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Circolare numero 16 del 27-1-2003.htm

  
Articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Cumulo della pensione di anzianità con i redditi da lavoro. Sanatoria per coloro che non hanno ottemperato agli obblighi previsti dalla legge per i pensionati che lavorano. Prime istruzioni.   

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Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 27 Gennaio 2003

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  16

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Commissario Straordinario

 

Al

 Vice Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

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Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 6

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Cumulo della pensione di anzianità con i redditi da lavoro.

Sanatoria per coloro che non hanno ottemperato agli obblighi previsti dalla legge per i pensionati che lavorano.

Prime istruzioni.

 

SOMMARIO:

Regime di totale cumulabilità tra i redditi da lavoro autonomo o dipendente e le pensioni di anzianità con effetto dal 1° gennaio 2003 a condizione che il lavoratore faccia valere, all’atto del pensionamento, un’anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e 58 anni di età. Modalità di ammissione al regime di totale cumulabilità per coloro che all’atto del pensionamento di anzianità non facevano valere i predetti requisiti.Sanatoria per i pensionati che hanno prodotto rediti da lavoro e non hanno ottemperato agli obblighi di legge.

 

 

1 - Premessa

 

L’articolo 44, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, pubblicata sul supplemento ordinario n. 240/L alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002 (allegato 1) ha esteso, con effetto dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra i redditi da lavoro autonomo o dipendente e le pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall’articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni, a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età. I predetti requisiti devono sussistere all’atto del pensionamento.

 

Per le pensioni di anzianità e per i prepensionamenti in essere al 1° gennaio 2003, tale disposizione ha già trovato applicazione in occasione del rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per l’anno 2003 (circolare n. 180 del 12 dicembre 2002).

 

Coloro che alla data del 1° dicembre 2002 sono già titolari di pensione di anzianità e nei cui confronti trovano applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, non potendo far valere le condizioni di cui al comma 1, possono accedere al regime di totale cumulabilità a decorrere dal 1° gennaio 2003, subordinatamente al pagamento di una somma da versare una tantum (commi 2 e 4).

 

Gli iscritti alle menzionate gestioni titolari di reddito da pensione, che hanno prodotto redditi sottoposti al divieto parziale o totale di cumulo e che non hanno ottemperato agli adempimenti previsti dalla normativa di volta in volta vigente, possono fruire dell’abbuono delle penalità e delle trattenute previste, con i relativi interessi e sanzioni, per il periodo fino al 31 marzo 2003, subordinatamente al pagamento di una somma da versare una tantum (commi 3 e 4).

 

Con la presente circolare si illustrano le disposizioni contenute nell’articolo 44, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002.

 

 

2 – Pensioni di anzianità con decorrenza dal 1° gennaio 2003 in poi (articolo 44, comma 1)

 

Le pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, con decorrenza dal 1° gennaio 2003 sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo o dipendente, a condizione che alla data di decorrenza della pensione il lavoratore faccia valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e abbia compiuto 58 anni di età.

 

Per stabilire se l’anzianità contributiva sia o meno pari a 37 anni ai fini dell’applicazione della nuova disciplina deve essere valutata la contribuzione utile ai fini del diritto, ovvero, se più favorevole, la contribuzione utile per la misura del trattamento pensionistico.

 

Si ricorda che, con effetto dal 1° gennaio 2001, sono altresì interamente cumulabili con i redditi da lavoro le pensioni di anzianità liquidate con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

 

Le disposizioni in esame non si applicano nei confronti dei lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche nei casi in cui il lavoratore faccia valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e 58 anni di età (circolari n. 30 del 13 febbraio 1997  e n. 236 del 21 novembre 1997). Restano pertanto confermate per tali situazioni le disposizioni speciali dell’articolo 1, commi 185 e 186, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

 

Le nuove disposizioni non si applicano del pari ai trattamenti provvisori liquidati ai lavoratori socialmente utili. Resta inteso che tali disposizioni si applicano invece ai titolari dei trattamenti definitivi di anzianità.

