per le categorie dei "quadri", "dirigenti" e
"giornalisti", da individuare, caso per caso, sulla base del
raffronto con lo scaglione di retribuzione nazionale da
contratto collettivo corrispondente alla qualifica del
lavoratore interessato ed alla sua posizione nell'ambito della
qualifica stessa.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha
precisato che nel determinare le retribuzioni convenzionali
mensili e' stato preso in considerazione il valore ottenuto
dividendo per dodici mensilita' l'ammontare del trattamento
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economico annuale da contratto collettivo, comprensivo ache
degli emolumenti ultramensili previsti dal contratto stesso.
La puntualizzazione ministeriale offre l'occasione di
fornire le seguenti indicazioni in merito alla determinazione
della retribuzione imponibile per i lavoratori assicurati in
regime di legge n. 398/1987:
a) la contribuzione deve essere riferita per la generalita' dei
lavoratori alle retribuzioni convenzionali in ragione di
dodici mensilita' all'anno;
b) il passaggio da una qualifica all'altra nel corso del mese
comporta, con la stessa decorrenza, l'attribuzione ai fini
di cui trattasi della retribuzione convenzionale
corrispondente alla nuova qualifica;
c) il trattamento mensile per le qualifiche di "quadro",
"dirigente" e "giornalista", evidenziato nel D.M. 14
febbraio 1989 ai fini dell'individuazione della fascia di
retribuzione convenzionale da prendere a riferimento per il
calcolo dei contributi, deve essere determinato dividendo
per dodici il trattamento da contratto collettivo previsto
per il lavoratore a seconda della qualifica rivestita e
della sua collocazione nell'ambito della qualifica stessa;
d) il mutamento nel corso del mese del trattamento economico
individuale da contratto collettivo, nell'ambito della
qualifica di "quadro", "dirigente" e "giornalista", o per
passaggio di qualifica, comporta l'attribuzione, ai fini in
discorso, con la stessa decorrenza, della retribuzione
convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto.
Per agevolare una rapida consultazione delle retribuzioni
convenzionali imponibili, valevoli per il periodo 1986 - 1989,
si allegano alla presente circolare i testi dei decreti
ministeriali 22 ottobre 1987 (allegato 1: retribuzioni annui
1986 e 1987), 9 febbraio 1988 (allegato 2: retribuzioni anno
1988) e 14 febbraio 1989 (allegato 3: retribuzioni anno 1989).
IL DIRETTORE GENERALE
F.TO BILLIA
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(1): V. "Atti Ufficiali" 1987, pag. 2513.
La presente circolare nelle more della stampa e della
composizione tipografica viene trasmessa via terminale per
consentirne l'immediata conoscenza ed applicazione.
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