Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
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Circolare numero 16 del 7-2-2006.htm |
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Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale
Finanza, Contabilità e Bilancio
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Ai |
Dirigenti centrali e periferici |
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Direttori delle Agenzie |
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Coordinatori generali, centrali e |
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Roma, 7 Febbraio 2006 |
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periferici dei Rami professionali |
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Coordinatore generale Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
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Circolare n. 16 |
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e, per conoscenza, |
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Presidente |
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Consiglieri di Amministrazione |
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Presidente e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Magistrato della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Presidente della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Presidenti dei Comitati regionali |
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Allegati |
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Presidenti dei Comitati provinciali |
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OGGETTO: |
Trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera. Determinazione dell’importo definitivo per l’anno 2003 e dell’importo provvisorio per l’anno 2005.
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SOMMARIO: |
Il Consiglio di Amministrazione ha determinato, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 147/1997, l’importo definitivo per l’anno 2003 e l’importo provvisorio per l’anno 2005 del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera. Istruzioni contabili. |
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Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 470 adottata in data 14 dicembre 2005, ha determinato ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 giugno 1997, n. 147, l’importo definitivo per l’anno 2003 e l’importo provvisorio per l’anno 2005 del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera.
L’importo definitivo del trattamento speciale da erogare per l’anno 2003 è stato fissato nella misura del 50% del salario lordo medio annuo sottoposto a contribuzione, comprensivo di eventuali indennità per malattia e infortuni, con esclusione dell’assegno per il nucleo familiare, percepito in Svizzera l’anno precedente lo stato di disoccupazione. Considerato che ai lavoratori frontalieri per l’anno 2003 è stato già corrisposto l’importo provvisorio della prestazione nella misura del 40% del salario di riferimento, agli stessi dovrà essere corrisposto il relativo conguaglio nella misura del 10%.
L’importo provvisorio della prestazione per l’anno 2005 da erogare ai lavoratori in questione, il cui rapporto di lavoro è cessato nel periodo 1.1. – 31.12.2005, ivi compresi quello dei lavoratori stagionali per il mancato rinnovo del contratto, è stato fissato nella misura del 50% del salario lordo medio annuo sottoposto a contribuzione, comprensivo di eventuali indennità per malattia e infortunio, con esclusione dell’assegno per il nucleo familiare, percepito in Svizzera nell’anno precedente lo stato di disoccupazione.
Per quanto riguarda la contabilizzazione delle prestazioni in argomento si richiamano le istruzioni di cui al punto 4 della circolare n. 65 del 23 marzo 1998, come successivamente modificate con le istruzioni contabili di cui alla lettera F della circolare n.112 del 27 maggio 1998 riguardante il pagamento diretto delle prestazioni di disoccupazione non agricola.
Il Direttore Generale Crecco |