 

Eccettuate le pensioni che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 44, comma 1, e quelle liquidate con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, le altre pensioni di anzianità con decorrenza successiva al 31 dicembre 2002 sono incumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 30 per cento della quota eccedente il minimo e comunque nei limiti del 30 per cento del reddito da lavoro autonomo e totalmente incumulabili con i redditi da lavoro dipendente. Si richiamano in proposito i criteri illustrati con la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001.

 

Nulla è infine innovato per quanto riguarda il requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente, richiesto in via generale per il diritto alla pensione di anzianità dall’articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nel testo sostituito dall’articolo 11, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

 

Per la disciplina di particolari situazioni si veda anche il successivo punto 4.

 

 

2.1 –

Pensioni di anzianità a carico del Fondo di previdenza per il personale del volo

 

Le disposizioni in esame non trovano applicazione nei confronti dei titolari di pensione di anzianità a carico del Fondo di previdenza per il personale del volo in tutti i casi di rioccupazione presso Società di navigazione aerea con rapporto di lavoro comportante l’obbligo della iscrizione al fondo stesso.

 

In quest’ultimo caso, infatti, continua a trovare applicazione l’articolo 27 della legge 13 luglio 1965, n. 859 che prevede la sospensione della corresponsione della pensione per tutta la durata del nuovo rapporto di lavoro e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di rioccupazione.

 

 

3 –

Pensioni di anzianità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003 (articolo 44, commi 2 e 4)

 

Per le pensioni di anzianità e per i trattamenti di prepensionamento con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003 è operante il regime di totale cumulabilità con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo qualora si tratti di

-          pensioni con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;

-          pensioni liquidate con un’anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e un’età di 58 anni all’atto del pensionamento;

-          pensioni il cui titolare ha compiuto l’età per il pensionamento di vecchiaia.

 

Per i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni previdenziali in parola con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003 che non possono far valere le predette condizioni trova ancora applicazione il regime di parziale o totale incumulabilità.

 

Anche tali pensionati possono accedere al regime di cumulabilità totale di cui al precedente punto 2 a decorrere dal 1º gennaio 2003, con diverse modalità a seconda che fossero o meno in attività al 30 novembre 2002.

 

 

3.1 – Pensionati in attività alla data del 30 novembre 2002

 

I pensionati in questione per accedere al regime di totale cumulabilità devono versare un importo pari al 30 per cento della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (pari a 402,12 euro), moltiplicato per il numero risultante come differenza fra la somma dei requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica di cui al precedente punto 2 (pari a 95), e la somma dei requisiti di anzianità contributiva e di età in possesso alla data del pensionamento di anzianità.

 

Le annualità di anzianità contributiva e di età sono arrotondate al primo decimale e la loro somma è arrotondata all’intero più vicino.

 

Se l’importo da versare, come sopra determinato, è inferiore al 20 per cento dell’importo lordo della pensione spettante al 1° gennaio 2003 deve essere comunque versato il 20 cento dell’importo del trattamento pensionistico.

 

Del pari si deve far luogo al versamento del 20 per cento dell’importo lordo della pensione spettante al 1° gennaio 2003, ove dalle predette operazioni non risulti alcun importo da versare.

 

Il versamento non può in ogni caso essere superiore a tre volte l’importo lordo della pensione spettante al 1° gennaio 2003.

 

La somma dovuta deve essere pagata entro il 17 marzo 2003 (il 16 marzo indicato dalla legge è festivo), utilizzando l’apposito bollettino di conto corrente postale n. 38390647, intestato a INPS AUTORIZZAZIONE CUMULO TRA PENSIONE E REDDITO DA LAVORO, con causale “Versamento per accedere alla totale cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro (legge 289/2002, art.44, comma 2)”.

 

Il pensionato può optare per il versamento del 30 per cento del dovuto entro la predetta data del 17 marzo 2003, con la rateizzazione in cinque rate trimestrali della differenza, applicando l’interesse legale del 3 per cento.

 

Se la pensione di gennaio 2003 è provvisoria, il versamento effettuato è provvisorio. Entro due mesi dall’erogazione della pensione definitiva dovrà essere effettuato il versamento a conguaglio.

