930712
DIREZIONE CENTRALE PER
I CONTRIBUTI
Circolare n. 151
AI DIRIGENTI CENTRALI E
PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI
PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI
E PRIMARI MEDICO-LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
PROVINCIALI
Aumento aliquote contributive nel settore marittimo
soggetto alla legge 26.7.1984, n.413:
A)-aliquota contributiva aggiuntiva introdotta, a
far tempo dal 1 gennaio 1993, dall'art.3-ter
della legge 14 novembre 1992, n.438;
B)-aumento, a far tempo dal 1 giugno 1993,
dell'aliquota contributiva afferente il
FPLD, dovuta per gli equipaggi delle navi da
pesca iscritte nei "Registri delle Navi Minori e
dei Galleggianti" per effetto dell'art.9 della
legge n.413/1984, a seguito dell'art.10, comma 2,
lettera a), del Decreto-Legge 22.5.1993, n.155.
DIREZIONE CENTRALE PER
I CONTRIBUTI
Roma, 7 luglio 1993 AI DIRIGENTI CENTRALI E
Circolare n. 151 PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI
PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI
E PRIMARI MEDICO-LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
PROVINCIALI
OGGETTO: Aumento aliquote contributive nel settore marittimo
soggetto alla legge 26.7.1984, n.413:
A)-aliquota contributiva aggiuntiva introdotta, a
far tempo dal 1 gennaio 1993, dall'art.3-ter
della legge 14 novembre 1992, n.438;
B)-aumento, a far tempo dal 1 giugno 1993,
dell'aliquota contributiva afferente il
FPLD, dovuta per gli equipaggi delle navi da
pesca iscritte nei "Registri delle Navi Minori e
dei Galleggianti" per effetto dell'art.9 della
legge n.413/1984, a seguito dell'art.10, comma 2,
lettera a), del Decreto-Legge 22.5.1993, n.155.
A)-ALIQUOTA CONTRIBUTIVA AGGIUNTIVA INTRODOTTA
DALL'ART.3-ter DELLA LEGGE 14 novembre 1992, n.438.
Si richiama quanto gia' precisato nella circolare n.298
del 30.12.1992, sull'applicazione, a decorrere dal 1
gennaio 1993, dell'aliquota contributiva aggiuntiva posta a
carico dei lavoratori dipendenti dall'art.3-ter della legge
14.11.1992, n.438 qualora il relativo regime pensionistico
preveda un'aliquota complessiva a carico dei lavoratori
stessi inferiore al 10 per cento.
L'aliquota contributiva aggiuntiva, che incide per l'1%
sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima
fascia di retribuzione pensionabile di cui all'art.21, comma
6,della legge 11.3.1988,n.67, si applica anche nei confronti
dei lavoratori iscritti al regime AGO-IVS ai sensi della
legge 26.7.1984, n.413 (vedi circolare n.56 del 22.3.1988).
Come gia' precisato nella circolare n.298 del
30.12.1992, la predetta retribuzione pensionabile, determi-
nata per il 1993 in lire 53.475.000, nei modi di cui alla
citata legge n.67/1988, deve essere rapportata, ai fini
dell'adempimento contributivo in discorso, ai dodici mesi
dell'anno, e la quota mensile che ne risulta, pari a lire
4.456.000, costituisce il parametro mensile per la determi-
nazione della fascia di retribuzione, eccedente tale limite,
sulla quale incide l'aliquota aggiuntiva dell'1 per cento.
L'adozione di tale criterio di determinazione della
contribuzione, dovuta in base all'aliquota aggiuntiva, evita
la necessita' del conguaglio al termine dell'anno solare,
qualora la fascia retributiva, su base annua, da assogget-
tare alla stessa contribuzione aggiuntiva, risulti pari alla
somma delle fasce mensili eccedenti, per l'anno 1993, la
predetta quota mensile esente di lire 4.456.000.
Viceversa, qualora la somma delle retribuzioni imponi-
bili, relative all'anno solare, risulti per il lavoratore
pari o inferiore alla retribuzione pensionabile annua,
determinata nei modi di cui alla legge n.67/1988 (lire
53.475.000 per il 1993), l'interessato avra diritto al
conguaglio.
