970724
DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI
TEMPORANEE
970722
Circolare n. 164
AI DIRIGENTI   CENTRALI  E  PERIFERICI
AI COORDINATORI  GENERALI, CENTRALI  E
   PERIFERICI  DEI RAMI  PROFESSIONALI
AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE
    E PRIMARI MEDICO LEGALI
      e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI    DI   AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE  E AI MEMBRI  DEL CONSI-
   GLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRA-
   TORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE
AI PRESIDENTI  DEI COMITATI  REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Assegno per congedo matrimoniale.
Cumulabilita' con altri trattamenti assicurativi   e
previdenziali.
DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI
TEMPORANEE
Roma, 22 luglio 1997   AI DIRIGENTI   CENTRALI  E  PERIFERICI
Circolare n. 164       AI COORDINATORI  GENERALI, CENTRALI  E
                          PERIFERICI  DEI RAMI  PROFESSIONALI
                       AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE
                           E PRIMARI MEDICO LEGALI
                             e, per conoscenza,
                       AL PRESIDENTE
                       AI CONSIGLIERI    DI   AMMINISTRAZIONE
                       AL PRESIDENTE  E AI MEMBRI  DEL CONSI-
                          GLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRA-
                          TORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE
                       AI PRESIDENTI  DEI COMITATI  REGIONALI
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Oggetto: Assegno per congedo matrimoniale.
         Cumulabilita' con altri trattamenti assicurativi   e
         previdenziali.
     A seguito di quesiti posti da alcune Sedi in ordine  alla
cumulabilita' o meno dell'assegno per congedo matrimoniale con
l'indennita' giornaliera di inabilita' per infortunio sul  la-
voro, si comunica  che l'INAIL ha precisato  che,  in presenza
delle condizioni di legge, l'indennita'   giornaliera  di ina-
bilita' deve necessariamente essere corrisposta senza  "limiti
di applicazione a fronte della contestuale presenza di   altre
forme previdenziali o assistenziali poste a garanzia del lavo-
ratore ed a carico di soggetti terzi".
     Considerato tale orientamento, si ritiene di dover  inte-
grare le disposizioni di cui alla   circolare   n. 248     del
23.10.92 (A.U. 1992, pag. 3.456) con la previsione delle  pos-
sibilita' di cumulo delle due menzionate prestazioni previden-
ziali.
     Peraltro,  pur  sussistendo, come si e' detto, il diritto ad
entrambe le prestazioni, l'importo complessivo, secondo   l'in-
terpretazione giurisprudenziale della Suprema Corte in  materia
di cumulo di trattamenti previdenziali, riportata nella  circo-
lare n. 248 citata, non puo' essere superiore a quello che  sa-
rebbe spettato per lo stesso periodo a titolo di retribuzione.
     Pertanto, l'assegno per congedo matrimoniale potra' essere
corrisposto nella misura pari alla differenza   tra   l'importo
spettante e l'importo corrisposto dall'INAIL a titolo di inden-
nita' giornaliera di inabilita' temporanea.
                                   IL DIRETTORE GENERALE
                                          TRIZZINO