910606
Servizio Prestazioni
Gestioni Speciali
Circolare n. 145
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali
   e periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
   primari Medico legali
Ai Direttori dei Centri operativi
   e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Riduzione  dell'ammontare  delle  integrazioni salariali, dell'assegno
per congedo matrimoniale e dei trattamenti speciali di  disoccupazione  (art.
26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41).
Servizio Prestazioni
Gestioni Speciali
Roma, 6 giugno 1991
Circolare n. 145         Ai Dirigenti centrali e periferici
                         Ai Coordinatori generali, centrali
                            e periferici dei Rami professionali
                         Ai Primari Coordinatori generali e
                            primari Medico legali
                         Ai Direttori dei Centri operativi
                            e, per conoscenza,
                         Ai Consiglieri di amministrazione
                         Ai Presidenti dei Comitati regionali
                         Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Riduzione  dell'ammontare  delle  integrazioni salariali, dell'assegno
  per congedo matrimoniale e dei trattamenti speciali di  disoccupazione  (art.
  26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41).
  Il      decreto-legge     13     maggio     1991,     n.     151,     recante
provvedimenti   urgenti    per    la    finanza    pubblica,    ha    previsto,
all'art.    18,   1    comma,   che   a   decorrere   dal   periodo   di   paga
in   corso   alla   data   di   entrata   in   vigore   del   decreto   stesso,
le    aliquote    contributive    a    carico    dei    lavoratori   dipendenti
del    settore     privato     e     pubblico,     dovute     all'assicurazione
generale     obbligatoria     per    l'invalidita    la    vecchiaia    ed    i
superstiti    dei    lavoratori     dipendenti     ed     alle     forme     di
previdenza     esclusiva     e     sostitutiva     della     medesima,     sono
aumentate in misura pari a 0,25 punti percentuali.
  Cio     stante,     ai     sensi     di     quanto     disposto     dall'art.
26    della    legge    28    febbraio    1986,    n.   41,   a   partire   dal
13.5.91,    data    di    entrata    in    vigore    del    decreto-legge    in
argomento,    la    nuova    aliquota    di    riduzione   delle   integrazioni
salariali,    dei    trattamenti     speciali     di     disoccupazione     per
l'industria       e      l'edilizia,      e      relative      proroghe,      e
dell'assegno   per   congedo    matrimoniale,    e    pari    al    4,94%    e,
pertanto,     l'ammontare     delle     prestazioni     interessate     risulta
diminuito      di       un       importo       corrispondente       all'aumento
dell'aliquota sopra indicata.
                                       IL DIRETTORE GENERALE
                                            F.to BILLIA