Nei casi di successione di rapporti di lavoro
soggetti a differenti regimi pensionistici, l'aliquota
aggiuntiva fa capo al regime in cui si a' verificato il
superamento della retribuzione annua pensionabile di cui
alla legge n.67/1988.
Qualora sussista per il lavoratore marittimo l'ipotesi
di continuita di rapporto di lavoro con la stessa impresa
armatoriale, l'impresa stessa puo' non assoggettare al
contributo in discorso il lavoratore, in quei mesi in cui la
retribuzione imponibile supera la quota mensile esente (lire
4.456.000 per il 1993), sempreche' sia possibile prevedere
per lo stesso lavoratore una retribuzione imponibile annua
inferiore o pari al limite esente, costituito dalla retri-
buzione pensionabile annua determinata ex art.21,comma 6,
della legge n.67/1988 (lire 53.475.000 per l'anno 1993).
Nella circolare n.298 del 30.12.1992, sotto il punto
"2", intitolato "Dipendenti che svolgono nell'anno attivita
lavorativa alle dipendenze di vari datori di lavoro", sono
state fornite istruzioni alla lettera "A", per il caso di
rapporti di lavoro diversi e susseguentisi nell'anno con uno
o piu datori di lavoro, e alla lettera "B", per il caso di
rapporti simultanei nell'anno con due o piu datori di
lavoro.
L'ipotesi ricorrente per i lavoratori marittimi, in
quanto connaturata al settore, e' quella regolata dalla
lettera "A", che tratta dei rapporti susseguentisi
nell'anno, con uno o piu datori di lavoro, a bordo, come
membri dell'equipaggio, o a terra, e in quest'ultimo caso
sia nel settore marittimo o in altri settori.
Anche per questi lavoratori occorre tener conto delle
retribuzioni imponibili afferenti ciascun rapporto di
lavoro, ai fini del superamento del limite retributivo
esente, determinato, su base annua, ai sensi dell'art.21,
comma 6, della legge 11.3.1988, n.67.
Pertanto, anche a carico dei "lavoratori marittimi",
nel significato dato all'espressione dalla legge n.413/1984,
ricorre l'obbligo di esibire ai datori di lavoro, successivi
al primo, la certificazione delle retribuzioni assoggettate
a contribuzione, in ragione del regime pensionistico di
iscrizione, nei modi regolati dalla citata circolare n.298,
le cui disposizioni devono intendersi soltanto chiarite ed
integrate dalla presente circolare, per quanto attiene il
settore marittimo soggetto alla legge n.413/1984, e non gia
sostituite e tanto meno modificate.
Cio' premesso, si fa presente che all'aliquota contri-
butiva aggiuntiva, introdotta dall'art.3-ter della legge
14.11.1992, n.438, sono soggetti tutti gli iscritti al
regime della legge n.413/1984 (vedi circolare n.56 del
22.3.1988), tra i quali, ad esempio, gli armatori imbarcati
come membri dell'equipaggio sulla nave da loro stessi
armata, i piloti dei porti, gli equipaggi delle navi da
pesca (vedi per le retribuzioni imponibili della pesca, da
ultimo, la circolare n.113 del 14.5.1993), ecc.
Per quanto appena precisato, la disposizione di cui
all'art.3-ter della legge n.438/1992 trova applicazione
anche nei confronti dei lavoratori marittimi italiani
imbarcati su navi straniere e dei piloti italiani che
effettuano servizi in acque straniere, di cui al Capo II
del Titolo V della citata legge n.413/1984.
Pertanto, anche tali lavoratori marittimi devono
munirsi della certificazione delle retribuzioni assoggettate
alle contribuzioni per navigazione estera, resa in regime di
iscrizione preventiva ex art.47 e seguenti della legge
n.413/1984, ovvero in regime di regolarizzazione ex art.52
della legge stessa.
