910606
Servizio Prestazioni
Gestioni Speciali
Circolare n. 145
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali
e periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
primari Medico legali
Ai Direttori dei Centri operativi
e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Riduzione dell'ammontare delle integrazioni salariali, dell'assegno
per congedo matrimoniale e dei trattamenti speciali di disoccupazione (art.
26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41).
Servizio Prestazioni
Gestioni Speciali
Roma, 6 giugno 1991
Circolare n. 145 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali
e periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
primari Medico legali
Ai Direttori dei Centri operativi
e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Riduzione dell'ammontare delle integrazioni salariali, dell'assegno
per congedo matrimoniale e dei trattamenti speciali di disoccupazione (art.
26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41).
Il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, recante
provvedimenti urgenti per la finanza pubblica, ha previsto,
all'art. 18, 1 comma, che a decorrere dal periodo di paga
in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso,
le aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti
del settore privato e pubblico, dovute all'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme di
previdenza esclusiva e sostitutiva della medesima, sono
aumentate in misura pari a 0,25 punti percentuali.
Cio stante, ai sensi di quanto disposto dall'art.
26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a partire dal
13.5.91, data di entrata in vigore del decreto-legge in
argomento, la nuova aliquota di riduzione delle integrazioni
salariali, dei trattamenti speciali di disoccupazione per
l'industria e l'edilizia, e relative proroghe, e
dell'assegno per congedo matrimoniale, e pari al 4,94% e,
pertanto, l'ammontare delle prestazioni interessate risulta
diminuito di un importo corrispondente all'aumento
dell'aliquota sopra indicata.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to BILLIA