 

 

3.2 – Pensionati che non lavoravano alla data del 30 novembre 2002

 

Per i pensionati non in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002, il versamento può avvenire anche successivamente al 17 marzo 2003, purché entro tre mesi dall’inizio dell’attività lavorativa, su una base di calcolo costituita dall’ultima mensilità di pensione lorda erogata nel mese precedente l’inizio della attività lavorativa, con la maggiorazione del 20 per cento rispetto agli importi determinati applicando la procedura illustrata sopra.

 

Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui al punto 3.1.

 

 

3.3 – Pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003 non ancora liquidate

 

Per le pensioni di anzianità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003 non ancora liquidate dalle Sedi si potrà far luogo al versamento di quanto dovuto per l’accesso al regime di totale cumulabilità, anche oltre il 17 marzo 2003, ma comunque entro 60 giorni dalla corresponsione della prima rata di pensione, per i titolari in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002.

 

Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui al punto 3.1.

 

I pensionati non in attività alla data del 30 novembre 2002 potranno effettuare il versamento entro tre mesi dall’inizio dell’attività lavorativa.

 

Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui al punto 3.2.

 

 

4 -

Iscritti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità, hanno interrotto il rapporto di lavoro e hanno presentato domanda di pensione entro il 30 novembre 2002 (articolo 44, comma 2, penultimo periodo e comma 4, penultimo periodo)

 

I lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità, hanno interrotto il rapporto di lavoro e hanno presentato domanda di pensionamento entro il 30 novembre 2002, nei cui confronti trovano applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, possono accedere al regime di totale cumulabilità effettuando il pagamento di una somma determinata con le modalità di cui al punto 3.1, anche successivamente al 17 marzo 2003, ma comunque entro sessanta giorni dalla corresponsione della prima rata di pensione.

 

I pensionati non in attività potranno effettuare il versamento entro tre mesi dall’inizio dell’attività lavorativa, con le modalità di cui al punto 3.2.

 

Qualora detti lavoratori abbiano diritto alla pensione con decorrenza successiva al 1° gennaio 2003 è considerato come base di calcolo l’importo lordo della pensione alla decorrenza originaria.

 

Si tratta sostanzialmente dei lavoratori che hanno maturato entro il 30 novembre 2002 i requisiti per il pensionamento di anzianità – ivi compresa la cessazione del rapporto di lavoro subordinato – hanno presentato la relativa domanda entro la stessa data ed hanno diritto alla pensione con decorrenza successiva al 1° dicembre 2002, per effetto delle c.d. “finestre”.

 

 

5 – Regolarizzazione di situazioni pregresse (articolo 44, comma 3)

 

L’articolo 44, comma 3, stabilisce che per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, titolari di reddito da pensione, che hanno prodotto redditi sottoposti al divieto parziale o totale di cumulo e che non hanno ottemperato agli adempimenti previsti dalla normativa di volta in volta vigente, le penalità e le trattenute previste, con i relativi interessi e sanzioni, non trovano applicazione, per il periodo fino al 31 marzo 2003, qualora l’interessato versi un importo pari al 70 per cento della pensione relativa al mese di gennaio 2003, moltiplicato per ciascuno degli anni relativamente ai quali si è verificato l’inadempimento. A tal fine le frazioni di anno sono arrotondate all’unità superiore.

 

Il versamento non può in ogni caso essere superiore a quattro volte l’importo lordo della pensione spettante al 1° gennaio 2003.

 

La somma dovuta deve essere pagata entro il 17 marzo 2003 (il 16 marzo indicato dalla legge è festivo), utilizzando l’apposito bollettino di conto corrente postale n. 38390761, intestato a INPS REGOLARIZZAZIONE CUMULO TRA PENSIONE E REDDITO DA LAVORO con la causale “Versamento per sanare periodi di totale o parziale incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro (legge 289/2002, art.44, comma 3)”.

 

La quota di versamento relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003 viene restituita all’iscritto che abbia proceduto anche al versamento di cui al comma 2 (vedi punto 3).