Tale certificazione, unitamente a quella acquisita dai
lavoratori presso i datori di lavoro italiani, concorre a
costituire la documentazione che ciascun lavoratore
marittimo deve essere in grado di esibire al datore di
lavoro, ai fini della determinazione dell'obbligo contribu-
tivo introdotto dal piu volte citato art.3-ter della legge
n.438/1992.
Resta inteso che a costituire la documentazione in
parola concorrono anche i periodi afferenti rapporti di
lavoro resi a terra dal lavoratore marittimo, sia nel
settore marittimo sia in altri settori.
Nel caso di regolarizzazione di navigazione estera ai
sensi dell'art.52 della legge n.413/1984, la SAP di ROMA-EUR
dovra' verificare se la retribuzione imponibile in base alla
quale viene chiesta la regolarizzazione ex art.52 della
legge n.413/1984 rientri nella fascia superiore alla retri-
buzione pensionabile annua, di cui alla legge n.67/1988,
relativa all'anno in cui la navigazione estera e' stata
compiuta, onde assoggettare gli importi imponibili per tale
titolo all'aliquota aggiuntiva in discorso.
Si rammenta, comunque, che la rilevazione della retri-
buzione imponibile annua, ai fini della determinazione della
fascia superiore alla retribuzione pensionabile annua piu
volte citata, non puo' essere inferiore alla somma delle
retribuzioni risultanti dall'applicazione dei CCNL del
settore o dei settori in cui il rapporto di lavoro e' stato
reso.
Vista la complessita' di applicazione al settore
marittimo della disposizione dell'art.3-ter della legge
438/1992, si segnala la necessita' che le SAP interagiscano
tra di loro e con la SAP di ROMA-EUR, per un adeguato e
costante scambio di informazioni in fase di verifica o
controllo, specie ai fini dell'esercizio delle procedure di
recupero determinate dall'applicazione degli artt.8, 14, 15,
16 e 18 della legge n.413/1984 e degli artt.28 e 29 della
legge 14.6.1989, n.234 (vedi rispettivamente circolare n.56
del 22.3.1988 e circolare n.102 del 15.4.1991), con accesso
diretto alle posizioni contributive automatizzate.
B)-AUMENTO DELL'ALIQUOTA CONTRIBUTIVA AFFERENTE IL FPLD,
DOVUTA PER GLI EQUIPAGGI DELLE NAVI DA PESCA DI CUI
ALL'ART.9 DELLA LEGGE n.413/1984, A FAR TEMPO DAL 1
GIUGNO 1993, PER EFFETTO DELL'ART.10, COMMA 2, LETTERA
a), DEL DECRETO-LEGGE 22.5.1993, n.155.
Il D.L. 22.5.1993, n.155, pubblicato sotto la stessa
data sul n.118 della Gazzetta Ufficiale-serie generale, ha
disposto all'art.10, 2 comma , lettera "a" l'aumento di 1
punto delle percentuali dei contributi dovuti al FPLD per i
lavoratori agricoli, da applicarsi sia sulla quota a carico
del datore di lavoro sia sulla quota a carico del lavorato-
re, venendo a determinare un aumento dell'aliquota comples-
siva, pari a 2 punti della relativa percentuale.
L'aliquota complessiva del settore, comprensiva della
quota asili-nido passa cosi', con la decorrenza sopra indi-
cata, dal 15,77% al 17,77%, di cui l'11,93% a carico del
datore di lavoro e il 5,84% a carico del lavoratore.
Tale disposizione trova applicazione, ai sensi
dell'art.9 della legge 26.7.1984, n.413 (vedi circolare n.56
del 22.3.1988, Parte II ,punto 11, lettera "b"), anche nei
confronti degli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei
"Registri delle Navi Minori e dei Galleggianti", soggetti al
regime previdenziale marittimo di cui alla stessa legge
n.413, con effetto dal periodo di paga in corso al 1 giugno
1993.
Pertanto, le Aziende armatoriali interessate dal
provvedimento dovranno ottemperare all'obbligo contributivo
sulla base della nuova aliquota complessiva, con la denuncia
contributiva di Mod.DM 10/2 relativa al mese di giugno 1993,
con scadenza 20 settembre 1993.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to D.ssa MANZARA