Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 152 del 17-9-2003.htm

  
Variazioni del numero dei lavoratori in trattamento straordinario di integrazione salariale.   

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Direzione Centrale

Prestazioni a Sostegno del Reddito

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 17 Settembre 2003

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  152

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Commissario Straordinario

 

Al

 Vice Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Variazioni del numero dei lavoratori in trattamento straordinario di integrazione salariale.

 

SOMMARIO:

Nuovi criteri in merito alla variazione del numero dei lavoratori in trattamento straordinario di integrazione salariale.

 

 

                                        

   Con circolare n. 281 del 14 novembre 1995  sono state dettate istruzioni, conformi alle direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali datate 16.5.95, in merito alla variazione del numero dei lavoratori in trattamento straordinario di integrazione salariale.

 

Di recente il citato Ministero, espressamente interpellato sull’argomento, ha reso noto che dette direttive del 16.5.95 circa la percentuale massima di variazione in aumento, rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, del numero dei lavoratori beneficiari del trattamento non sono da ritenersi più valide.

 

Ciò in quanto nei decreti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale viene indicato con precisione il numero dei lavoratori che possono accedere al beneficio suddetto.

 

Si rammenta, peraltro, alle Sedi che risulta sempre applicabile il criterio della rotazione dei lavoratori da porre in CIGS, secondo le disposizioni introdotte dalla legge n. 223/91.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

PRAUSCELLO