 

Se la pensione di gennaio 2003 è provvisoria, si effettua un versamento provvisorio, e si procede al ricalcolo entro due mesi dall’erogazione della pensione definitiva.

 

Il pensionato può optare per il versamento del 30 per cento del dovuto entro la predetta data del 17 marzo 2003, con la rateizzazione in cinque rate trimestrali della differenza, applicando l’interesse legale del 3 per cento.

 

La norma consente ai titolari di pensione di anzianità, di pensione di vecchiaia, di pensione o assegno di invalidità, di pensione ai superstiti, di trattamenti anticipati, che hanno prodotto redditi da lavoro dipendente o autonomo sottoposti al divieto parziale o totale di cumulo e che non hanno comunicato al datore di lavoro lo stato di pensionato o all’INPS i redditi percepiti in caso di attività di lavoro autonomo, di regolarizzare la propria posizione per i periodi fino al 31 marzo 2003.

 

A tal fine deve essere presentata apposita domanda (allegato 2) alla Sede INPS che ha in carico la pensione ed effettuato il pagamento di una somma da versare una tantum. Se viene effettuato il versamento non trovano applicazione le penalità e le trattenute previste, con i relativi interessi e sanzioni.

 

Si ricorda che l’articolo 40 del DPR 27 aprile 1968, n. 488 prevede per i pensionati sottoposti al divieto di cumulo totale o parziale che si occupano quali lavoratori dipendenti

 

-          una sanzione a carico del lavoratore che ometta di dichiarare al datore di lavoro il suo stato di pensionato;

-          una sanzione a carico dell’azienda che non effettua la trattenuta nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato la loro qualità di pensionati.

 

Considerata tale normativa la sanatoria prevista dall’articolo 44, comma 3, si può applicare alla sola situazione del lavoratore che ha omesso la dichiarazione, mentre non è applicabile per le inadempienze riconducibili a comportamenti aziendali.

 

Per quanto riguarda il lavoro autonomo, la sanatoria opera per le trattenute previste dalla normativa di volta in volta vigente nonché per le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che:

 

“…fermo restando quanto previsto dall’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.488, i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione prevista, sono tenuti a versare all’ente previdenziale di appartenenza una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. Detta somma sarà prelevata dall’ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore”.

 

Inoltre, l’interessato che abbia regolarizzato la sua situazione pregressa e continui a prestare attività lavorativa, può accedere al regime di totale cumulabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2003, versando, anche, l’importo una tantum calcolato secondo le modalità indicate al punto 3. In tal caso l’interessato ha diritto alla restituzione di quanto versato per regolarizzare la sua posizione, per la parte relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003.

 

 

5.1 – Controlli (articolo 44, comma 5)

 

Il comma 5 prevede che a partire dal 1º aprile 2003 i comparti interessati dell’amministrazione pubblica, ed in particolare l’anagrafe tributaria e gli enti previdenziali erogatori di trattamenti pensionistici, procedono all’incrocio dei dati fiscali e previdenziali da essi posseduti, per l’applicazione delle trattenute dovute e delle relative sanzioni nei confronti di quanti non hanno regolarizzato la propria posizione ai sensi del comma 3.

 

 

6 – Modalità operative. Primi adempimenti

 

6.1 – Versamento per accedere al regime di totale cumulabilità

 

Ai pensionati di anzianità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003 ancora soggetti al divieto di cumulo per i quali quindi risulta ancora indicata, a partire da gennaio 2003, una trattenuta per quota incumulabile con il lavoro autonomo o dipendente, sul Mod. ObisM dell’anno 2003 è riportato un apposito riquadro nel quale si indica che le nuove disposizioni contenute nell’articolo 44 della legge n. 289/2002 prevedono la possibilità di effettuare un versamento una tantum, entro il 17 marzo 2003, per accedere al regime di totale cumulabilità.

 

A tali pensionati verrà inviata, nel corso del mese di febbraio 2003, un’apposita comunicazione (allegato 3) per informarli di quanto previsto dall’articolo 44.

