Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche dati documentali

Inps Servizi

Banche dati documentali


Circolare numero 154 del 17-9-2003.htm

  
Legge 23.07.1991, n.223, art.3, comma 3 e art.5, co.5, contributo d’ingresso alla mobilità e precisazioni in  merito alle possibili fattispecie di esonero. Modifica punto A circolare n.171 del 07.09.2001.   

Attivando questo Link si può ricevere il documento in formato PDF

Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 17 Settembre 2003

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  154

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Commissario Straordinario

 

Al

 Vice Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Legge 23.07.1991, n.223, art.3, comma 3 e art.5, co.5, contributo d’ingresso alla mobilità e precisazioni in  merito alle possibili fattispecie di esonero. Modifica punto A circolare n.171 del 07.09.2001.

 

SOMMARIO:

L’esonero dal versamento del contributo d’ingresso alla mobilità previsto dall’art.5, co  4, della legge 223/1991, spetta anche in caso di avvio della procedura di mobilità da parte del commissario giudiziale  nella fase anteriore all’omologazione del concordato preventivo.

 

 

Con circolare n.171 del 2001  sono state fornite istruzioni in merito all’esonero totale dal versamento del contributo d’ingresso per gli organi delle procedure concorsuali che dichiarino l’eccedenza di personale ai sensi dell’art.24 della legge n.223/1991.

In particolare al punto A della citata circolare si è ritenuto che le imprese sottoposte a concordato preventivo che hanno avviato la procedura di mobilità non potessero essere esonerate dal versamento del contributo d’ingresso nella fase anteriore alla sentenza di  omologazione.

 

Il predetto indirizzo va oggi rivisto alla luce dell’orientamento giurisprudenziale espresso dalle  SS.UU. della Corte di Cassazione con sentenze n.3597 del 12.03.2003, n.6771 del 05.05.2003, e n.7505 del 15.05.2003, a composizione di un contrasto interpretativo sorto in materia.

 

 

Come noto, l’art.3, co.3, della legge n.223/91 dispone che quando non sia possibile la continuazione dell’attività, anche tramite cessione dell’azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà ai sensi  dell’art.24 della medesima legge di collocare in mobilità i lavoratori eccedenti e che in tali casi il contributo a carico dell’impresa previsto dall’art.5, co.4 non è dovuto.

Il potere di disporre la mobilità ai sensi della citata disposizione non spetta, ha sottolineato la Corte, al solo liquidatore (nominato in seguito alla sentenza di omologazione del concordato preventivo), ma anche al commissario giudiziale (nominato nella precedente fase di verifica di ammissione dei presupposti alla procedura di concordato).

 

Ad entrambi gli organi della procedura compete la verifica della complessiva situazione economico-finanziaria dell’impresa, da cui può derivare la constatazione dell’impossibilità di proseguire l’attività “anche tramite cessione dell’azienda o di sue parti” o, comunque, di salvaguardare i livelli occupazionali.

La norma, commenta la Corte, costituisce una deroga a quanto previsto dall’art.167 del R.D. n. 267 del 1942 secondo cui il debitore mantiene durante tutto il corso del procedimento “l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa”.

Da tali considerazioni consegue che deve ritenersi superato quell’indirizzo interpretativo che ha letto l’art.3, co.3 della legge n.223/1991, in rapporto alla modifica apportata al co.1 dello stesso art.3 in materia di domanda di ammissione alla CIG, fatto proprio dall’Istituto con circolare 171/2001  punto A.

Secondo tale indirizzo poiché il legislatore, all’atto di tale modifica, aveva lasciato inalterato il co. 3 dello stesso articolo 3, e tenuto conto che nella fase anteriore all’omologa l’imprenditore conserva i poteri gestionali dell’impresa, doveva ritenersi che l’esonero dal pagamento del contributo d’ingresso non spettasse nella fase anteriore all’omologazione del concordato preventivo.

 

 

Il nuovo orientamento espresso dalle SS.UU sottolinea invece che  l’art.3, co.3 citato non deve essere letto in relazione al co.1, ma in base al suo tenore letterale, che include, espressamente, il riferimento al commissario giudiziale.

Pertanto il beneficio dell’esonero dal pagamento del contributo di mobilità, previsto dall’art. 3, terzo comma, della legge 223/91, spetta anche nei casi in cui la procedura sia stata disposta dal commissario giudiziale prima della emanazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo.

Resta fermo il divieto dall’esonero dal contributo d’ingresso qualora sia l’imprenditore ad attivare le procedure di cassa integrazioni guadagni e di  mobilità.

La circolare n.171 del 2001   punto A va corretta nel senso sopraindicato, e, a partire dalla data di emanazione della presente circolare deve essere concesso l’esonero dal contributo di cui dall’art.5, co.4 anche qualora, all’atto della domanda, il concordato preventivo non sia stato ancora omologato.

Per quanto attiene, infine, alle domande di esonero istruite seguendo i criteri indicati nella circolare n.171/2001, potranno essere riesaminate  a domanda tenendo presenti le nuove istruzioni impartite come sopra descritte.

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

PRAUSCELLO