 

La comunicazione riporterà l’importo del versamento che i pensionati in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002 devono effettuare entro il 17 marzo 2003 per accedere al regime di totale cumulabilità.

 

A tal fine dovrà essere utilizzato l’apposito bollettino di c/c postale n. 38390647 di cui al punto 3.1.

 

Gli interessati, entro il 17 marzo 2003, potranno versare o l’intero importo o il 30 per cento dello stesso. In questo secondo caso la differenza sarà trattenuta direttamente sulla pensione in 5 rate trimestrali, aumentate degli interessi legali del 3 per cento, con scadenza 1° luglio 2003, 1° ottobre 2003, 1° gennaio 2004, 1° aprile 2004, 1° luglio 2004.

 

I pensionati non in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002, in caso di rioccupazione potranno rivolgersi alla Sede che gestisce la loro pensione ai fini della quantificazione dell’importo da versare, sempre utilizzando, per il versamento, l’apposito bollettino di c/c postale n. 38390647.

 

 

6.2 -

Versamento per la regolarizzazione in presenza di redditi da lavoro soggetti al divieto di cumulo

 

I pensionati interessati alla sanatoria prevista dall’articolo 44, comma 3, dovranno presentare apposita richiesta di regolarizzazione alla Sede INPS alla quale è in carico la propria pensione.

 

Le Sedi, utilizzando i fogli Excel di cui al punto 7, determineranno l’importo del versamento e lo comunicheranno agli interessati affinché gli stessi possano effettuare il versamento entro il 17 marzo 2003.

 

Entro il 17 marzo 2003, gli interessati potranno versare o l’intero importo o il 30 per cento dello stesso. In questo secondo caso la differenza sarà trattenuta direttamente sulla pensione in 5 rate trimestrali, aumentate degli interessi legali del 3 per cento, con scadenza 1° luglio 2003, 1° ottobre 2003, 1° gennaio 2004, 1° aprile 2004, 1° luglio 2004.

Per il versamento dovrà essere utilizzato l’apposito bollettino di c/c postale n. 38390761 di cui al punto 5.

 

Le modalità per il rimborso delle trattenute eventualmente effettuate per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003 saranno oggetto di successive istruzioni.

 

 

7 – Fogli di calcolo

 

Negli allegati 4 e 4 bis sono riportati due fogli EXCEL che consentono di determinare gli importi dovuti ai sensi, rispettivamente, del comma 2 e del comma 3 dell’articolo 44.

 

Per determinare quanto dovuto per l’applicazione del comma 2 devono essere acquisiti l’importo mensile della pensione di gennaio 2003, la decorrenza della pensione, la data di nascita del pensionato, il numero di settimane di contribuzione alla decorrenza della pensione (utilizzando il valore più favorevole tra il numero delle settimane utile per il diritto a quello utile per la misura) e il numero di settimane di contribuzione utilizzate al gennaio 2003 (per verificare l’eventuale raggiungimento dei 40 anni di contributi).

 

Per determinare quanto dovuto per l’applicazione del comma 3 devono essere acquisiti l’importo mensile della pensione di gennaio 2003 e il numero delle annualità da sanare, tenendo presente che la frazione di anno vale un anno.

 

Le Sedi potranno utilizzare i fogli EXCEL, da caricare sui PC degli operatori interessati, per fornire informazioni ai pensionati.

 

****

 

In allegato 5 si riportano alcuni esempi sulle modalità di determinazione delle somme da versare, sia per quanto previsto dal comma 2 che dal comma 3.

 

In considerazione delle novità contenute nell’articolo 44 della legge n.289 e della scadenza prevista per il 17 marzo 2003, si invitano le Sedi ad adottare tutte le iniziative che riterranno utili per portare le informazioni a conoscenza dei pensionati, utilizzando gli organi di stampa (giornali, periodici, radio, televisioni) con diffusione di comunicati stampa e articoli illustrativi, secondo le esigenze e le disponibilità locali, e organizzando specifici incontri con gli Enti di patronato ed i Sindacati dei pensionati.

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

PRAUSCELLO

 

                                    

   

 

Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4
Allegato N.5
Allegato N.6